Inps, lavoratori del tessile e il ricalcolo delle prestazioni economiche

 Il maggiore istituto previdenziale del settore privato, con la circolare n. 57 del 28 marzo 2011, ha comunicato alcune precisazioni a proposito del ricalcolo delle prestazioni economiche per i lavoratori del settore tessile sulla quota, a suo tempo corrisposta, della quota definita come una tantum.

In effetti, secondo la circolare Inps, gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 9 luglio 2010 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per l’industria tessile, abbigliament e moda (Euro 40,00 lordi per il periodo 1° aprile 2010 al 31 maggio 2010 come dall’allegato della predetta circolare) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.

USA, in pericolo il diritto alla contrattazione

Non sembra vero: il diritto alla contrattazione collettiva degli impiegati pubblici statunitensi è messa seriamente in pericolo. Non è in gioco la definizione di un miglior contratto di lavoro, ma semmai quello che sta avvenendo da alcune settimane a questa parte negli Stati repubblicani del Wisconsin, dell’Indiana e dell’Ohio, è, infatti, una disputa sul diritto stesso dei lavoratori di organizzarsi e contrattare collettivamente le proprie condizioni di lavoro.

In effetti, è cosa risaputa che la pratica sindacale negli USA è stata sempre avversata da parte dei datori di lavoro privati, ma quello che sta emergendo, in questo periodo, è qualcosa di diverso: si sta cercando di inserire le pratiche di union busting, ovvero le politiche antisindacali, anche nel settore pubblico.

L’iniziativa è di qualche governatore di stampo repubblicano che, cercando di far leva sulla crisi economica e dei problemi di finanza pubblica, cercano di intavolare una politica che prevede unicamente un risparmio della finanza pubblica senza tener conto delle esigenze di gestione e controlli da parte dello Stato.

Novità in tema di mobilità per il personale scolastico

È stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2011/2012: il nuovo contratto suggerisce di dare la massima tempestività per l’avvio delle operazioni propedeutiche previste all’inizio dell’anno scolastico al fine di procedere tempestivamente alle eventuali assunzioni a tempo indeterminato previste dal piano triennale contenuto nella finanziaria 2007.

Si ricorda che con il Contratto Collettivo sottoscritto il 29 novembre 2007 sono stati fissati i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale.

Le disposizioni relative alla mobilità territoriale, richieste a domanda o proposte d’ufficio, contenute nel presente contratto appena firmato si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con o senza sede definitiva di titolarità.

incentivi alla produttività, non serve l’accordo scritto

 L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni sulle agevolazioni previste per i premi corrisposti dal datore di lavoro per incrementi di produttività previsti per il l’anno 2011.

Ricordiamo che gli incrementi di produttività, fino a 6 mila euro, scontano nel 2011 la tassazione agevolata del 10 per cento se sono erogati in base ad accordi collettivi e aziendali, anche non scritti perché vale il principio generale di libertà di azione sindacale previsto dall’articolo 39 della Costituzione.

In questo caso è sufficiente che il datore di lavoro attesti nel Cud che tali somme siano state erogate in attuazione di uno specifico contratto o accordo e che siano legate all’incremento della produttività.

In effetti, per i contratti collettivi di diritto comune, in applicazione del principio generale di libertà di forma, ribadito dalla giurisprudenza di Cassazione, non esiste un onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttività, come non di rado avviene, accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare e riconducibili, a livello di fonti del diritto.

Adesione ai Fondi Interprofessionali: effetti

 Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con risposta ad interpello del 3 marzo 2011 n. 7, ha reso noto gli effetti derivanti dall’adesione ad un Fondo interprofessionale ex art. 118 L. n. 388/2000 da parte di un datore di lavoro non aderente al contratto collettivo nazionale.

L’ANISA (Associazione Nazionale Imprese di Sorveglianza Antincendio) ha chiesto al Ministero del lavoro, in particolare, se l’adesione al Fondo implichi l’automatica applicazione dell’intero contratto collettivo nazionale, sia nella sua parte economico-normativa, che obbligatoria (in virtù della norma di cui all’art. 3 del D.L. n. 71/1993, come modificato dall’art. 10 L. n. 30/2003) che subordina, per le imprese artigiane, commerciali e del turismo, il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi all’applicazione dei contratti collettivi.

Congedo straordinario per dottorato di ricerca, in arrivo chiarimenti ministeriali

Il ministero dell’istruzione ha pubblicato la circolare n. 15 con la quale intende offrire tutti i necessari chiarimenti alla circolare n. 120/02: il provvedimento è stato diramato  dall’Amministrazione dopo aver interpellato la Direzione generale per l’istruzione universitaria e il proprio Ufficio legislativo.

La Cisl ha assunto una posizione apertamente critica sul testo mantiene forti riserve sulla posizione dell’Amministrazione nei confronti del personale con contratto a tempo determinato.

Anche se la circolare chiarisce che, in base all’articolo 19 del vigente contratto collettivo di lavoro, deve essere riconosciuta anche a tale personale l’applicabilità delle disposizioni riguardanti la fruizione del congedo per dottorato di ricerca, a parere della CISL la disposizione è discriminante perché i destinatari sono soli i supplenti annuali o quello assunti fino al termine delle attività didattiche, escludendo, la retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato medesimo.

Incentivi per incrementi della produttività, alcuni casi particolari

La circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate in merito all’articolo 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, ovvero sull’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività ha evidenziato alcuni casi particolari.

Secondo gli estensori della circolare, un caso specifico è rappresentato dall’istituto della somministrazione di lavoro. Si ricorda, al riguardo, il disposto di cui all’articolo 23 del decreto 276 del 2003, ovvero i contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa.

Il governo e la festa nazionale del 17 marzo 2011

Il governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2011, il Decreto Legge 22 febbraio 2011 n. 5 con il quale, limitatamente all’anno 2011, considera festivo il giorno 17 marzo 2011.

Il Consiglio dei Ministri, rispetto alla seduta del 28 gennaio del 2011 dove aveva precisato gli effetti civili che derivavano dalla predetta festività, in particolare era stato comunicato

Poiché tale qualificazione comporta l’implicita ed eccezionale inclusione della ricorrenza fra quelle ordinariamente festive, il Consiglio ha ritenuto obbligatorio di conseguenza (e solo per quest’anno) estendere alla giornata del 17.3.2011 le regole in materia di orario festivo, limitazioni su determinati atti giuridici, disciplina che regola l’imbandieramento, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza

Pubblico e privato, il punto sulle certificazioni di malattia

 Negli ultimi tempi, con l’introduzione delle tecnologie telematiche, la certificazione di malattia è stata praticamente rivoluzionata; in effetti, a questo riguardo i vari enti previdenziali hanno emesso diverse circolari e messaggi che, ad oggi, risultano indispensabili per comprendere tutto il fenomeno.

A questo proposito non possiamo non ricordare il messaggio Inps n. 3161 dell’8 febbraio del 2011, modalità di funzionamento del flusso telematico, o la circolare n. 26 sempre dell’8 febbraio 2011 sulla gestione delle visite mediche di controllo mediante il cosiddetto data mining. Per ultimo, non in ordine di tempo, anche la circolare Inps n. 164 del 28 dicembre 2010 sull’invio degli attestati di malattia all’indirizzo PEC del cittadino.

Chiaramente non è possibile citare in modo asettico tutte le circolari applicabili senza riferirsi alla contrattazione collettiva di riferimento.

Incrementi di produttività, chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro, allo scopo di offrire tutti i necessari chiarimenti in relazione all’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, hanno deciso di emanare una circolare congiunta il 14 febbraio 2011.

I due organismi chiariscono che, per quanto concerne il periodo d’imposta 2011, l’articolo 53 del decreto n. 78 del 2010 ha previsto l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all’importo di 40.000 euro.

Si rileva preliminarmente che, pur mancando nella norma di proroga il richiamo alla facoltà concessa al dipendente di rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva, l’opzione deve ritenersi applicabile anche nel periodo d’imposta 2011.

In arrivo la doppia festa con la paga doppia?

Il prossimo 17 marzo è stato dichiarato festa nazionale per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, al contrario il 25 aprile coinciderà con la festività del lunedì dell’Angelo,ovvero con la pasquetta.

Da una parte i lavoratori stanno un giorno in più a casa e dall’altra è acceso il dibattito su come si dovrà interpretare la doppia festività ai fini retributivi.

In effetti, il governo ha deliberato che il giorno 17 marzo, solo per l’anno in corso, sarà considerato festa nazionale, articolo 7 del decreto n. 64 del 2010 convertito nella legge n. 100 del 2010.

Il governo ha così deciso di estendere per il 17 marzo 2011 le regole già in vigore che disciplinano la materia di orario festivo con il conseguente trattamento economico che dovrà essere corrisposto ai lavoratori dipendenti.

Non solo, il governo ha stabilito anche le sanzioni amministrative in caso della sua inosservanza.

Il datore di lavoro non può ridurre lo stipendio al lavoratore come azione risarcitoria

La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 896 del 17 gennaio 2011 che in caso di comportamento illecito del dipendente recante un danno all’azienda, l’imprenditore ha diritto sì di esigere il risarcimento del danno, ma questo non può essere effettuato riducendo lo stipendio al lavoratore perché i minimi inderogabili stabiliti dal contratto di lavoro non sono riducibili.

La Corte di Appello di Catania aveva accolto le osservazioni del datore di lavoro perché il contratto collettivo di lavoro non era vincolante poichè le parti non erano iscritti alle organizzazioni stipulanti.

Per questa ragione, i minimi previsti dalla contrattazione collettiva non potevano essere assunti necessariamente a parametri di quella retribuzione equa e sufficiente prescritta dall’articolo 36 della Costituzione.

Non poteva nemmeno essere considerata inadeguata la retribuzione percepita dal lavoratore che si distaccava per appena l’11 per cento da quella indicata dalla contrattazione. La Corte di Appello di Catania rigettava perciò la sentenza di primo grado che aveva individuato la retribuzione adeguata applicando le tariffe sindacali al 100%.

Sindacato e Federmeccanica intesa sul welfare sanitario

Le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici FIM e UILM insieme alla rappresentanza degli imprenditori con Federmeccanica – Assistal hanno deciso di istituire un fondo di sostegno al reddito dei lavoratori il cui reddito subisca riduzioni per periodi prolungati.

L’iniziativa si muove all’interno della cornice dell’accordo di rinnovo del contratto collettivo di lavoro siglato il 15 ottobre 2009.

L’accordo, a suo tempo stipulato, prevedeva anche entità e modalità di contribuzione.

Le parti sociali hanno, però, ora deciso di ridefinire, visto che le condizioni normative e fiscali non incentivano la forma di welfare integrativo a suo tempo ipotizzato, le finalità del fondo verso un fondo un welfare di tipo sanitario.

Il datore di lavoro e il reato di estorsione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1284 del 19 gennaio 2011, è intervenuta a proposito della condotta dubbia di un datore di lavoro che, approfittando dell’attuale situazione di mercato, ha richiesto prestazioni lavorative non adeguatamente coperte da un punto di vista contrattuale e legislativo.

In effetti, secondo la Suprema corte integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi.