La libertà di critica nei confronti del datore di lavoro

 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7471 del 14 maggio 2012, si è espressa in merito alla libertà di critica nei confronti del datore di lavoro. In base ad una precedenza sentenza, cassazione novembre 1995 n. 11436, il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all’attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall’art. 39 Cost., non può in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro essere subordinata alla volontà di quest’ultimo.

Per questa ragione, la contestazione dell’autorità e della supremazia del datore di lavoro, quando posta in essere dal lavoratore sindacalista e nella propria attività, non può essere sanzionata disciplinarmente.

Le domande disoccupazione lavoratori sospesi

 Dal 1° aprile 2012, la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi e di disoccupazione ordinaria con requisiti normali per gli apprendisti sospesi deve avvenire esclusivamente in via telematica. Nella circolare n. 68 del 14 maggio 2012 vengono fornite le istruzioni per la presentazione delle domande da parte degli utenti abilitati all’accesso alla procedura, quali aziende, consulenti ed enti bilaterali.

La procedura attualmente in uso, “Elenchi Lavoratori Sospesi”, consente, previa identificazione con codice fiscale e PIN attraverso il percorso istituzionale “Servizi on line”-“Per tipologia di utente”, l’acquisizione e la gestione delle dichiarazioni di sospensione da parte degli utenti abilitati all’accesso alla procedura, quali Aziende, consulenti ed Enti bilaterali.

Un manuale del Ministero insegna a muoversi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che, a seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti “sospetti di inquinamento o confinati”, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha colto la necessità, al fine di fornire soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori da realizzare nelle diverse tipologie di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, di realizzare un manuale pratico che, come previsto dall’art.3, comma 3, del D.P.R. n.177/2011, rappresenti i contenuti di una procedura di sicurezza per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore e, soprattutto, a tutte quelle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche e/o manutenzione in ambienti confinati.

Le procedure da seguire in caso di sollevamento di persone

 In materia di sicurezza sul lavoro il Ministero del Welfare ha definito e diffuso una nuova procedura tecnica da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste. Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che, a seguito dell’emanazione del parere sul concetto di “eccezionalità” di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al D. L.vo n. 81/2008, relativo al sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine, emanato con lettera circolare del 10 febbraio 2011, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i., ha ritenuto opportuno individuare specifiche procedure operative di sicurezza di tali attrezzature al fine di garantirne la sicurezza nell’uso.

Ricordiamo che il D.Lgs. n. 81/2008 proibisce, come regola generale, l’uso di una macchina per una funzione per la quale non è stata progettata. Tale uso è, però, ammesso “a titolo eccezionale” nei casi previsti dal citato parere della commissione consultiva permanente, a condizione che vengano prese adeguate misure di sicurezza conformemente a disposizioni di buona tecnica.

Precisazioni del Garante della Privacy sulla comunicazione Inps dei lavoratori

 Interessante precisazione del Garante della Privacy in merito al decreto del Ministro del Lavoro del 27 ottobre 2004, contenente le indicazioni per l’attuazione della legge  sui benefici previdenziali in favore  dei lavoratori esposti all’amianto ,tra l’altro, all’art.3 ,comma 5,prevede che nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 è  rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.

Infatti, il Garante, con Provvedimento 21 marzo 2012 n. 115, cui si era rivolto l’Inps  a seguito della richiesta di una DPL di ricevere comunicazione di dati  dal predetto Istituto per la ricostruzione del curriculum professionale di  alcuni lavoratori   richiedenti i    richiamati benefici per gli esposti all’amianto.

Secondo il Ministero le finalità istituzionali che giustificherebbero la menzionata comunicazione risiederebbero nell’attività di indagine prevista dal menzionato art. 3 ed affidata alle Direzioni provinciali del lavoro, volta a consentire la ricostruzione del curriculum lavorativo dei lavoratori esposti all’amianto nei casi in cui il datore di lavoro, cessato o fallito, sia irreperibile (cfr. nota 29 dicembre 2011, prot. 34667).

Il fondo di solidarietà per i lavoratori delle imprese assicuratrici

 Il nostro Istituto previdenziale, con la circolare n. 64 del 7 maggio 2012, intende fornite le prime istruzioni per la liquidazione dell’assegno straordinario per  il sostegno al reddito da corrispondere al personale delle imprese assicuratrici. il Fondo, che ha lo scopo di attuare in via straordinaria interventi nei confronti  dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di settore coinvolti in processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di  riorganizzazione aziendale, provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito in favore dei lavoratori in condizione di maturare i requisiti minimi per la pensione entro un massimo di cinque anni.

La riduzione dei premi Inail 2011 per le imprese artigiane

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un decreto in riferimento della riduzione dei premi Inail spettante alle imprese artigiane, ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e 781, lett. B) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sull’ammontare complessivo dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stabilita, per l’anno 2011, in misura pari al 7,01%.

In effetti,  con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell’ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.

Il nuovo accordo interconfederale per l’apprendistato artigiano

 Le parti sociali – Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil – hanno sottoscritto, in data 3 maggio 2012, l’accordo interconfederale sull’apprendistato artigiano che recepisce le ultime novità in fatto di contratto di apprendistato.

L’accordo decorre dal 26 aprile 2012, giorno di entrata in vigore della nuova disciplina sull’apprendistato. Sono state confermate tutte le durate previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro portando a 5 anni le durate superiori.

