La Corte di cassazione interviene per richiamare l’obbligo della notifica che si deve intendersi come effettuato anche, se poi, in realtà, non è stata consegnata nelle mani del destinatario.
Lo ha confermato e ribadito la I Sezione Penale della Corte di Cassazione che, per mezzo della sentenza n. 26178 del 6 dicembre 2011, ha ammesso la validità della notifica effettuata presso l’indirizzo del destinatario anche se consegnata a persona della quale non si conosce il ruolo e che ha firmato in modo illeggibile.
Ricordiamo che la disposizione che regola il servizio è fissato dalla Legge n. 890 del 1982, per la precisione all’articolo 7, comma 2.