Inps, chiarimenti sul congedo straordinario

Il maggiore istituto previdenziale ha deciso si diffondere un messaggio allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti in merito al congedo straordinario, ex articolo 42, comma 5, del decreto n. 151/2001.

In effetti, secondo il messaggio n. 31250 del 10 dicembre 2010, l’istituto previdenziale intende fornire ulteriori delucidazioni in merito al congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del decreto indicato e l’ente competente all’erogazione dell’indennità.

Si ricorda che l’ex articolo 42 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Adozioni internazionali e fruizione dei congedi

Altro quesito interessante che l’associazione nazionale comuni d’Italia, ANCI, ha sottoposto alla Direzione Generale per le Attività Ispettive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Infatti, l’associazione ha chiesto al Ministero di sapere se nel caso di interruzione della procedura adottiva, con conseguente rientro del lavoratore e senza il verificarsi dell’ingresso del minore in Italia, il relativo periodo di assenza fruito dal dipendente per adempimenti correlatiti alla procedura adottiva possa comunque essere considerato come congedo di maternità.

In effetti, ricordiamo che il lavoratore per svolgere all’estero gli adempimenti correlati alle procedure adottive può ricorrere al congedo di maternità e questo è specificatamente prevista dall’articolo 26 del decreto n. 151/2001, modificato dall’articolo 2 della legge 244/2007.

Strasburgo, approvata la direttiva sul congedo

L’Europarlamento ha approvato con una larga maggioranza, per inciso gli italiani si sono schierati in modo compatto a favore del testo, nuove disposizioni in fatto di congedo minimo di maternità.

Con questo provvedimento, che dovrà essere per prima cosa approvato dal Consiglio dei ministri dell’Unione Europea, si porta il congedo di maternità a 20 settimane dalle 14 inizialmente previste.

Infatti,  il Parlamento europeo ha approvato modifiche alla legislazione europea in materia di congedo di maternità minimo, portandolo a 20 settimane, tutte remunerate al 100% dello stipendio, con una certa flessibilità per i paesi che hanno regimi di congedo parentale.

Le lavoratrici in congedo di maternità devono essere remunerate con la retribuzione al 100% dell’ultima retribuzione mensile o della retribuzione mensile media, secondo il testo approvato.

Lavoro e famiglia: assegni di conciliazione in Emilia-Romagna

 A fine di aiutare i lavoratori a conciliare i tempi di lavoro con quelli da dedicare alla famiglia, nella Regione Emilia-Romagna, a valere sul nuovo anno scolastico, sono pronti ben tre milioni di euro di risorse al fine di concedere degli assegni di conciliazione. A darne notizia è stata l’Amministrazione regionale nel precisare in particolare come la misura sia destinata a quei nuclei familiari dove entrambi i genitori lavorano; l’assegno concesso permetterà così di andare ad abbattere i costi inerenti il pagamento della retta per il nido d’infanzia. I fondi stanziati rientrano nell’ambito di un piano di sostegno alla scuola che è decisamente più ampio, con una dote finanziaria complessiva pari a ben 10 milioni di euro, e che punta tra l’altro, oltre a favorire l’acceso ai nidi, anche a favorire le autonomie scolastiche, a gestire l’integrazione degli alunni stranieri e di quelli disabili, ma anche ad abbattere, azzerandole, le liste d’attesa per la scuola materna.

Voucher conciliazione lavoro e famiglia in Provincia di Macerata

 Scade alle ore 12 del prossimo 14 agosto 2010 un Bando in Provincia di Macerata, ed in particolare nel Comune di Mogliano, per favorire l’occupazione delle donne attraverso l’erogazione di voucher di servizio finalizzati a garantire la conciliazione tra i tempi di vita quotidiana e quelli legati all’attività lavorativa. Il voucher da parte del Comune viene concesso per la copertura delle spese legate ai servizi di assistenza di anziani non autosufficienti, disabili o bambini di età inferiore ai 12 anni. I voucher di servizio erogati possono essere concessi a patto che a valere sulle stesse spese sostenute non si fruisca di altri incentivi; inoltre, per quel che riguarda l’assistenza agli anziani non autosufficienti, l’assegnazione del voucher è incompatibile con l’indennità di accompagnamento percepita dalla stessa persona. Sono ammesse, tra l’altro, le spese per baby-sitter, asili nido, assistenti, badanti, servizi di mensa e di trasporto legati ad attività scolastiche ed extrascolastiche; inoltre, da tali servizi è ammessa la spesa relativa all’Iva a patto che però questa per il richiedente rappresenti un costo non recuperabile, e che a tal fine provveda a dimostrarlo.

Conciliazione lavoro e famiglia: voucher per le donne in Provincia di Ancona

 Grazie alle risorse del fondo sociale europeo, in Provincia di Ancona sono pronti degli stanziamenti pari a quasi 350 mila euro per permettere alle donne di conciliare i tempi di vita con quelli del lavoro. A darne notizia è l’Amministrazione provinciale nel precisare come i termini di presentazione della domanda scadano il prossimo 20 settembre 2010, e come per l’accesso alla misura serva, tra l’altro, il rispetto di opportuni requisiti di reddito. Nel dettaglio, le donne possono ottenere i voucher a fronte delle spese sostenute per l’assistenza agli anziani, ai figli ed ai disabili in ragione del reddito dichiarato ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Con un Isee sotto i 15 mila euro alla donna può spettare un voucher fino ad un importo di duemila euro a fronte della presentazione delle ricevute di spesa sostenuta per l’assistenza ai disabili, bambini o anziani; questo significa che occorrerà presentare le ricevute di spesa per la babysitter, il centro estivo, l’asilo nido, il doposcuola o, nel caso di anziani e disabili, quelle per le case di riposo, la badante, il centro riabilitativo o la casa di cura.

Conciliazione lavoro e famiglia: contributi per le donne in Friuli Venezia Giulia

 In Friuli Venezia Giulia l’Amministrazione regionale ha pubblicato un avviso finalizzato alla concessione di contributi con l’obiettivo di rendere l’azienda in cui lavorano i dipendentifamily friendly“, ovverosia tale che possa essere agevolata la conciliazione tra i tempi di occupazione ed i tempi di vita legati alla cura della famiglia. Grazie ad una dote pari a ben 350 mila euro, le imprese private entro il prossimo 19 luglio 2010 possono così presentare la domanda per accedere ai contributi con la finalità di avviare e favorire i processi di riorganizzazione del lavoro. Il tutto a patto che l’azienda richiedente abbia o la sede principale, o almeno una unità locale, sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. I 350 mila euro complessivi di contributi provengono da un finanziamento che vede scendere in campo sia la Regione con delle risorse, sia il Fondo Sociale Europeo.

Congedo di maternità per le lavoratrici a progetto

Dopo aver puntualizzato le tutele economiche a favore delle lavoratrici a progetto, ora cerchiamo di chiarire meglio il congedo di maternità previsto per la lavoratrice in questione.

In effetti, a seguito della decisione del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, che ha reso esecutiva, con decreto del 13 luglio 2007, l’estensione delle tutele di cui agli articoli 16, 17 e 22 del decreto n. 151/2001 a favore dei lavoratori a progetto e delle categorie assimilate, il maggiore istituto previdenziale italiano è intervenuto nella materia al fine di chiarire la sua posizione a riguardo.

In effetti, l’Inps ha puntualizzato, con la circolare n. 64 del 13 maggio 2010, i principi e le modalità di calcolo della contribuzione figurativa a favore, per l’appunto, dei lavoratori a progetto.

La maternità per i lavoratori a progetto

Le lavoratrici a progetto, le collaboratrici coordinate e continuative, le associate in partecipazione e le lavoratrici autonome non iscritte ad una cassa previdenziale professionale possono ricorre ad alcune tutele di natura economica al fine di salvaguardare una parte dei loro compensi. L’unica condizione essenziale è la sola iscrizione alla gestione separata Inps, così come prevede l’articolo 2 della legge 335/1995.

Infatti, per i congedi di maternità e di paternità è prevista una specifica indennità, sempre che il lavoratore abbia maturato almeno tre mesi di contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007 e dello 0,72% per i periodi successivi) nei dodici mesi antecedenti al periodo indennizzabile.

Inps, chiarimenti per assegno di maternità

Il primario istituto previdenziale italiano, l’Inps, con la circolare n. 62 del 29 aprile 2010 fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni sulle prestazioni economiche durante la maternità.

L’Inps ha ribadito che il congedo di maternità, previsto agli artt. 16 e 17 del D.Lgs.151/2001 (T.U. maternità/paternità), è stato esteso anche in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata (vedi circolare n. 137/2007 e messaggio del 27.03.2008 n. 7040) in questo modo sono estese le stesse provvidenze previste per le lavoratrici dipendenti.

Inps: sospensione dell’apprendistato in caso di maternità

I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ossia utilizzando il congedo di maternità e parentale, non si computano ai fini della durata del contratto di apprendistato (DPR 25 novembre 1976, n. 1026), così come prevede il T.U. di cui al decreto n. 151/2001.

Il contratto di apprendistato, in riferimento anche all’ultima legge finanziaria, non ha alterato la natura del rapporto di lavoro. Infatti, questo particolare rapporto contrattuale è di tipo misto, ovvero, oltre ad instaurarsi un rapporto lavoro, l’elemento fondamentale e di differenziazione è costituito nell’attività formativa così come il legislatore ha ribadito più volte anche attraverso il decreto legislativo n. 276/2003 e le regolamentazioni regionali in materia.

Inps: indennità di malattia e maternità per lavoratori a tempo parziale

l’Inps, con la circolare n. 30 del 3 marzo 2010, fornisce ulteriori istruzioni sulle modalità di liquidazione delle indennità di malattia e maternità, a pagamento diretto, in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto).

Il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si contraddistingue, rispetto al contratto di lavoro a tempo pieno, per la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro. La retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo di paga preso a riferimento per il calcolo delle indennità di malattia e maternità risulta già di per sé ridotta.

Nell’ipotesi in esame, quindi, troveranno applicazione i criteri di calcolo adottati per i lavoratori full time con circolare 94/2009.

Donne e maternità: Openjob lancia il progetto Open Life

 Si chiama “Open Life“, ed è un progetto lanciato da Openjob S.p.A., Agenzia per il Lavoro che punta a dare sostegno e fornire facilitazioni a quelle imprese che hanno dipendenti che temporaneamente devono congedarsi dal proprio posto di lavoro, ad esempio, per la maternità. L’iniziativa, denominata anche “Mamma Serena”, punta a concedere alle imprese, con dipendenti temporaneamente assenti dal posto di lavoro, due possibili soluzioni: Openjob può fornire all’impresa la possibilità di sostituire il lavoratore con un altro, con contratto di somministrazione, senza l’applicazione di alcun margine di guadagno per l’Agenzia per il Lavoro che, quindi, erogherà il servizio al puro costo. Oppure, se l’azienda vuole autonomamente assumere un nuovo dipendente, allo stesso modo Openjob S.p.A. offrirà a costo zero il proprio servizio di selezione e di ricerca del personale.

L’INPS e il congedo al padre se la madre è casalinga

 Sembrano non placarsi le interpretazioni dell’art. 40 del Dlgs 151/2001 in riferimento al congedo di maternità e di paternità.

Infatti, l’istituto previdenziale ha emesso una nuova circolare che chiarisce alcuni aspetti sul congedo di paternità in caso di madre casalinga.

In un nostro precedente post avevamo messo in evidenza i contenuti più importanti della circolare INPS n. 112 del 15.10.09 che intendeva recepire la sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, sezione VI) in merito all’applicazione dell’art. 40 del decreto legislativo n. 151/2001.

Nel contempo, le Dir. Gen. Della Tutela delle Condizioni di Lavoro e per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con la circolare C/2009 del 16.11.2009 (prot. 15/V/0019605/14.01.05.02) ha ritenuto che la richiesta dell’Inps, in base alla circolare 112, di produrre documenti attestanti l’effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio non appare supportata da alcuna disposizione normativa.