L’Inps, attraverso il messaggio n. 32661 del 27 dicembre 2010, intende chiarire alcune questioni in merito al riconoscimento di agevolazioni contributive per l’assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità.
Le agevolazioni sono state introdotte dalla Legge del 23 luglio 1991 n. 223 e, ricordiamolo, il provvedimento legislativo ha anche stabilito diversi provvidenza per l’assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità.
La legge interviene facendo presente che esistono tre diverse fattispecie di contratto di lavoro di tipo agevolato, ovvero il contratto a termine, il contratto che trasforma a tempo indeterminato un rapporto a termine e, infine, il contratto a tempo indeterminato.
In particolare, i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi e, per questa ragione, le agevolazioni non possono essere superiore a 12 mesi.