L’Inps, attraverso il messaggio n. 20803/2012, intende offrire chiarimenti e istruzioni operative per i collaboratori coordinati e continuativi in merito all’indennità una tantum in seguito ad una situazione di disoccupazione.
collaboratori coordinati e continuativi
Dal Ministero nuovi chiarimenti per la verifica delle collaborazioni a progetto
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di fornire nuovi chiarimenti in merito alla verifica della genuinità delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto attraverso la circolare n. 29 dell’11 dicembre 2012 avente come oggetto “L. n. 92/2012 (c.d. riforma del lavoro) – collaborazione coordinata e continuativa a progetto – indicazioni operative per il personale ispettivo”.
L’Indennità di disoccupazione anche ai co.co.pro
Anche per l’anno 2012 è stata confermata l’indennità di disoccupazione per i collaboratori a progetto che cessano il loro rapporto di lavoro; in effetti, il Parlamento ha deciso di usufruire le stesse provvidenze dello scorso anno a questa tipologia di lavoratori grazie alla conferma anche per l’anno in corso del decreto Milleproroghe, ossia del decreto legislativo n. 216/2011.
Le novità sul testo della riforma del lavoro
La Commissione del Senato ha dato il suo parere favorevole al ddl lavoro fortem,ente voluto dal governo Monti, apportando alcune modifiche. Nel segmento dei voucher in agricoltura è stato deciso che il buono lavoro potrà essere usato dalle aziende con un fatturato inferiore ai 7 mila euro: sopra questo tetto esso sarà consentito solo per l’impiego di studenti sotto i 25 anni e per i pensionati (e non più anche per le casalinghe).
L’indennità una tantum per i Co.co.co
L’Inps, con il messaggio n. 6762 dello scorso 19 aprile 2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’indennità una tantum riservata ai co.co.co..
Ricordiamo che, in base al testo del messaggio, l’Inps pone in evidenza che i diversi rapporti di collaborazione per i quali è prevista la prestazione una tantum.
Infatti, per gli effetti legislativi, la prestazione è limitata ai “collaboratori coordinati e continuativi” così come si prevede all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.
Per questa ragione, i beneficiari sono i lavoratori che abbiano stipulato un regolare contratto di lavoro a progetto come regolamentato dalla citata disposizione e sono quindi esclusi tutti i lavoratori che, a vario titolo, sono iscritti alla Gestione separata e il cui rapporto di lavoro non sia inquadrabile nell’ambito di applicazione del citato articolo 61, comma 1, così come i mini co.co.co e i lavoratori autonomi occasionali.
Il mito del posto fisso, la situazione in Europa
Il problema del precariato non è solo italiano ma è diventata una piaga europea per via dei Paesi coinvolti e dalle cifre in gioco. In effetti, i lavoratori precari, a tempo determinato sono passati da 63 a 124 nell’arco di soli 7 anni, dal 2003 al 2010, cifre sicuramente impressionanti, e non va meglio la disoccupazione che nello stesso periodo è salita a 16,5 milioni di persone.
Gli Uffici europei classificano i lavoratori precari tenendo conto delle tre differenti tipologie, ossia a tempo determinato, part time e lavoro parasubordinato e l’Italia si rispecchia perfettamente nella media europea.
Decreto Monti, l’annotazione sul libro unico del lavoro
Il decreto salva-Italia prevede anche alcune modifiche di natura meramente burocratica in tema di lavoro. In effetti, il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, meglio conosciuto come Decreto Monti, stabilisce che le registrazioni sul Libro Unico del Lavoro devono essere compiute entro la fine del mese successivo.
La norma rientra tra le proposte per semplificare gli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori tanto che, a questo proposito, viene modificato il comma 3 dell’articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
La modifica presente nel decreto Monti, nello specifico all’articolo 40, permette di compilare il Libro Unico del Lavoro (LUL) entro la fine del mese successivo e non più entro il 16 del mese.
Scuola, stabilizziamo i lavoratori precari
Agli inizi del mese di agosto è stata presentata una proposta di legge del deputato Bobba finalizzata alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nel settore scolastico.
