Da Federmeccanica nuova stagione contrattuale

La nuova trovata è l’alternatività e la chiede Federmeccanica.

Una delle maggiori associazioni dei datori di lavoro presenti in Confidustria chiede a gran voce la modifica dell’accordo sul nuovo modello contrattuale del 2009 che prevedrebbe, infatti, l’alternatività tra contratto nazionale e contratto aziendale.

Le tre centrali sindacali, su questo punto, sono abbastanza compatte e contrarie, anche se con toni differenti.

La Cisl ricorda che l’accordo del 2009 ha natura sperimentale che prevede una verifica alla sua scadenza.

Infatti, Raffaele Bonanni osserva che

Abbiamo un contratto nazionale che vale ancora due anni, nessuno dovrebbe mettere il carro davanti ai buoi

Ministero del Lavoro e il contributo per gli enti bilaterali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010, intende fornire alcuni chiarimenti in merito alla questione della obbligatorietà del versamento contributivo agli enti bilaterali.

La circolare n. 43 è stata emessa anche per dare una risposta alle continue istanze di interpello ex articolo 9 del decreto  legislativo n. 124 del 2004,  ovvero due pervenute dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del  lavoro, una da Confartigianato e Cna, una da Confapi.

Un primo ordine di problemi riguarda la  riconduzione del versamento contributivo in favore dell’ente bilaterale alla parte economico/normativa  ovvero alla parte obbligatoria del contratto collettivo di lavoro.

Il Ministero non ritiene, in questo caso, obbligatoria l’iscrizione all’ente  bilaterale.

Inail, rapporti di lavoro e contratto part time

Ritorniamo sulla circolare Inail n. 51 del 15 dicembre per sottolineare che la normativa si applica ai datori di lavoro esercenti attività edile, alle cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile e per i soci lavoratori delle stesse.

In caso di contratti di lavoro a tempo parziale la circolare in questione osserva che la contribuzione va assolta rispetto all’orario ridotto contrattualmente praticato, senza dar luogo alla contribuzione virtuale.

In particolare, la normativa vigente in tema di rapporti a tempo parziale stabilisce che la retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione Inail dei lavoratori a tempo parziale è pari alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno, determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore e che i contratti collettivi nazionali o territoriali possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro, nonché prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva.

Inail, chiarimenti sui rapporti di lavoro nel settore edile

L’Inail ha voluto chiarire, mediante la circolare n. 51 del 15 dicembre 2010, alcune questioni sui rapporti di lavoro nel settore edile e contratti di lavoro part-time.

Infatti, l’istituto per la tutela degli infortuni sul lavoro ha stabilito che i datori di lavoro esercenti attività edile, , anche se  in economia sul territorio italiano, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (la cosiddetta retribuzione virtuale).

Secondo le precisazioni dell’Inail l’obbligo del ragguaglio della retribuzione imponibile all’orario contrattuale dà luogo al versamento di una contribuzione virtuale ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.

Lavoro straordinario, chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 130/E del 17 agosto 2010, risponde ad un quesito in materia di tassazione agevolata prevista dall’articolo 2 del decreto n. 93/2008 (convertito dalla legge n. 126/2008), ovvero sull’agevolazione contributiva del 10% relativa agli incrementi di produttività (lavoro straordinario).

In sostanza, l’Agenzia delle Entrate intende fare luce sulla quota base e sulle maggiorazioni relative in merito alle prestazioni di lavoro svolte nei turni promiscui (diurno-notturno) e notturni, previste dal contratto collettivo di lavoro per operai e impiegati di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa e sulle prestazioni di lavoro notturno svolte oltre le ore 23:00 da lavoratori giornalisti.

Si conferma la riduzione contributiva nel settore edile

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2010, il Decreto del 4 ottobre 2010 che conferma la riduzione prevista dall’articolo 29 del  decreto-legge  2 giugno 1995 n. 244, convertito con  modificazioni dalla  legge  8 agosto 1995 n. 341, anche per l’anno 2010 nella  misura dell’11,50 per cento.

Il nuovo decreto tiene conto delle rilevazioni elaborate  dagli  Enti  interessati sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel  periodo  di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 29 della  legge n. 341 del 1995.

Secondo queste rilevazioni si evidenzia che, nonostante  nell’anno  2009 si  sia  registrata  una  crisi   dell’edilizia, l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura  dell’11,50 per cento, fissata  con il decreto ministeriale 16 luglio 2009.

Inps, cambio modalità di attribuzione per le agenzie di somministrazione

Il maggiore istituto previdenziale italiano ha messo a punto una nuova procedura per l’attribuzione e gestione delle posizioni contributive per le agenzie di somministrazione.

La decisione Inps arriva con la circolare n. 149 del 24 novembre del 2010 tanto da definire una nuova modalità di compilazione del flusso UniEmens.

Ricordiamo che le imprese, o agenzie, di somministrazione sono abilitate dal Ministero del lavoro e sono inserite in un apposito albo informatico istituito presso il medesimo Dicastero.

Le agenzie di somministrazione si dividono in due settori: generaliste e specialistiche.

