L’obbligo del preavviso si rivolge ai datori di lavoro privati e pubblici ed è disciplinato dall’articolo 2118 del codice civile.
Non solo, il preavviso deve anche essere concesso dal lavoratore dipendente quando decide di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Al contrario, il datore di lavoro all’atto del licenziamento per giustificato motivo ha l’obbligo di dare un congruo periodo di preavviso.
In effetti, secondo le disposizioni ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.
È possibile anche non concedere il preavviso e in questo caso il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.