La nuova ripartizione delle risorse per i lavoratori disabili

 Il decreto del Ministero Lavoro 27 ottobre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.44 del 22 scorso, dispone la  modifica ed abrogazione del decreto 4 febbraio 2010 concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n.68-99. Il decreto risponde nell’ottica delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 800/2008 della Commissione edefinisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

In base all’articolo 2 il riparto del Fondo è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 12-bis, comma 5, lettera b) e dell’art. 13, comma 1, lettere a), b) della legge n. 68/1999, nell’anno antecedente al provvedimento di riparto, e quelle relative agli interventi di cui alla lettera d) dell’art. 13.

Il controllo della posta elettronica da parte del datore di lavoro

 Interessante sentenza della Corte di Cassazione su una disciplina delicata e importante quale il controllo degli accessi a Internet e alla posta elettronica dei dipendenti con la sentenza, sezione Lavoro, del 23 febbraio 2012 n. 2722. È pacifico che il datore di lavoro non può controllare la posta elettronica e degli accessi ad internet da parte del datore di lavoro per verificare la corretta esecuzione della prestazione, ma è perfettamente lecito ex post.

Ovvero, quando l’azienda ritiene di essere stata lesa a seguito dell’emersione di elementi di fatto tali da raccomandare l’avvio di una indagine retrospettiva può accedere alla corrispondenza telematica del dipendente e infliggere le sanzioni disciplinari.

Nella fattispecie, il datore di lavoro aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un suo dipendente, quadro direttivo della Banca Bipop-Carire s.p.a, per aver divulgato attraverso l’invio di e-mail a soggetti esterni all’azienda notizie riservate riguardanti un cliente dell’Istituto e per aver posto in essere, grazie a queste notizie, operazioni finanziarie da cui aveva tratto un vantaggio personale.

Per la sicurezza sul lavoro il datore di lavoro è sempre responsabile

 La Corte di Cassazione, sentenza n. 3983/2012, interviene per ribadire un principio importante, ovvero è responsabile dell’infortunio del lavoratore anche quando non si attiene alle procedure definite a questo scopo. In effetti, per la Suprema corte l’obbligo del datore di lavoro si estende anche quando il lavoratore instauri comportamenti non ritenuti confacenti alla propria attività lavorativa.

A nulla vale, per la Corte di Cassazione, ogni giustificazione in merito da parte del datore di lavoro anche l’eventuale supposto comportamento del lavoratore ritenuto imprevedibile ed imprudente perché, nella fattispecie, per il suo diretto responsabile aveva operato senza spegnere i motori per dar corso alla pulizia del nastro e per procedere al suo riallineamento.

I premi Inail non rientrano nelle agevolazioni in materia di assunzioni

 L’Inail, l’ente preposto alla sicurezza e la tutela del lavoratore negli ambienti di lavoro, ha chiarito, attraverso la nota n. 1100 dello scorso 15 febbraio 2012, la non applicabilità del regime contributivo agevolato sui premi di assicurazione qualora un datore di lavoro assuma con contratto di apprendistato un lavoratore in mobilità; in effetti, per l’Inail non è possibile applicare anche ai premi assicurativi il regime agevolato.

Infatti, sempre secondo l’Inail, l’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 167/2011 prevede, tra l’altro, la possibilità di assumere con contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità, riconosce sì l’applicazione del regime contributivo agevolato di cui all’art. 25 della legge 23/7/1991 n. 223.

La posizione dell’Inail è già nota perché già in passato ha fatto conoscere l’interpretazione della norma.

A questo proposito possiamo ricordare la circolare n. 24 del 1992 dove ha ribadito l’inapplicabilità del regime contributivo anche sui premi assicurativi. La posizione dell’Inail è stata anche ribadita con la legge n, 388 del 23 dicembre 2000, articolo 68, con una norma di interpretazione autentica, oltre alla sentenza della Corte Costitizionale n. 291 del 10 luglio 2003 che ha, poi, esteso la sua inapplicabilità a tutte le aziende che assumono lavoratori in mobilità, disoccupati o in cassa integrazione.

