La nuova legislazione sul contratto di apprendistato

Il nuovo contratto di apprendistato vuole essere uno dei punti di forza del governo per rilanciare il Paese. Ricordiamo che il nuovo Testo Unico ha abrogato espressamente la normativa previdente, in particolare le normative dettate dalla legge n. 25/55, dalla legge n. 56/87, in modo particolare gli articoli 21 e 22, dalla legge n. 196/97, articolo 16, e dal decreto n. 276/03, ossia gli articoli 47-53. Non solo, il nuovo quadro fissato dal governo che regola il nuovo apprendistato abroga anche, in modo implicito, i relativi decreti attuativi, il DPR n. 1668/56 e il decreto ministeriale del 28 febbraio 2000.

Funzione Pubblica, il diritto allo studio

 Il Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso la circolare n. 12 del 7 ottobre 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai permessi ed ai congedi per motivi di studio richiesti da parte del personale delle Pubbliche Amministrazioni. La disciplina, ricorda sempre il Dipartimento, dovrà sempre contemperare un equilibrio tra le esigenze amministrative ed il diritto allo studio.

Ricordiamo che esistono differenti istituti tra cui il congedo per la formazione e le 150 ore di permessi retribuiti all’anno. Nel primo caso i congedi sono previsti dall’articolo 5 della legge n. 53/2000 e sono utilizzabili anche per il conseguimento di titoli universitari  o per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, che possono essere accordati, secondo le condizioni stabilite nei CCNL e negli accordi collettivi, ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni.

L’8 ottobre la CGIL ferma la scuola

La CGIL ha così deciso di scendere di nuovo in piazza coinvolgendo direttamente i lavoratori del mondo della scuola e quella della pubblica amministrazione manifestando il proprio dissenso verso una politica che non tiene conto dei lavoratori ma, anzi, tende a contrapporre i lavoratori del settore pubblico e quello del segmento privato.

La CGIL ricorda che il futuro del Paese risiede nei servizi pubblici di qualità: dalla scuola, all’università, alla ricerca, alla sanità, alla sicurezza, ai trasporti. Per i promotori dell’iniziativa il governo continua ad accanirsi contro il lavoro pubblico, contro le pubbliche amministrazioni, contro il sistema della conoscenza e i servizi pubblici.

Il Fondo di solidarietà per il personale delle imprese assicuratrici

Il Fondo è nato lo scorso 21 gennaio 2011 con il decreto n. 33 quando che istituisce presso l’Inps il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici”, con lo scopo di attuare interventi per il sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore.

Il Fondo è uno strumento importante che deve operare nell’ambito ed in connessione con i processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e ha lo scopo di fornire alle imprese che applicano il contratto collettivo del settore delle assicurazioni uno strumento di supporto che permetta di favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.

In arrivo il contratto di prossimità ma i giornalisti non sono d’accordo

L’ultima manovra finanziaria ha dato le tracce per un nuovo tipo di contratto collettivo, ovvero quello di prossimità. In sostanza si tratta di accordi collettivi che possono essere istituti a livello aziendale o territoriale da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriali o da rappresentanze dei lavoratori che operano presso l’azienda.

Questi particolari contratti sono finalizzati ad un incremento occupazionale, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione fino all’emersione del lavoro irregolare, dagli incrementi della competitività aziendale e del salario alla gestione di crisi aziendali fino all’avvio di nuove attività: insomma, con questo norma si intende riscrivere le forme di partecipazione e la tutela del lavoro in azienda.

Sindacato, è in vigore l’intesa del 28 giugno 2011

Le organizzazioni sindacali, insieme a Confindustria, hanno firmato, in modo definitivo lo scorso 21 settembre, l’intesa applicativa del recente accordo interconfederale del 28 giugno 2011: la notizia è stata comunicata dal sindacato attraverso un comunicato stampa. In particolare, il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, ha voluto ribadire la posizione del sindacato su questa importante materia

Abbiamo ribadito che la contrattazione è materia dell’autonomia delle parti e non del governo. Si tratta dell’impegno formale all’applicazione dell’accordo del 28 giugno”, dopo il quale la CGIL intende comunque andare avanti per arrivare alla cancellazione dell’articolo 8 della manovra che consente le deroghe dei contratti aziendali e territoriali ai contratti nazionali ed alle leggi in materia di lavoro. Le iniziative giuridico-legali non sono affatto concluse, la settimana prossima convocheremo il direttivo e decideremo come fare la consultazione. La cancellazione dell’articolo 8 è un obiettivo fondamentale. L’ipotesi su cui ci stiamo muovendo è quella del ricorso alla Corte Costituzionale

La tassazione agevolata per i lavoratori

 Ricordiamo che il  sistema di tassazione agevolato legato alla produttività è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 2 del decreto n. 93 del 2008, concernente misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro.

In effetti, la disposizione aveva previsto, in via sperimentale per il periodo dal 1º luglio 2008 al 31 dicembre 2008, e limitatamente ai lavoratori dipendenti che nel 2007 avessero percepito redditi da lavoro non superiori ad euro 30.000, l’introduzione di una imposta del 10 per cento, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite massimo di 3.000 euro, sui compensi erogati per le prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento e, infine, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

La disposizione è stata prorogata fino al 2011 con l’articolo 53 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125 – che ha esteso anche al 2011 gli interventi relativi alla detassazione.

Accordo tra sindacati e Confindustria sulla malattia

Mentre dal prossimo 13 settembre 2011 la trasmissione on-line delle certificazioni di malattia diventarà la regola per dipendenti e medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, l’organizzazione sindacale dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno siglato un accordo sull’invio dei certificati di malattia.

In effetti, in virtù delle recenti modifiche al sistema previdenziale risulta necessario predisporre un coordinamento della disciplina contenuta nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro con le nuove modalità di rilascio e trasmissione dei certificati di malattia, tenuto conto che il periodo transitorio in cui è riconosciuta la possibilità per il datore di lavoro di chiedere ancora al lavoratore l’invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea dell’attestazione di malattia che scadrà il 13 settembre.

Manovra bis 2011, le norme sul lavoro

Il ministero del lavoro in una nota del 16 agosto ha messo in evidenza il Decreto legge che individua ulteriori ed immediate misure per la stabilizzazione finanziaria, per favorire lo sviluppo, a sostegno dell’occupazione, per la riduzione dei costi degli apparati istituzionali, nonché in materia di liberalizzazione di attività economiche.

In effetti, come ricorda lo stesso Ministero il decreto riconosce la piena capacità per i contratti collettivi a livello aziendale o territoriale sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda di realizzare specifiche intese modificative dell’attuale assetto regolatorio del diritto del lavoro purché finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.

Licenziare la lavoratrice che si sposa

 La legge n. 198/2006, che riprende le disposizioni della vecchia legge del 9 gennaio n. 7 del 1963, considera nulli i licenziamenti delle lavoratrici effettuati nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni al matrimonio. In caso di licenziamento è il datore di lavoro che deve dimostrare che la causa non ha a che fare con le nozze.

La legge in esame considera nulle le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio.

Inps, cambia la procedura per l’assegno integrativo di mobilità

L’Inps, con la circolare n. 95 del 15 luglio 2011, informa la sua utenza che, grazie alla presenza del canale telematico, è stata predisposta una nuova modalità per la presentazione della domanda di assegno integrativo di mobilità così come previsto all’articolo 9 e comma 5 della Legge n. 223 del 1991.

Ricordiamo che, qualora un lavoratore accettasse un’offerta di lavoro che comporti un inquadramento ad un livello retributivo inferiore a quella della mansione di provenienza, la legge del 23 luglio 1991 n. 223 stabilisce espressamente che  lo stesso ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Già in precedenza lo stesso istituto previdenziale si è più volte espresso in materia con due circolari: la prima del 5 maggio 1997 n. 105 e la seconda il 24 giugno 1997 n. 141.

Nella stessa circolare l’Inps ribadisce che per usufruire dell’assegno integrativo è necessario che il lavoratore risulti in forza presso un datore di lavoro con un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e che possa vantare il diritto a percepire la relativa indennità di mobilità.

Fiat, sciopero per il 15 luglio per l’Ergo-Uas

Per il prossimo 15 luglio il sindacato, Fim e Uilm, hanno deciso di dichiarare una quattro ore di sciopero in tutto il Gruppo Fiat con diverse articolazioni territoriali a seconda dello stabilimento coinvolto. Secondo il sindacato la decisione è maturata per via di alcuni rilievi mossi dai lavoratori in merito ad una applicazione errata del premio di risultato ma anche sul sistema Ergo – Uas non applicato in modo serio e corretto.

In realtà, luglio è un mese denso di aspettative e confronti anche per via del prossimo incontro del 18 luglio per definire il nuovo contratto sull’auto. Ricordiamo che in tale data le parti sociali, Fdermeccanica e sindacato (Fim, Uil, Fismic e Ugl) si confronteranno per definire una specifica disciplina specifica per il settore dell’auto nell’ambito del contratto nazionale dei metalmeccanici.

Licenziamento, il requisito della tempestività

 La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con sentenza n. 9767 del 4 maggio 2011 ha ribadito la clausola della tempestività per la risoluzione del rapporto di lavoro e, come qualsiasi altro provvedimento di natura disciplinare, è necessario individuare termini precisi e obiettivi al fine di attribuire puntuali responsabilità e sanzioni di natura disciplinare.

In effetti, non è possibile pensare di applicare sanzioni senza nessun vincolo temporale ma definite solo in modo arbitrario dal datore di lavoro. Il licenziamento è una facoltà interamente decisa dal responsabile dell’azienda che dal datore di lavoro è espressamente delegato. Il vincolo temporale richiesto dalla Corte di Cassazione deve essere intesa come una garanzia che il lavoratore dispone al fine di non essere visto come un soggetto passivo all’interno di un’azienda comunque complessa.

Sindacato, raggiunto l’accordo sulla rappresentanza

Finalmente si è conclusa un capitolo buio sulle relazioni sindacali con nuove regole allo scopo di definire la rappresentatività delle compagini sindacali; in effetti, nei giorni scorsi le maggiori organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil) con Confindustria hanno siglato un’intesa unitaria su rappresentanza ed esigibilità degli accordi.

La CGIL di Susanna Camusso ha deciso così di firmare e di uscire dall’angolo tirando una riga sugli accordi separati degli ultimi due anni, anche se la maggiore federazione di categoria non è per nulla d’accordo sulla pace ritrovata.