Bobba prende atto che i provvedimenti adottati dal governo non possono che arrecare un maggiore sacrificio ai lavoratori socialmente utili tanto che lo stesso deputato ricorda che la scelta del Ministero dell’istruzione di mantenere in piedi il sistema degli appalti delle pulizie nelle scuole non è certamente lodevole in quanto essa rappresenta uno spreco pagato da dipendenti e da utenti,a difesa dei soli interessi privatistici delle aziende del settore.
Inps, la banca dati dei giovani genitori
In arrivo dall’Inps alcune novità a favore dei giovani genitori istituendo una specifica Banca dati allo scopo di favorire la loro occupazione. In effetti, il primario istituto previdenziale del settore privato attraverso la circolare n. 115 del 5 settembre 2011, comunica che è stata istituita, presso il maggiore istituto previdenziale del settore privato la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” così come prevista dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010.
La banca concede agli aventi diritto l’erogazione di un incentivo di € 5.000 in favore delle imprese private e delle società cooperative che si impegnano ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte.
Rapporti di lavoro co.co.co della regione Abruzzo, decisa l’incostituzionalità
La Corte Costituzionale, con sentenza del 19 maggio 2011 n. 170, ha rilevato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010 sollevata, in riferimento all’articolo 117 – secondo comma, lettera l) della nostra Carta fondamentale – dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La norma regionale si limita a stabilire che, al fine di consentire l’ordinata conclusione dei progetti in itinere, i dirigenti regionali possono prorogare i contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale, addirittura stabilendo che tali proroghe possano essere disposte anche più volte.
Agenzia delle Entrate, è tempo della dichiarazione dei redditi
L’Agenzia delle Entrate ha emesso la Circolare 14/E al fine di offrire tutte le informazioni per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi. La circolare definisce gli adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.
Con riferimento all’assistenza prestata dal sostituto d’imposta, ovvero datore di lavoro, è stata introdotta la possibilità di utilizzare i sistemi informatici per la presentazione del 730 da parte del dipendente e per la consegna da parte del sostituto della dichiarazione elaborata, nel rispetto delle regole di sicurezza e di agibilità per garantire nell’utilizzo di tale procedura sia il dipendente che il sostituto.
Collegato lavoro, la proroga fantasma dei contratti a termine
ItaliaOggi lo aveva già detto: la disposizione che rinvia l’impugnazione dei licenziamenti dei titolari di contratti a termine e delle collaborazioni coordinate e continuative chiusi al 23 gennaio del 2010 c’è ma non è applicabile.
Secondo il disposto del comma 54, comma 1-bis, si è provveduto a inserire un nuovo testo, per l’appunto il comma 1-bis, che, di fatto, ha integrato il testo dell’articolo 32 della legge n. 183/2010 dove ora si dispone che, in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, comma primo, della legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo relativo al termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.
Inps, per i co.co.co contributi fermi
Il maggiore istituto previdenziale del settore privato ha comunicato, attraverso la circolare n. 30 del 9 febbraio 2011, le nuove aliquote contributive, quelle di computo e il massimale e il minimale in vigore per gli iscritti alla gestione separata relative al 2011.
Il comma 39 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 – meglio conosciuta come legge di stabilità finanziaria 2011 – ha eliminato le disposizioni contenute all’articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007 n. 247: per il 2011 l’aliquota contributiva di finanziamento non sarà elevata nella misura di 0,09%.
L’Inps ricorda che, così come previsto anche negli anni precedenti, gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale dovranno contribuore con un’ulteriore aliquota contributiva.
Inps, i compensi per partecipazione a collegi
L’Inps ha voluto precisare, attraverso la circolare n. 5 del 13 gennaio 2011, la sua posizione sui redditi percepiti da soggetti derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni.
Il maggiore istituto previdenziale ha precisato che queste persone non sono soggetti a contribuzione alla gestione separata, ma devono essere assoggettati a prelievo contributivo presso la gestione previdenziale di competenza, in quanto concorrono alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica.
L’Inps ricorda che, con la circolare n. 201 del 17 ottobre 1996, è stato affermato che i corrispettivi dei liberi professionisti per l’attività prestata negli organi collegiali di governo della professione ovvero negli organi degli Enti di previdenza di categoria, in quanto non derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) – modificato dall’attuale articolo 50, comma 1, lettera c-bis) – del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e non redditi professionali.