Le recenti novità introdotte dal nuovo apprendistato ha posto in evidenza che un contratto di questo tipo è legittimo anche se non esiste la forma scritta ma solo una comunicazione al centro per l’impiego territoriale. In assenza di questa particolarità, così come precisa la nota Inail 434/2012, ci troviamo nella casistica di lavoro nero e non è più possibile regolarizzare questa incongruenza con l’instaurazione di un contratto di apprendistato.
Per gli effetti delle novità introdotte si precisa che il nuovo regime sanzionatorio contempla due differenti ipotesi: inadempimento formativo, ossia la formazione che deve garantire il datore di lavoro al proprio apprendista, e l’inosservanza dei principi (per l’attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato).
Nel primo caso, gli ispettori del Ministero del Lavoro, solo in presenza di una formazione recuperabile, possono adottare il provvedimento di disposizione dando al datore un giusto tempo per rimediare e adempire alla legge. In tal caso gli ispettori dell’Inail dovranno fare segnalazione alla direzione provinciale del lavoro competente.