L’articolo 33 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conosciuto anche come Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, si occupa di disciplinare l’eventuale eccedenza di personale nella pubblica amministrazione o la procedura di mobilità collettiva.
Infatti, le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali e ad osservare le procedure previste. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, ed in particolare l’articolo 4, comma 11, e l’articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’articolo 33, o almeno i primi commi, si applica quando l’eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell’arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano diverse disposizioni.