Decreto flussi stagionali 2012

 È finalmente disponibile l’applicativo per la compilazione delle domande per l’ingresso in Italia di lavoratori stagionali; infatti, dallo scorso 21 marzo 2012 è possibile, seguendo le indicazioni contenute sul sito del Ministero dell’Interno, compilare i moduli per le istanze di nulla osta al lavoro previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2012, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012.

Al contrario, l’invio delle istanze sarà, invece, possibile a partire dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato decreto, della quale sarà data comunicazione sul sito internet del Ministero dell’Interno e sulla home page del sito stesso.

Il percorso fiscale dei lavoratori dipendenti

 Conclusa la consegna del modello CUD 2012, redditi 2011, da parte dei sostituti di imposta per il prossimo 30 aprile si aspetta la presentazione del 730 e della busta 730/1 per la scelta dell’8 e del 5 per mille ai sostituti di imposta per i contribuenti che hanno deciso di optare per questa possibilità.

Per il 31 maggio si aspetta la presentazione del 730 e 730/1 per i contribuenti che si rivolgono ad un Caf o ad un professionista abilitato. Il datore di lavoro o l’ente pensionistico consegna al contribuente, cui ha prestato assistenza fiscale, una copia della  dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Mod.730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Il controllo dello stato di malattia di un dipendente

 Le nostre disposizioni legislative tutelano il lavoratore in presenza di uno stato di malattia giustificato da un regolare certificato emesso dal medico competente. In effetti, l’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, legge n. 300 del 1970, vieta gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

L’apprendistato in Campania, nuove proposte per la realtà locale

 La Regione Campania cerca di trovare un accordo sul nuovo contratto di apprendistato allo scopo di dare un serio impulso all’occupazione, in modo speciale in una regione dove la disoccupazione può vantare un triste primato.

In effetti, la Regione con la partecipazione di associazioni sindacali e datoriali ha approntato un Testo Unico sull’importante materia. La proposta sarà presentata in Giunta regionale per opera dell’assessore al Lavoro Severino Nappi per la sua necessaria approvazione per ottenere, in seguito, anche il parere favorevole dell’Assise regionale.

Precisazioni dell’Inps sulle visite mediche domiciliari

 L’Inps, con il messaggio n. 4344 del 12 marzo 2012, intende fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità di richiesta e di effettuazione delle visite di controllo domiciliari a cura dello stesso Istituto previdenziale. Infatti, in materia di orario di reperibilità dei lavoratori del settore pubblico in malattia, viene precisato che, allo stato attuale, il servizio fornito non potrà coprire l’intero orario previsto dalle norme attualmente in vigore per tali lavoratori (9.00-13.00/15.00-18.00), essendo possibile effettuare le visite mediche di controllo unicamente nelle fasce di reperibilità relative ai lavoratori del settore privato (10.00-12.00/17.00-19.00).

Riguardo le richieste da parte dei datori di lavoro, si ricorda che con il nuovo sistema di richiesta online le stesse possono essere inoltrate nell’arco delle 24 ore, con la precisazione che saranno espletate per la fascia antimeridiana quelle pervenute entro le ore 9.00 e per la fascia pomeridiana quelle pervenute entro le ore 12.00. Infine, viene richiamata l’attenzione dei lavoratori e dei medici certificatori affinché sia garantita la massima diligenza nell’indicazione di tutti gli elementi utili alla reperibilità.

Entro il 31 marzo è necessario comunicare il lavoro notturno

 Il prossimo 31 marzo 2012 scade il termine entro cui effettuare la comunicazione del lavoro notturno svolto nel 2011 per via della nuova disposizione contenuta nell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo D. Lgs. 67/2011, secondo cui i datori di lavoro devono annualmente comunicare, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, l’esecuzione di lavori previsti dal  decreto legislativo stesso dell’11 aprile 2011 relativo ai lavori usuranti.

Infatti, la nuova normativa prevede a carico dei datori di lavoro diverse incombenze nei confronti delle Direzioni Provinciali del Lavoro, fermo restando che entro trenta giorni dall’entrata in vigore  del citato provvedimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali, dovrà emanare  le disposizioni attuative.

In caso di promozioni il datore di lavoro deve osservare buona fede e correttezza

 In un normale rapporto di lavoro può capitare che il datore di lavoro, o per via di un suo delegato, promuova un dipendente ad una mansione superiore: in questo caso è necessario che il datore, nell’effettuare una selezione tra i lavoratori ai fini della loro promozione, deve rispettare i criteri previsti per la selezione stessa ed i principi di correttezza e buona fede, motivando adeguatamente la scelta effettuata.

In mancanza di questo criterio i dipendenti hanno diritto al risarcimento del danno per perdita di chance, così come la Corte di Cassazione ha ribadito nella sentenza del 5 marzo 2012 n. 3415.

Dal decreto semplificazioni bonus assunzione nel mezzogiorno

 I riferimenti legati al provvedimento possono essere trovati nel Regolamento CE n. 888/2008 e che i datori di lavoro interessati sono i titolari d’impresa, lavoratori autonomi, società di capitali, di persone e cooperative, enti economici  pubblici e privati, liberi professionisti e persone fisiche residenti nei territori agevolabili.

Le assunzioni devono intervenire nei dodici mesi successivi, ovvero a decorrere dal 14 maggio 2012, e ai datori di lavoro già  costituiti  che,  nei  dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del  presente  decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti  a  tempo  indeterminato, assumendo lavoratori definiti  “svantaggiati” nelle  regioni  del  Mezzogiorno, è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d’imposta  nella  misuradel 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione.

Il Milleproroghe e gli incentivi fiscale dei lavoratori che rientrano in Italia

 All’articolo 29, comma 16 quinquies della legge n. 14/2012 che ha convertito il decreto legge milleproroghe n.216/2011, si stabilisce che le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 1 e 2 della legge n.238/2010  possono essere riconosciuti non già sino al  periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, ma sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. In sostanza, vengono così prorogate le agevolazioni previste per i lavoratori che decidano di rientrare in Patria.

Secondo quanto stabilisce la disposizione, questi benefici fiscali spettano ai cittadini dell’Unione europea che, non già alla data del 20 gennaio 2009, bensì a partire dalla data del 20 gennaio 2009  siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge già in precedenza citata.

Scade il termine per l’indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che il prossimo 31 marzo scade il termine per presentare le domande per l’indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale.

La notizia arriva dalla Direzione Generale per le Politiche Previdenziali che comunica alle aziende operanti nel settore del trasporto pubblico locale che il 31 marzo 2012 è il  termine ultimo per trasmettere  i dati necessari per beneficiarie del contributo erariale per l’anno di competenza 2011, come previsto dell’art. 1, comma 273, della legge n. 266/2005.

La collaboratrice domestica deve essere sempre retribuita

 Anche se il datore di lavoro è temporaneamente assente, magari perché ha organizzato una gita fuori città con la famiglia, la collaboratrice familiare deve essere sempre retribuita così come stabilisce l’articolo 19 del contratto collettivo di lavoro. Non solo, in questo caso non possono nemmeno essere concesse le ferie a patto che nella lettera di assunzione non venga stabilito il contemporaneo godimento con il datore di lavoro.

A questo proposito si ricorda che le ferie non possono essere  divise in più di due periodi l’anno e comunque concordati tra le parti. Non solo, durante il periodo di assenza per ferie il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico che avrebbe percepito se avesse prestato servizio. Il diritto alla ferie è irrinunciabile e generalmente deve essere fruito da giugno a settembre.

I buoni lavoro si acquistano anche negli uffici postali

 Finalmente è stato sottoscritto l’accordo tra l’Inps e Poste Italiane per vendere i buoni lavoro, ossia i cosiddetti voucher,  anche in tutti i 14mila uffici postali nel valore nominale di 10, 20 e 50 euro e in carnet da 25 pezzi. I buoni lavoro, in base all’intesa, possono essere acquistati dal committente e/ datore di lavoro in contanti o tramite Postamat presentando la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale oppure comunicando la partita IVA della società con un limite giornaliero di acquisto di 5000 euro lordi.

Per ogni voucher acquistato è previsto il versamento all’ufficio postale della commissione di 2,50 euro per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro, fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad un carnet).

La tutela della 104/92 sul trasferimento della sede di lavoro

 Il Giudice del lavoro del Tribunale di Matera con  decisione n.540  pubblicata il 6 febbraio 2012 ha definito una questione che fa riferimento alla tutela riconosciuta dalla legge n.104/92 ai lavoratori dipendenti, in rapporto alla normativa della legge Brunetta sulla competenza dei dirigenti pubblici in materia di organizzazione e gestione del personale.

La legge 104/92 è stata recentemente modificata dall’articolo 34 della legge 193/2010 inserendo alcune variazioni al comma 2 dove ora si stabilisce che il lavoratore che presta assistenza, oltre al coniuge, a parenti o affini del disabile entro il secondo grado in condizione di gravità, ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.