L’attuale normativa, articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 e convertito nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, prevede, in via sperimentale, per gli anni 2009, 2010 e 2011 e nei soli casi di fine lavoro, l’erogazione di una somma in un’unica soluzione pari al 10 percento del reddito percepito l’anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni, iscritti invia esclusiva alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
Questi collaborati per ottenere il beneficio devono essere in grado di soddisfare, in via congiunta, alcune determinate condizioni.