Detassazione sulla produttività, in arrivo le trattenute

Dalla mensilità di giugno sono in arrivo possibili trattenute sulla busta paga in merito alla detassazione sulla produttività indebitamente concessa ai propri dipendenti.

In effetti, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 53, comma 1 del decreto 78/2010 e dell’articolo 1, comma 47 della legge 220/2010 ed a seguito della Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2011 è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2011, l’applicabilità dell’imposta sostitutiva del 10% alle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e collegate all’andamento economico, agli utili e al miglioramento della competitività aziendale, nel limite di 6.000 euro lordi, corrisposti ai lavoratori con redditi non superiori, nel 2010, a 40.000 euro, e subordinato alla sottoscrizione di un accordo collettivo territoriale o aziendale.

Inps, in arrivo per il 2011 il fondo di solidarietà per le assunzioni agevolate nel credito

 Il maggiore istituto di previdenza del settore privato ha deciso di ricordare, attraverso la sua circolare n. 88 del 20 giugno 2011, ai datori di lavoro la possibilità di usufruire dell’incentivo di sostegno al reddito del personale dipendente dalle imprese di credito.

In effetti, l’Inps ricorda che possono beneficiare del sostegno i datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà  di sostegno al reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, che procedano all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori destinatari dell’assegno di sostegno al reddito previsto dall’articolo 11 bis del Regolamento del Fondo (DM 158/2000, Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito).

Il nuovo contratto delle imprese di pulizia e la legge 104

È stato siglato lo scorso 31 maggio 2011 l’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di pulizia scaduto il 19 dicembre del 2007: l’accordo coinvolge anche le imprese che svolgono servizi integrati/multi servizi.

Si ricorda che il contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo gli effetti del decreto n. 248 del 2007 e convertito in legge n. 31/2008, costituisce un complesso unitario e inscindibile tanto da costituire, in ogni sua parte e nel suo insieme, il trattamento minimo inderogabile per tutti i lavoratori delle imprese utilizzato per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle leggi di riferimento.

In particolare, al nuovo contratto di lavoro è stato aggiunto un chiarimento, articolo 35, a proposito dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992.

Decreto sviluppo, le assunzioni aggiuntive

 Si ricorda che, in base al decreto sviluppo, il beneficio per i datori di lavoro deve essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Detassazione, in arrivo nuovi chiarimenti

 In arrivo un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicabilità dell’imposta sostitutiva sulle somme relative alla produttività aziendale mediante la circolare congiunta del 10 maggio 2011.

In effetti, la predetta circolare, emanata dall’Agenzia delle Entrate insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiunta n. 19/E del 10 maggio 2011 si forniscono chiarimenti in materia di imposta sostitutiva del 10% sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale – articolo 1 della Legge n. 220 del 13 dicembre 2010, ossia nota anche come legge di stabilità 2011.

Cassazione, la discrezionalità del datore di lavoro per il part time

 La Corte di Cassazione, con sentenza del 4 maggio 2011 n. 9769, ha chiarito che spetta al datore di lavoro, in virtù della discrezionalità sugli aspetti organizzativi della sua azienda, stabilire se esiste l’eventuale esigenza di ricorrere al lavoro a tempo parziale.

È, in effetti, l’azienda, in presenza di proprie esigenze organizzative e produttive, può accogliere domande di prestazione a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio o, in alternativa, assumere lavoratori a tempo parziale. In sostanza è un potere decisionale che compete solo al datore di lavoro e, per questa ragione, non è possibile mettere in discussione le scelte di questo tipo.

Cassazione, obbligatorietà dei contributi

 La corte di Cassazione con la sentenza del 7 aprile 2011 n. 7961 ha chiuso una vicenda aperta dalla Corte di Appello di Napoli in seguito alla richiesta di una impresa edile di rendere inapplicabile la norma che prevede l’obbligo di versare i contributi sul  monte orario di 40 ore settimanali, così come previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore.

In effetti, l’impresa edile contestava la supposta pretesa dell’Inps dell’obbligo di versare i contributi non sull’importo delle retribuzioni erogate ai dipendenti per le ore effettivamente lavorate a causa della discontinuità dell’attività d’impresa ma sulle quaranta ore settimanali.

La Corte, richiamando la sentenza n. 12604 del 2008 e la legge n. 341/1995, nel determinare la misura dell’obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l’esclusione dall’obbligo contributivo di una varietà di assenze.

