Nuova proroga in arrivo sullo svolgimento delle attività di buttafuori.
Ricordiamo che la legge n. 94 del 15 luglio del 2009, disposizioni in materia di sicurezza pubblica, all’articolo 3, dal comma 7 al 13, pone in essere la figura del buttafuori.
In effetti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, la legge autorizza l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti.
Ricordiamo anche che l’espletamento di tali servizi non comporta l’attribuzione di pubbliche qualifiche ed è vietato l’uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.