Lo scorso 13 dicembre 2012 è stata presentata una proposta di legge che intende promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro e per rendere gli ambienti di lavoro più accoglienti e funzionali in particolare per le madri, attraverso incentivi per la realizzazione di un numero adeguato di asili nido.
congedo di maternità
L’INPS recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale in materia di affidamento preadottivo
L’Inps, attraverso il messaggio n. 1785 del 30 gennaio 2013, recepisce, in forza della sentenza della Corte Costituzionale, sentenza n. 257 del 22 novembre 2012, le indicazioni della Suprema corte e estende così alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, il periodo di spettanza dell’indennità di maternità/paternità da 3 a 5 mesi nei casi di adozione ed affidamento preadottivo.
Il congedo di paternità nella riforma del mercato del lavoro
È stato pubblicato il decreto ministeriale che detta le norme per la fruizione dei permessi a favore del padre, così come espressamente richiamato nella legge 92/2012 con le disposizioni sperimentali per gli anni 2013, 2014 e 2015.
Si ricorda che il congedo si divide tra obbligatorio e facoltativo. In merito alla parte obbligatoria si precisa che il congedo di un giorno è fruibile dal padre, lavoratore dipendente, entro il 5 mese di vita del figlio ed è usufruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice che si aggiunge a questo.
Le novità per la mamma lavoratrice
La legge di riforma del mercato del lavoro ha introdotto diverse novità in materia di welfare orientate al lavoro, anche se rivestono carattere sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015.
Proprio in questi giorni è stato pubblicato il Decreto Interministeriale detta norme per la fruizione di quanto già previsto nella legge di riforma del mercato del lavoro (art 3, commi 24 e seguenti- legge 92/2012).
Dall’INPS i nuovi limiti dell’indennità di maternità per la gestione separata
Per la gestione separata l’indennità di maternità passa a 5 mesi in caso di adozione o affidamento confermando lo stesso criterio applicato per le altre categorie di lavoratrici.
Congedo per maternità: equiparazione per lavoratrici co.co.pro.
Le lavoratrici co.co.pro. sono equiparate alle subordinate e alle autonome per congedo di maternità, adozioni o affidamento di minore, in base alla sentenza della Corte di Costituzionale sulla gestione separata Inps. Il congedo di maternità dura cinque mesi e non tre anche per le lavoratrici o autonome iscritte alla Gestione Separata Inps.
Assegno familiare maternità per iscritti alla Gestione separata Inps
La Circolare Inps, su parere del Ministero del Lavoro, ha comunicato che l’assegno familiare per iscritti alla Gestione separata spetta anche in caso di congedo parentale, di maternità o paternità.
L’assegno familiare Inps per gli iscritti alla Gestione Separata
L’Inps ha fornito alcuni chiarimenti a proposito della possibilità di usufruire dell’assegno familiare per gli iscritti alla Gestione Separata.
Infatti, il nostro ente previdenziale, con la circolare n. 114 del 18 settembre 2012, ha confermato che per gli iscritti alla Gestione Separata e in presenza di alcuni requisiti aggiuntivi quali la loro mancata iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria o che non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità/paternità è utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.
L’allattamento anche per papà
Gli orientamenti dell’Inps, e in precedenza anche quelli dell’Inpdap, sono stati modificati per consentire anche l’estensione al padre lavoratore i permessi per l’allattamento anche quando la madre non ne ha diritto in quanto non svolga una normale attività retribuita perché, magari, svolga l’attività di casalinga.
L’accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e parentale fuori dal rapporto di lavoro
L’INPS, con la circolare n. 71 del 22 maggio 2012, informa che a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, per quanto riguarda i Paesi UE, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall’articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, del D. L.vo n. 151/2001, debbono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi.
I nuovi regolamenti UE in materia di congedo di maternità e parentale
In arrivo i nuovi regolamenti comunitari in tema di accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro. Nell’ambito dei Paesi UE, in seguito all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro sono preclusi quando gli stessi periodi risultino già coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi. Per quanto riguarda, invece, l’accredito dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato.
Astensione dal lavoro e interdizione obbligatoria, diritti e vincoli
L’indennità di maternità è un diritto della lavoratrice parasubordinata, ma con dei vincoli: la lavoratrice deve astenersi ”effettivamente” dal lavoro, non deve svolgere cioè nessuna attività lavorativa durante il periodo di congedo di maternità e di interdizione anticipata o prorogata.
È assolutamente vietato, infatti, anche per le lavoratrici parasubordinate, come per le lavoratrici dipendenti, svolgere qualsiasi tipo di lavoro durante il periodo di congedo di maternità e di interdizione anticipata o prorogata.
Si rende noto, per maggiore informazione alle interessate, che esiste l’obbligo di attestare l’astensione dal lavoro nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la lavoratrice e il committente, nel caso della lavoratrice a progetto, delle lavoratrici coordinate e continuative, delle lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali o associante in partecipazione o della libera professionista,
Si ricorda ancora che per le lavoratrici a progetto vale la seguente norma: la sospensione del rapporto di lavoro per l’astensione obbligatoria conferisce alla lavoratrice il diritto alla proroga della durata del rapporto per 180 giorni, a meno che il contratto individuale non contenga migliori disposizioni. Per quanto riguarda il congedo di maternità, il periodo va da due mesi prima della data presunta del parto a 3 mesi dopo il parto, come per le lavoratrici dipendenti.
Il computo dei giorni per congedo parentale e di maternità
La Corte di Cassazione, con la sentenza n, 6742 dello scorso 5 maggio 2012, ha espresso un’importante decisione in merito al calcolo delle giornate di sabato e domenica nel computo del congedo parentale di cui all’art.32 del decreto legislativo n.151/200.
In effetti, la disposizione legislativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal decreto. Si ricorda che i relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 dell’articolo 32.
Ulteriori novità in fatto congedo di paternità e parentale
L’Inps, con la circolare n. 53 del 6 aprile 2012, offre diverse novità in merito all’attivazione – dal 1° aprile 2012 – della modalità di presentazione telematica delle domande congedo di maternità/paternità e parentale per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. È previsto un periodo transitorio, fino al 30 aprile 2012, durante il quale le domande inviate attraverso i canali tradizionali saranno comunque considerate validamente presentate ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia. Al termine di tale periodo transitorio, la modalità di presentazione telematica, attraverso uno dei seguenti canali, diventerà esclusiva: