Poche, pochissime assunzioni co.co.co. nelle pmi. Un’indagine della Fondazione studi dei consulenti del lavoro rivela che un numero irrisorio di piccole e medie imprese ha adottato l’avvio di contratti a progetto della nuova riforma Fornero, con risultati estremamente negativi, a poco più di un mese di distanza dall’entrata in vigore della legge 92/2012. Insomma, i passi in avanti sul piano occupazionale non sembrano essersi ancora concretizzati, visto e considerato che diminuiscono i contratti a progetto e le conferme dei lavori a chiamata.
contratti
Domande di maternità dei co.co.pro.
Importanti novità per quanto concerne le prestazioni assistenziali e previdenziali dei c.d. co.co.pro., e dei professionisti senza cassa. Le prestazioni passano infatti dalla ordinaria modalità cartacea a quella telematica, con gestione a distanza dell’intero processo di presentazione delle richieste, e di successiva amministrazione.
Ma andiamo con ordine, ricordando che dal 1 aprile 2012 tutte le domande di congedo di maternità e di paternità, e quelle parentali per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, dovranno essere presentate in via telematica, come disposto dalla circolare Inps n. 53 del 6 aprile 2012, nella quale viene anche previsto un periodo transitorio all’interno del quale sarà possibile scegliere se presentare le domande attraverso la piattaforma online, oppure attraverso la tradizionale presentazione cartacea.
Contratti di lavoro: in Italia ne esistono di 46 tipi
Che l’Italia non sia il Paese della semplificazione è ben noto. Ma nel nostro Paese le cose, a volte, diventano eccessive e insostenibili anche per i burocrati meno attenti. E così, una ricerca di ItaliaOggi, rivela che nella Penisola possono applicarsi ben 46 diverse forme contrattuali per l’inserimento nel mondo del lavoro. Un vero e proprio labirinto di regole e norme, all’interno del quale non è certo semplice districarsi.
Per accedere al tanto desiderato mondo delle professioni, infatti, le aziende e i lavoratori hanno 46 diverse possibilità, alcune molto differenti le une dalle altre, e tutte contraddistinte dalla possibilità di poter costituire un facile (?) approdo al lavoro. Dal classico contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (sempre più raro) ai contratti di apprendistato, passando per quelli a chiamata o quelli a part time verticale o orizzontale, i giuristi del lavoro hanno il loro bel da fare per cercare di porre ordine nella miriade di forme contrattuali.
Lavoro a chiamata, da oggi il via all’arruolamento temporaneo
Il lavoro a chiamata (o “contratto intermittente”) è una particolare forma contrattuale che viene riservate alle imprese che necessitano di prestazioni extra. Si tratta di un contratto sottostante rapporti di la voro a breve e brevissimo termine, che possono permettere all’impresa di fronteggiare dei carichi di lavoro extra, evitando di sovraccaricare con straordinari la propria gamma di risorse umane stabilmente impiegate nell’oranigramma.
Il 1 dicembre 2011 è quindi scattato il decorso del periodo delle vacanze natalizie (in termine il 10 gennaio 2012) che permetterà pertanto di sfruttare al suo interno il c.d. lavoro intermittente, introdotto a suo tempo dalla riforma Biagi. Una forma contrattuale che si rivolge ai giovani con meno di 25 anni di età in stato di attuale disoccupazione, o ai lavoratori con più di 45 anni di età, anche titolari di una pensione.
Riforma del lavoro: i principali cambiamenti (parte terza)
Ed eccoci arrivati alla terza e ultima parte relativa alla Riforma del lavoro; vi riportiamo i punti salienti tratti dall’articolo contenuto all’interno del sole24ore.
– Ispezioni (articolo 33).
Si riscrive la materia delle ispezioni sui luoghi di lavoro. Si prevede, in particolare, che il personale ispettivo acceda presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione, con l’obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo, che deve contenere, tra l’altro, l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego. In caso di constatate inosservanze, e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido, è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell’importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
Riforma del lavoro: i principali cambiamenti (parte seconda)
Riprendiamo sempre grazie all’articolo contenuto all’interno del sole24ore ad analizzare i punti contenuti all’interno della Riforma del lavoro.
– Pari opportunità (articolo 21).
Si ribadisce che le pubbliche amministrazioni debbono garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni, poi, sono chiamate a garantire, anche, un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. Per realizzare questi principi e missioni, tutte le amministrazioni pubbliche, al proprio interno, entro 120 giorni dall’entrate in vigore della presente legge, dovranno costituire un “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”. Tale organo sostituirà, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
Riforma del lavoro: i cambiamenti principali (prima parte)
La Guida alla Riforma del Lavoro (si tratta di una riforma convertita in legge il 3 marzo dalla Camera) rielaborata dal sole24ore è molto interessante. Per questo, ve la riproponiamo:
– Lavori usuranti (articolo 1).
Delega per la revisione della disciplina pensionistica dei soggetti che svolgono lavori usuranti. La delega deve essere esercitata entro 3 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento. In pratica, vengono riaperti i termini della precedente disciplina di delega (non esercitata) in materia. Lo scopo è quello di permettere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008, di andare in pensione con un requisito anagrafico ridotto di 3 anni, fermi restando un limite minimo pari a 57 anni di età, il requisito di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento (cosiddette “finestre”). Previsto un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici (in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda), qualora, nell’ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione.