Legge 104/92 e il diritto di trasferimento

 La legge 104/92 ha il merito di mettere a punto una serie di norme che permettono ad un lavoratore di usufruire di particolari tutele per rispondere in maniera appropriata alle diverse esigenze di familiari in possesso di disabilità grave.

In particolare, all’articolo 33, comma 6, è previsto che il lavoratore possa scegliere, nei limiti oggettivamente ammessi, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e/o il divieto di trasferimento, senza il suo consenso ad altra sede, sia invocabile, tra gli altri, anche dalla persona con handicap in situazione di gravità.

Esiste però un problema; in effetti, uno dei requisiti richiesti dal legislatore per l’applicazione della tutela relativa al trasferimento, è che il provvedimento richiesto deve essere possibile per il datore di lavoro, ossia l’applicazione della previsione non deve pregiudicare in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.

Cassazione, non si risparmia sulla salute

 La Corte di Cassazione è intervenuta condannando le ragioni economiche nella conduzione della sanità pubblica e convenzionata; in effetti, per la quarta sezione penale, sentenza 8254/11, non è accettabile il ricorso a specifiche logiche di mercato o di economicità gestionale in luogo della logica dell’assistenza perché la struttura sanitaria deve tutelare per prima cosa la salute pubblica.

Non solo, per la Corte il medico non può sottrarsi al suo fondamentale ruolo di custode della salute dei suoi pazienti e non deve rapportare le proprie decisioni solo sulle ragioni di ordine economico-gestionale, ma ha il dovere di verificare le reali condizioni del malato e non accelerare le sue dimissioni non appena si raggiunga la stabilizzazione del quadro clinico del paziente, del quale è, comunque, responsabile.

Collegato lavoro e le vertenze sui contratti a termine

 La Corte di Cassazione interviene in merito sull’indennità della norma dei contratti a termine e lo fa stabilendo che la norma contenuta nell’articolo 32 della legge n. 183/2010, Collegato lavoro, è da ritenersi aggiuntiva e non sostitutiva come voleva il Legislatore.

La Suprema corte nell’Ordinanza emessa lo scorso 28 gennaio 2011 ha anche ribadito che lo stesso articolo limita la tutela del lavoratore provocando una reale disparità tra indennità e danno effettivo subito dal lavoratore ponendo in risalto la violazione degli articoli 3, 4, 24, 111 e 117 della nostra costituzione portando il caso davanti alla corte costituzionale.

La Corte di Cassazione è intervenuta in argomento in seguito a due rilievi sollevati dal Tribunale di Busto Arsizio e di Trani.

Cassazione, permessi in misura doppia per disabili

 La Corte di Cassazione, sentenza n. 4623 del 25 febbraio 2010, ha stabilito che in caso di figli minori disabili il permesso deve essere concesso in misura doppia: la Corte ha così sconfessato la decisione del giudice di merito che era di tutt’altro parere.

Tutto parte con il ricorso al Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, dove si chiedeva, nei confronti dell’Inps, l’accertamento del diritto ad usufruire di due permessi giornalieri retribuiti, ai sensi della Legge n. 104 del 1992 articolo 33 e decreto n. 151 del 2001, e quindi doppio rispetto a quello ordinario, essendo padre di due gemelli riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità, di età inferiore ai tre anni.

Il ricorrente poneva in evidenza di avere chiesto al proprio datore di lavoro di poterne usufruire, ma si era visto negare il beneficio poiché l’Istituto aveva escluso specificamente il suo diritto. Successivamente, esperita la procedura amministrativa, aveva infine proposto l’azione in giudizio: il Tribunale di Brescia, viste le osservazioni dell’Inps,  rigettava la domanda con sentenza del 21 luglio 2004.

incentivi alla produttività, non serve l’accordo scritto

 L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni sulle agevolazioni previste per i premi corrisposti dal datore di lavoro per incrementi di produttività previsti per il l’anno 2011.

Ricordiamo che gli incrementi di produttività, fino a 6 mila euro, scontano nel 2011 la tassazione agevolata del 10 per cento se sono erogati in base ad accordi collettivi e aziendali, anche non scritti perché vale il principio generale di libertà di azione sindacale previsto dall’articolo 39 della Costituzione.

In questo caso è sufficiente che il datore di lavoro attesti nel Cud che tali somme siano state erogate in attuazione di uno specifico contratto o accordo e che siano legate all’incremento della produttività.

In effetti, per i contratti collettivi di diritto comune, in applicazione del principio generale di libertà di forma, ribadito dalla giurisprudenza di Cassazione, non esiste un onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttività, come non di rado avviene, accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare e riconducibili, a livello di fonti del diritto.

Parlamento, l’indennità e la diaria dei nostri rappresentanti

Sappiamo benissimo a quali livelli retributivi deve sottostare un lavoratore dipendente e a quali condizioni potrà percepire la sua pensione dopo 40 anni di lavoro, ma, nel contempo, esiste anche la figura del professionista della politica che vive con il suo stipendio, o meglio l’indennità di funzione, che non è per nulla paragonabile a quello di un lavoratore.

Il parlamentare italiano per esercitare le sue funzioni dispone, oltre all’indennità di funzione, della diaria e di diversi rimborsi, ovvero istituti che permettono di gestire le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e quelle classificate come accessorie e telefoniche.

Non solo, il nostro rappresentante percepisce anche l’assegno di fine mandato e quelle, legittime, di natura previdenziale e sanitarie.

La nostra Costituzione prevede, articolo 69, un’espressa indennità che risulta determinata dalla legge n. 1261 del 31 ottobre 1965. Secondo questa disposizione legislativa l’indennità è fissata in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate: mentre da una parte si critica la magistratura dall’altra si percepiscono i loro stipendi e se si aumenta lo stipendio dei magistrati automaticamente si aumentano anche le indennità parlamentari.

Il Collegato lavoro e le modifiche ai permessi 104/92

Il Collegato lavoro prevede una nuova disciplina in fatto di permessi per l’assistenza a persone con disabilità grave, legge 104/92.

In particolare, l’articolo 24 ridisegna la disciplina dell’utilizzo dei permessi sia del settore pubblico sia nel privato.

Per prima cosa occorre chiarire che i permessi possono essere richiesti dai genitori o dal coniuge, dai familiari o affini entro il secondo grado, dai familiari o affini entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto 65 anni oppure siano riconosciuti essi stessi invalidi oppure siano deceduti o mancanti.

Non solo, possono essere concessi ad un lavoratore dipendente per assistere un familiare o affine o, in alternativa, ad entrambi i genitori anche continuativamente nel corso dello stesso mese.

I lavoratori e la partecipazione all’impresa

Da diverso tempo si discute sul nuovo ruolo dei lavoratori nell’impresa al fine di incrementare la produttività dell’intero sistema economico.

Su questo argomento esistono diverse proposte di legge che intendono disciplinare la materia. In particolare, la proposta del deputato Volontè intende definire alcune norme in materia di partecipazione agli utili da parte dei lavoratori dipendenti delle piccole imprese.

In effetti, le piccole imprese artigiane e agricole, ovvero le realtà economicche che hanno un numero di dipendenti non superiore a dieci, sono quelle più colpite dalla crisi economica e che hanno la necessità di utilizzare, sempre di più, strumenti di questo tipo allo scopo di tutelare le proprie quote di mercato.

La partecipazione dei lavoratori, secondo la proposta di legge, è assicurata dalla forma di contratto di associazione in partecipazione.

Il datore di lavoro non può ridurre lo stipendio al lavoratore come azione risarcitoria

La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 896 del 17 gennaio 2011 che in caso di comportamento illecito del dipendente recante un danno all’azienda, l’imprenditore ha diritto sì di esigere il risarcimento del danno, ma questo non può essere effettuato riducendo lo stipendio al lavoratore perché i minimi inderogabili stabiliti dal contratto di lavoro non sono riducibili.

La Corte di Appello di Catania aveva accolto le osservazioni del datore di lavoro perché il contratto collettivo di lavoro non era vincolante poichè le parti non erano iscritti alle organizzazioni stipulanti.

Per questa ragione, i minimi previsti dalla contrattazione collettiva non potevano essere assunti necessariamente a parametri di quella retribuzione equa e sufficiente prescritta dall’articolo 36 della Costituzione.

Non poteva nemmeno essere considerata inadeguata la retribuzione percepita dal lavoratore che si distaccava per appena l’11 per cento da quella indicata dalla contrattazione. La Corte di Appello di Catania rigettava perciò la sentenza di primo grado che aveva individuato la retribuzione adeguata applicando le tariffe sindacali al 100%.

Lavoro e malattia, il controllo del datore di lavoro

Le norme che disciplinano il controllo dello stato di malattia del lavoratore sono contenute in riferimenti normativi differenti.

In effetti, per il settore privato occorre fare riferimento alla legge 638/1983 e al decreto 15 luglio 1986, mentre i decreti 165/2001, insieme al decreto 18 dicembre 2009, si riferiscono al segmento pubblico.

Questi riferimenti fissano le fasce di reperibilità, tenendo conto l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale, durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche ed i giorni festivi.

Il medico fiscale, che tra l’altro può essere inviato dal datore di lavoro, ha il compito di accertare la presenza in casa dell’assistito, può visitarlo e verificare che si stia curando. Può decidere, inoltre, di far riprendere il lavoro nel caso ne accerti la guarigione e le sue decisioni sono insindacabili, in questo caso il lavoratore è tenuto ad eseguirle.

Il datore di lavoro e il reato di estorsione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1284 del 19 gennaio 2011, è intervenuta a proposito della condotta dubbia di un datore di lavoro che, approfittando dell’attuale situazione di mercato, ha richiesto prestazioni lavorative non adeguatamente coperte da un punto di vista contrattuale e legislativo.

In effetti, secondo la Suprema corte integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi.

Il mobbing e la corte di Cassazione

La Suprema corte con la sentenza dello scorso 21 dicembre 2010 n. 44803 ha voluto dare ulteriori indicazioni sul mobbing nei luoghi di lavoro visto che, ad oggi, non esiste ancora nessuna legge in materia che inquadri il fenomeno.

La Corte di Cassazione ha deciso che le vessazioni subite sul luogo di lavoro poste in essere attraverso atti moralmente violenti e psicologicamente minacciosi non sono da considerarsi mobbing (articolo 612-bis codice penale), ma sono da far rientrare nella sfera del reato di violenza privata.

Nel caso oggetto della decisione, un capo officina è stato denunciato da un operaio con qualifica di meccanico per maltrattamento.

Il tribunale di primo grado, e quello di appello, avevano condannato il capo officina per maltrattamenti continuati condannandolo alla pena di otto mesi.

Lavoro domestico e lavoratore straniero

La Corte di Cassazione è intervenuta definendo che lo scambio di prestazioni di lavoro domestico rese da una straniera estranea alla famiglia, contro vitto e alloggio e retribuzione pecuniaria sia pure modesta dà luogo a rapporto di lavoro subordinato, ove non risultino tutti gli elementi del rapporto cosiddetto alla pari, richiesti dalla legge 18 maggio 1973 n. 304.

La precedente sentenza – il Tribunale di Roma con sentenza del 25 gennaio 2002 rigettava le domande della lavoratrice straniera confermata anche dalla Corte di appello di Roma con sentenza n. 210 del 2006 – sulla base dei testi escussi e delle ammissioni contenute nella domanda di concessione del permesso di soggiorno, ha ribadito l’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo emerso che tra le parti era sorto un rapporto esclusivamente in chiave umanitaria, per aver offerto gli anzidetti coniugi all’appellante vitto ed alloggio in cambio di un aiuto alla stregua degli altri componenti il nucleo familiare.

Cassazione, le giustificazioni del licenziamento collettivo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24343 del 1 dicembre 2010, ha ribadito che, in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale che restano sottratti al controllo giurisdizionale.

In questo caso, se il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione.

È opportuno ricordare che la comunicazione prevista dall’articolo 4 della legge 23 luglio 1991 n. 223 deve contenere indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza, dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità.