Novità sui flussi di lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che è attiva dalle ore 8.00 del 20 aprile 2012 la procedura per l’inoltro telematico delle domande per i Flussi di lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2012 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2012 concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012.

Come farsi rimborsare i voucher non utilizzati

 Secondo le indicazioni fornite dal nostro primario Istituto previdenziale, il rimborso dei buoni cartacei acquistati dai committenti, ossia dai datori di lavoro, e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi dell’INPS, utilizzando il modulo predisposto. Infatti, è attraverso il modulo, scaricabile anche dal sito istituzionale dell’Inps, è il ‘Mod. SC52’ e può essere inviato anche on-line.

È anche opportuno ricordare che il periodo di validità dei Buoni Cartacei acquistati presso le sedi Inps dal 1° gennaio 2012 è fissato in 24 mesi e a questo riguardo, sempre il nostro istituto previdenziale, si ricorda che per consentire la riscossione dei voucher acquistati prima del 1 gennaio 2012 ancora non portati all’incasso o la presentazione della richiesta di rimborso per i voucher non utilizzati sarà adottato un periodo transitorio fino al 30 giugno 2012.

Indicazioni sulla fruizione della sospensione dagli obblighi occupazionali

 La Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha emanato la nota prot. 0005396 del 18 aprile 2012, con la quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla sospensione degli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3, comma 5, della Legge n. 68/1999 e dal Decreto Legge n. 5/2012. In particolare, la nota ministeriale riprende la nota del 13 marzo 2012, prot. 3615, con le precisazioni circa la fruizione della sospensione dagli obblighi occupazionali di cui alla  Legge n. 68/1999 per il datore di lavoro con unità produttive ubicate in più province.

Novità dal riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato

 L’accordo è stato siglato lo scorso 28 marzo 2012 e prevede il riordino l’accordo di riordino complessivo sulla disciplina dell’apprendistato tra Confesercenti e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Infatti, l’accordo, in coerenza con le linee del nuovo Testo unico sull’apprendistato (D. L.vo n. 167/2011), prevede, per specifiche figure professionali analoghe a quelle artigiane, durate diversificate e percorsi formativi ad hoc in grado di rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori.

In base all’articolo 1 le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio. Non solo, il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Sul contratto di apprendistato il parere della Fondazione studi della CDL

 Con la circolare n. 7 dello scorso 11 aprile 2012, la Fondazione Studi della CDL ha espresso i suoi dubbio sul contenuto dell’articolo 5, lettera a), del disegno di legge del Governo Monti dove si introduce la durata minima di sei mesi per l’avvio di un contratto di apprendistato, fatta salva la previsione dei cicli stagionali di cui all’art. 4, comma 5 del D.Lgs. 167/2011.

Infatti, per gli effetti della lettera b) si dispone che nella ipotesi di recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

L’assenteista non è giustificabile

 L’assenteista può essere licenziato anche se non è stato affisso il codice disciplinare dell’azienda: è questa l’importante conseguenza a cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3060/2012. Nella fattispecie la Corte è intervenuta su una assenza prolungata ed ingiustificata pari a ben due mesi di un dipendente di Poste italiane al termine di una lunga vicenda giudiziaria che ha contraddetto la sentenza di primo grado ed in Appello dove il lavoratore dipendente era riuscito ad avere ragione.

Infatti, la Corte d’Appello aveva annullato il licenziamento del dipendente perché, sempre stando al giudizio precedente, la sanzione era stato irrogato per specifica ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva e per questo espressamente prevista l’affissione in bacheca attraverso il codice disciplinare. In realtà, in base al dettato del contratto di lavoro nazionale, era previsto  unicamente l’estinzione del rapporto dopo dieci giorni di assenza arbitraria.

Il controllo della linea telefonica ad uso del lavoratore

 Ricordiamo che l’articolo 4 della legge n. 300/1970, meglio conosciuta come Statuto dei lavoratori, disciplina l’utilizzo degli impianti audiovisivi sul posto di lavoro; infatti, l’articolo 4, comma 2, della L. n. 300/1970 stabilisce che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.

Salta l’onere della prova per il licenziamento del lavoratore

 Il Ministro Fornero ha recepito alcune indicazioni espresse dalle parti sociali visto che ha deciso di togliere  nel testo dell’accordo l’onere della prova a carico dei lavoratori nei licenziamenti di tipo economico per evitare, da parte del datore di lavoro, di camuffare licenziamenti di tipo discriminatori o disciplinari.

È una richiesta che le parti sociali, in primis la CGIL di Susanna Camusso, hanno da diverso tempo richiesto al governo insieme a quella che divide le diverse componenti, ovvero la possibilità di ottenere il reintegro a fronte di un licenziamento di questo tipo.

Infatti, nel testo originale del disegno di legge il reintegro non compariva tanti che il giudice laddove accerti l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo ordina il pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva, tra 15 e 27 mensilità di retribuzione e non il reintegro.

Le modifiche al lavoro somministrato

 Sono state modificate alcuni criteri che aiutano a identificare la natura del lavoro somministrato e tra questi, di certo, una significativa modifica introdotta alla disciplina del decreto legilastivo n. 276/03  dal decreto leg.vo n. 24/2012, circa il  rapporto in somministrazione a tempo determinato, concerne l’obbligo delle ragioni che lo giustificano.

Infatti, il comma 4 dell’articolo 20 prevede che la somministrazione di lavoro a tempo determinato é ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, mentre il comma 5bis prevede un’eccezione  a tale  regola  delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nel senso che si prescinda dalle stesse se con rapporto somministrasto a tempo determinato risultino  assunti lavoratori in mobilità, a norma dell’art.8 comma 2 della legge n.223/91,in cui si stabilisce che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi.

Novità sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro nel corso del 2012

 L’Inps, con la circolare n. 49 del 29 marzo 2012, fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti nel corso del 2012 e riguardanti la contribuzione dovuta dai datori di lavoro.

L’anno 2011 si è concluso con l’emanazione di alcuni importanti provvedimenti legislativi (legge 12 novembre 2011 n.183 – cd. legge di stabilità –, DL 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla legge n. 214/2011) che, confermando o innovando la materia, sono destinati ad avere rilevanza in ambito contributivo e di sostegno all’occupazione. Con questa circolare l’Inps fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti nel corso del 2012.

In particolare, per il contributo IVS nessuna variazione è prevista per l’anno 2012 nei confronti della generalità dei datori di lavoro che saranno, così, interessati dalle sole indicizzazioni di minimali e massimali contributivi di legge.

Novità su sanzioni e cartelle di pagamento dall’Inps

 Si ricorda che a decorrere dal 21 marzo 2012 le domande di dilazione e riduzione delle sanzioni civili delle aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens devono essere trasmesse con modalità telematica.

A questo proposito, sempre dal 21 marzo le aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens, gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, le aziende assuntrici di manodopera e i lavoratori autonomi agricoli, committenti e liberi professionisti, dovranno trasmettere in via telematica le istanze di sospensione e di sgravio della cartella di pagamento e di sospensione, di annullamento e comunicazione di avvenuto pagamento su avviso di addebito.

Prorogata la comunicazione lavoro usurante notturno

 Secondo il comunicato diffuso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata prorogata al 31 maggio 2012 la comunicazione per il lavoro usurante notturno rispetto alla data iniziale prevista del 31 marzo 2012: lo stabilisce una nota del della Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ricordiamo che, come ha comunicato lo stesso ministero, i datori di lavoro devono comunicare online l’esecuzione di lavorazioni o attività dei loro dipendenti considerate particolarmente faticose e pesanti per legge. La comunicazione deve essere effettuata compilando il modello LAV_US, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro, che il sistema metterà poi a disposizione delle Direzioni provinciali del lavoro e degli Istituti previdenziali competenti.

Non solo, il Ministero ricorda che, in particolare, in caso di processi produttivi in serie caratterizzati dalla “linea catena” (ovvero le lavorazioni indicate nel decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 all’art. 1 comma 1 lettera c) è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività, come indicato all’articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67  e dall’articolo 6 del decreto interministeriale 20 settembre 2011.

Come si licenzia in Germania

 Un argomento di sicura attualità visto che nel nostro Paese si sta discutendo sull’importante tema della riforma del lavoro come panacea contro tutti i mali visto, con molta probabilità, che gli altri problemi sono solo secondari quali la criminalità organizzata o la corruzione dilagante e a tutti i livelli. Il modello tedesco è sicuramente differente visto che da più parti si sta affermando l’idea che la proposta del Governo Monti si ispira alla Germania. Le cause che possono condurre un lavoratore alla perdita del posto di lavoro rientrano in un comportamento manchevole, motivi personali o necessità aziendali.

Per prima cosa, in Germania, il licenziamento di un lavoratore di un’azienda con più di 10 dipendenti è stato regolamentato il 1° gennaio 2004 con una legge del governo di Gerhard Schroeder.

Lettera di presentazione curriculum

 Nel corso degli ultimi giorni vi abbiamo riportato alcuni suggerimenti su come scrivere una lettera di presentazione o una lettera di motivazione “ideali”. Cerchiamo oggi di comprendere in che modo scrivere una breve lettera di introduzione del proprio curriculum, e quali caratteristiche debba avere questo importante documento personale.

La lettera di presentazione curriculum, come abbiamo già avuto modo di sostenere in più occasioni, è una lettera di motivazione che rappresenterà un vero e proprio biglietto da visita per il candidato che desideri ricoprire uno specifico ruolo in azienda. Per tale ragione, è bene che la lettera di presentazione sia fortemente personalizzata sulle base delle caratteristiche del candidato e sulla base delle motivazioni, indirizzando le stesse allo specifico caso aziendale.