Il testo sottoscritto si applica anche alle imprese artigiane dei settori privi di specifica copertura contrattuale. E’ stata confermata la valenza formativa dell’impresa artigiana e la possibilità di effettuare la formazione, tutta o in parte, all’interno dell’azienda. Le Confederazioni dell’artigianato e delle Pmi esprimono grande soddisfazione per il riconoscimento della peculiarità dell’artigianato come ambito nel quale la formazione delle professionalità avviene soprattutto grazie a strumenti come l’apprendistato.

Il controllo fiscale in caso di infortunio

 La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 15773/2002, è stata presa a riferimento in materia di infortuni sul lavoro in merito all’obbligo di reperibilità dove si ribadisce che il lavoratore è comunque sottoposto ai diversi obblighi regolati dal contratto collettivo di lavoro.

In effetti, in caso di infortunio e malattia professionale con relativa denuncia all’INAIL, non è competenza  di tale Istituto assicuratore  attivare il medico legale INAIL per la visita fiscale.

In particolare, la stessa Corte di Cassazione, con la sopracitata sentenza, ha determinato da tempo  l’INPS  ad attivare un servizio a domanda,  per  eseguire visite fiscali di controllo a domicilio, non solo sulle assenze dal lavoro per malattia, ma anche nei casi di denuncia di infortunio sul lavoro.

Il datore di lavoro può rivolgersi, quindi, all’INPS per chiedere la verifica dell’effettivo stato di salute del lavoratore, che denuncia un infortunio sul lavoro, per il quale sia prevista una indennità temporanea, e ciò per tutto l’arco della durata dell’infortunio e  sino  a guarigione clinica. Pertanto appare  evidente che l’assenza dal lavoro per malattia e quella per inabilità temporanea al lavoro, a seguito di infortunio denunciato come tale, avranno lo stesso trattamento da parte dei medici legali dell’INPS, che interverranno su semplice richiesta del datore di lavoro.

Costituire le rappresentante sindacali aziendali

 Le rappresentanze sindacali aziendali presenti nei luoghi di lavoro sono stati espressamente riconosciute dall’articolo 19 della Legge 300/1970, o Statuto dei lavoratori. Infatti, prima le rappresentanze sindacale nei luoghi di lavoro vanno individuati nelle Commissioni Interne di cui all’Accordo interconfederale del 18 aprile 1966.

Ricordiamo che le Rappresentante Sindacali aziendali possono essere costituite in tutte le unità produttive e nelle amministrazioni in cui siano occupati più di 15 dipendenti e l’iniziativa può essere assunta, congiuntamente o disgiuntamente, dalle  associazioni sindacali firmatarie degli accordi istitutivi delle RSA, dalle associazioni sindacali firmatarie del ccnl applicato nella unità produttiva od amministrativa o da altre forme associative dei lavoratori, purchè formalmente costituite.

Secondo le regole attuali è necessario presentare le liste di candidati che sono intenzionati ad assumere il ruolo di delegato. In effetti, le liste possono essere presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro applicato nella unità lavorativa o dalle  associazioni sindacali purchè formalmente costituite e che accettino formalmente gli accordi istitutivi delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA).

Prorogati i termini per la presentazione del modello 730/2012

 Sono stati modificati i termini per presentare il modello 730/2012; infatti, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2012 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono stati prorogati i termini: entro il 16 maggio al sostituto d’imposta oppure entro il 20 giugno ad un CAF o ad un professionista abilitato.

Con questa nuova decisione è stata data facoltà ai contribuenti di presentare la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2011 e le schede ai fini della destinazione del 5 e dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche entro il 16 maggio 2012 al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare assistenza fiscale o, in alternativa, entro il 20 giugno 2012 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.

L’anticipazione oneri indennità di mobilità

 L’Inps, con messaggio n. 7215 del 27 aprile 2012, informa che la somma dovuta a titolo di anticipazione sugli oneri per l’indennità di mobilità dai datori di lavoro che attivino la procedura di mobilità – pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti – deve essere versata tramite il modello F24, utilizzando la causale ACIM (Datori di lavoro – anticipazione contributo di ingresso mobilità) nel campo contributo della sezione Inps.

Questa modalità di pagamento sostituisce quindi quello tradizionale con bollettino di conto corrente postale precompilato dalla sede Inps competente. Restano invece invariate le modalità di versamento delle rate del contributo a carico delle aziende per il finanziamento dell’indennità di mobilità, secondo quanto previsto dal documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili.

In scadenza la valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici

 Il prossimo 30 aprile è il termine ultimo, anche se si ritiene che sarà ulteriormente spostato in avanti, per i datori di lavoro di procedere alla specifica valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici.

Si ricorda che il rischio è particolarmente significativo in presenza di specifiche sorgenti di emissione di onde elettromagnetiche ma anche in alcune particolari attività. In effetti, rientrano in questa specifica materia le lavorazione del legno (incollaggio, piegatura, pressatura, utilizzo di macchine CNC), le lavorazioni meccaniche con macchinari quali presse, cesoie, piegatrici fino alle lavorazioni di materie plastiche: quali saldatura, stampaggio.

Non solo, non sono esclusi le lavorazioni dell’industria tessile (essicazione fibre, lavorazione fibre), quelle dei forni per riscaldo (ad esclusione di quelli ad alimentazione diversa da quella elettrica) e, in generale, tutte quelle che prevedono l’utilizzo di macchinari ad alto assorbimento di corrente elettrica.