Le agenzie di tipo generaliste sono abilitate a tutte le attività attività sia a tempo determinato sia indeterminato. Al contrario, quelle specialistiche sono state abilitate per svolgere delle attività specifiche.

Trasferimento di azienda e i diritti dei lavoratori

Il trasferimento d’azienda, secondo il nostro ordinamento, è qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità,  a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto o l’affitto d’azienda.

È possibile senza dubbio affermare che la legge di riferimento che regola il trasferimento di azienda è il decreto legislativo del 2 febbraio 2001 n. 18 che intende attuare la direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

Stop alla riforma Brunetta

Ennesima fumata nera della riforma Brunetta che ha dettato nuove norme per la Pubblica Ammnistrazione. Dopo i provvedimenti dei Tribunali del lavoro di Torino e Salerno è in arrivo anche la sentenza del Tribunale di Trieste.

Secondo i giudici della città di San Giusto non è possibile applicare i contenuti della riforma Brunetta ai contratti del lavoro in corso, ma la sua efficacia potrà essere recepita solo dai nuovi contratti: insomma, non è possibile cambiare in corsa le regole del gioco.

Così, per il momento non è possibile applicare le norme previste dal decreto 150/2009, è questa, in buona sostanza, la decisione del Tribunale di Trieste che ha censurato la condotta antisindacale del comune della stessa città colpevole di aver modificato la macrostruttura dell’ente senza il confronto con il sindacato e decidendo in maniera unilaterale.

Il Tribunale ha deciso che il contenuto degli articoli 34 e 54 del decreto 150/2009 non possono trovare immediata applicazione anche se la circolare n. 7/2010 ha disposto il contrario.

I contratti per lavorare nel turismo: l’apprendistato

Il Ministero del Lavoro, attraverso la circolare n. 34 del 29 settembre del 2010, ha posto in evidenza le diverse forme di rapporto di lavoro esistenti ed ammissibili in questo particolare settore.

In effetti, il settore turistico, per la sua estrema variabilità in relazione anche alle diverse esigenze locali, ha la necessità di ricorrere ad una modalità organizzativa estremamente flessibile: basti pensare alla stagionalità del settore.

In base a questa esigenza esitono differenti forme contrattuali ammesse: si parte dall’apprendistato per arrivare al lavoro intermittente, si segue il lavoro occasionale accessorio senza trascurare il lavoro a tempo determinato.

Il settore turistico ha l’esigenza di conciliare i cicli stagionali con le diverse forma di collaborazione. A questo proposito, il contratto di apprendistato può essere tranquillamente utilizzato poiché si riesce a conciliare la necessità formativa con la flessibilità.

Collegato lavoro, dibattito senza fine

Per la fine del mese di settembre si dovrebbe chiudere, secondo il parere di diversi analisti, in Senato il collegato lavoro, disegno di legge 1167Bbis, per spostare il dibattito poi alla Camera per la successiva deliberazione.

Non si placano, ad ogni modo, le diverse osservazioni e critiche sul provvedimento.

Per la CGIL, il maggiore sindacato italiano, il collegato lavoro rappresenta una ristrutturazione del diritto del lavoro.

Secondo Fulvio Fammoni, Segretario Confederale della CGIL, il governo intende colpire tutti i diritti dei lavoratori proprio in un momento di grave difficoltà economica e di sofferenza sul fronte dell’occupazione.

Secondo il parere della CGIL, il collegato è un disegno di legge con profili di aperta incostituzionalità.

INPGI, chiarimenti sullo sgravio contributivo di secondo livello

L’INPGI con la circolare del 16 settembre 2010 n. 7 ha fornito diversi dettagli sulle modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo (legge n. 247/2007, sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello).

La norma ha disposto l’abrogazione del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’articolo 2 del decreto del 25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997 n. 135 (cosiddetta decontribuzione).

La gestione del beneficio contributivo è affidata all’INPS anche con riferimento ai lavoratori assicurati presso l’INPGI.

Si ricorda che la misura del beneficio trova applicazione sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale entro il limite del 2,25% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori.

Collegato lavoro, in aula dal 21 settembre

Dopo la pausa estiva è tempo di mettere a punto il calendario dei lavori delle Camere del Parlamento. Il decreto che pesa maggiormente nelle aulee parlamentari, vista la delicatezza degli argomenti in gioco, è sicuramente il disegno di legge S. 1167-B/BIS, meglio conosciuto come collegato lavoro.

Ricordiamo che il Collegato è fermo al Senato dopo il rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lo scorso 31 marzo.

La CGIL ha già preannunciato per oggi, in concomitanza con il dibattito sul provvedimento, un presidio nei pressi di Palazzo Madama per protestare sul contenuto del testo.

Secondo le osservazioni del maggiore sindacato italiano, la CGIL, il testo contiene diversi punti critici: dalla certificazione in deroga ai contratti collettivi nazionali ai vincoli al ruolo del giudice del lavoro, dall’arbitrato alla clausola compromissoria da firmare all’atto dell’assunzione per impedire la possibilità di ricorre a un giudice in caso di controversie.