La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7471 del 14 maggio 2012, si è espressa in merito alla libertà di critica nei confronti del datore di lavoro. In base ad una precedenza sentenza, cassazione novembre 1995 n. 11436, il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all’attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall’art. 39 Cost., non può in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro essere subordinata alla volontà di quest’ultimo.
Per questa ragione, la contestazione dell’autorità e della supremazia del datore di lavoro, quando posta in essere dal lavoratore sindacalista e nella propria attività, non può essere sanzionata disciplinarmente.