Assunzioni agevolate, contratti sulla solidarietà espansiva

 Questo particolare istituto non è proprio recente e si poggia sull’articolo 2 della legge n. 863/1984 e, insieme al contratto di solidarietà di tipo difensivo, sono uno dei più importanti strumenti per agevolare le assunzioni di lavoratori per il settore industriale anche se poi, in realtà, non ha, o avuto, molto seguito.

In effetti, nel caso in cui i contratti collettivi aziendali, stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, con richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.

Lavorare con gli enti locali nei lavori socialmente utili

I lavori socialmente utili possono essere utilizzati per offrire occasioni di reddito e opportunità ai percettori di ammortizzatori sociali –  ovvero coloro che riscuotono indennità legate all’istituto della cassa integrazione straordinaria, disoccupazione o mobilità – anche se, poi,  l’impiego non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

Questa particolarità pone in evidenza una mancanza di garanzie puntuali in fatto di diritto del lavoro; in effetti, l’assenza di un contratto di lavoro non permette di disporre di uno strumento che indichi in maniera precisa e chiara i diversi obblighi contrattuali delle parti stipulanti.

Parlamento, chiarito il trattamento per il 17 marzo

 E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 92 del 21 aprile 2011 la legge di conversione n. 47, con modificazioni, del decreto legge n. 5 del 22 febbraio 2011 (presente in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 44 del 23 febbraio 2011) con il quale era stato dichiarato festivo a tutti gli effetti il 17 marzo.

La legge pone in essere una netta distinzione tra il lavoro privato e pubblico; in effetti, per il segmento privato si riconferma che la festività soppressa del 4 novembre, articolo 1 della citata legge di conversione, o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977 n. 54, non si applicano ad una di queste questo particolare trattamento ma, in sostituzione e solo per il 2011, alla festa nazionale per il 150º anniversario dell’Unita’ d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

Fontemp, al via il fondo pensione per interinali

 Parte finalmente il fondo pensione complementare fortemente voluto da ASSOLAVORO e FELSA – CISL, NIDIL- CGIL, UIL-TEM.P destinato ai lavoratori somministrati a tempo determinato e indeterminato.

Proprio in questi giorni la Covip ha dato il via libera al nuovo fondo che potrà contare sulla contrattazione collettiva e della bilateralità di settore attraverso la copertura della contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori che decideranno di aderire, conferendo il proprio TFR maturando.

Grazie a questo nuovo arrivato la previdenza complementare scopre così anche il difficile settore del lavoro somministrato inserendo un nuovo elemento utile per arricchire le tutele che la contrattazione collettiva mette a disposizione per i lavoratori di questo delicato comparto.

Lavori usuranti, l’accesso al beneficio pensionistico

 L’articolo 2 del testo del decreto sui lavori usuranti, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 gennaio con parere favorevole anche della Conferenza Stato -Regioni e delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, fissa le modalità al fine di accertare i requisiti soggettivi, ovvero la tipologia di attività, e oggettivi, ovvero la durata dell’attività,  del lavoratore per usufruire del beneficio previdenziale riservato per chi svolge lavoro usurante.

In effetti, la domanda, secondo i dettami del provvedimento, deve essere presentata, con tutta la documentazione utile, all’Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto rispettando i vincoli temporali.

Ministero del lavoro, il Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese assicuratrici

 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2011, il Decreto Interministeriale n. 33 del 21 gennaio 2011, riguardante il Regolamento recante l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore, interventi che – nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità – realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.

Consiglio di Stato, periodo di comporto e richiesta di conservazione del posto di lavoro

 Con sentenza del 16 marzo 2011 n. 1608, la V Sezione del Consiglio di Stato afferma che una volta esaurito il periodo di comporto per assenza per malattia e, senza che il lavoratore faccia ulteriore esplicita richiesta di conservazione del posto di lavoro, quest’ultimo può essere licenziato. In effetti, è questo l’iter conclusivo del procedimento amministrativo del Consiglio di Stato in merito alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione comunale di Udine nei confronti di un suo dipendente.

Nel dibattimento è emerso che il lavoratore alle dipendenze del comune non ha mai avanzato richiesta di poter fruire di un ulteriore prolungamento del periodo di assenza per malattia, come previsto dal secondo comma dell’art. 21 del Contratto Nazionale di Lavoro, ovvero superato il periodo previsto (18 mesi) al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo in casi particolarmente gravi.