Gli incentivi all’occupazione, nuovi chiarimenti Inps

 L’Inps, con il messaggio n. 2891 del 17 febbraio 2012, intende dare ulteriori chiarimenti alle aziende ammesse agli incentivi all’occupazione previsti dalla Legge n. 191/2009 – anno 2010. Infatti, il nostro maggiore istituto previdenziale comunica che si è conclusa l’istruttoria delle istanze pervenute e la verifica della sufficienza delle risorse stanziate, per la partecipazione delle aziende ammesse ai benefici per l’anno 2010 relativamente agli incentivi all’occupazione previsti, in via sperimentale, dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009, art. 2, commi 134, 135 e 151.

Le aziende ammesse agli incentivi potranno consultare la comunicazione di accoglimento accedendo al sito istituzionale dell’Inps mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”,  che è stata utilizzata per inviare la richiesta del beneficio; le comunicazioni relative al beneficio previsto dal comma 151 contengono in allegato il prospetto di fruizione dell’incentivo.

Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia, novità dall’Inps

 Il nostro maggiore istituto previdenziale ha fornito ulteriori servizi per la consultazione degli attestati di malattia così come posti in evidenza nella circolare n. 23 del 16 febbraio 2012. Infatti, la circolare descrive in modo particolareggiato gli ulteriori servizi per la consultazione degli attestati di malattia da parte dei soggetti autorizzati, dagli intermediari delle aziende private, delle aziende del settore agricolo e delle amministrazioni pubbliche, ai quali è stata estesa la possibilità di consultare gli attestati di malattia attraverso il sistema di invio con PEC e il sistema di accesso con PIN, ai lavoratori, i quali possono richiedere che il numero di protocollo dei propri certificati di malattia sia inviato via SMS ad un numero telefonico da loro indicato.

Per il cittadino è stato reso operativo un nuovo servizio che consente al lavoratore di richiedere che il numero di protocollo dei propri certificati di malattia sia inviato via SMS. Il servizio deve essere attivato per i cittadini in possesso di PIN, selezionando la nuova funzionalità introdotta nel menu della consultazione dei certificati di malattia o inoltrando richiesta tramite posta certificata rilasciata in base alle norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009.

In arrivo il regolamento per la sicurezza nella Protezione Civile

 E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 32, dell’8 febbraio 2012, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n. 231 recante Regolamento di attuazione dell’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, relativamente all’individuazione delle particolari esigenze connesse all’espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile.

Il regolamento si applica al personale definito all’articolo 1, comma 1, lett. b), nei casi in cui lo stesso personale sia impegnato in attività di protezione civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, prestate fuori dall’ordinaria sede di  servizio e poste in essere per fronteggiare eventi di cui  all’articolo 2 della medesima legge ovvero di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Contratto di apprendistato anche in assenza della forma scritta

 Le recenti novità introdotte dal nuovo apprendistato ha posto in evidenza che un contratto di questo tipo è legittimo anche se non esiste la forma scritta ma solo una comunicazione al centro per l’impiego territoriale. In assenza di questa particolarità, così come precisa la nota Inail 434/2012, ci troviamo nella casistica di lavoro nero e non è più possibile regolarizzare questa incongruenza con l’instaurazione di un contratto di apprendistato.

Per gli effetti delle novità introdotte si precisa che il nuovo regime sanzionatorio contempla due differenti ipotesi: inadempimento formativo, ossia la formazione che deve garantire il datore di lavoro al proprio apprendista, e l’inosservanza dei principi (per l’attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato).

Nel primo caso, gli ispettori del Ministero del Lavoro, solo in presenza di una formazione recuperabile, possono adottare il provvedimento di disposizione dando al datore un giusto tempo per rimediare e adempire alla legge. In tal caso gli ispettori dell’Inail dovranno fare segnalazione alla direzione provinciale del lavoro competente.

Le novità per il CUD 2012

 Interessanti novità in arrivo a proposito del CUD 2012 che sarà distribuito ai lavoratori dipendenti e ai pensionati entro la fine del mese di febbraio 2012. Per prima cosa non è più obbligatoria l’invio del modulo per l’attestazione dei familiari a carico ; infatti, da quest’anno è stato abolito l’obbligo a carico dei lavoratori e pensionati di comunicare annualmente, e quindi anche in assenza di modifiche, al proprio sostituto d’imposta le detrazioni fiscali per i carichi familiari così previsto dalla recente normativa, articolo 12 del Tuir: la dichiarazione consegnata al sostituto ha effetti anche per i periodi di imposta successivi e le eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.11 dl 471/97.

Ricordiamo che il CUD deve essere consegnato in duplice copia al lavoratore dipendente, al pensionato o a chi percepisce reddito assimilato a quello del lavoratore dipendente, dal datore di lavoro o da chi eroga la pensione entro il 28 febbraio e in caso di cessazione rapporto lavorativo il modulo deve essere ugualmente consegnato entro la stessa data.

Indicazioni dell’Inps in materia di minimali retributivi

 L’Inps attraverso la circolare n.21 del 9 febbraio 2012 ha determinato per l’anno 2012 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

Il nostro maggiore istituto previdenziale ha ricordato che i datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata ex Enpals sono quelli che impiegano i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

La contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge e, in particolare, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Pubblicato il decreto semplificazioni, novità per i lavoratori stranieri

 Il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 27 alla Gazzetta ufficiale del 9 febbraio 2012 n. 33 entra in vigore.  il Decreto Legge n. 5 del 9/2/2012 recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”.

Diverse le novità presenti tutte rivolte a modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, in particolar modo cercando di semplificare e innovare.

In particolare, in materia di lavoro, tra le novità introdotte è presente una semplificazione nei confronti dei lavoratori extracomunitari con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Non solo, il decreto prevede anche che la comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, va ad assolvere anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l’assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato.

La retribuzione per il tempo tuta, sentenza del Tribunale di Milano

La giurisprudenza ritorna a prendere posizione su un tema particolarmente spinoso, ossia quando esiste l’obbligo contrattuale di indossare la divisa aziendale si ha anche il diritto ad essere retribuiti per il tempo necessario? Per il Tribunale di Milano occorre discriminare le diverse attività, ossia eterodiretta o meno e se l’attività rientra tra le attività eterodiretta spetta al lavoratore il diritto alla retribuzione.

Nella fattispecie e secondo la tipologia contrattuale in essere, il datore di lavoro può obbligare, per via del particolare rapporto di lavoro, i propri dipendenti  ad indossare la divisa solo nel luogo di lavoro nonché a timbrare, tanto all’entrata quanto all’uscita, avendo già indossato i relativi indumenti solo all’interno dei locali aziendali.

Stress lavoro-correlato, le nuove linee guida del Coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Nei giorni scorsi è stato diffuso il nuovo documento finalizzato a definire alcune nuove linee guida del Coordinamento tecnico interregionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia di stress lavoro-correlato alla della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Come ha posto in evidenza il documento, lo stress non è una malattia, ma una reazione aspecifica di adattamento dell’individuo all’ambiente. Un’esposizione intensa e prolungata a stressor, ovvero ad un qualsiasi stimolo che richiede un adattamento da parte dell’individuo che sia ad esso interno o esterno che crea una risposta adeguata (eustress o stress positivo) o non adeguata (distress o stress negativo) in base all’intensità e alla durata dello stimolo stesso, può invece causare patologie di natura sia psichica che somatica.

La riduzione dell’orario lavorativo in Germania, il sistema Kurzarbeit

È vero, in Germania si può licenziare, ma non è del tutto facile farlo e, una volta però che si è riusciti a farlo, si riceve un assegno di disoccupazione e se il lavoratore non ha trovato una ricollocazione in termini ragionevoli potrà riceve l’assegno sociale e un alloggio adeguato alle esigenze famigliari. La cassa integrazione in Germania non esiste, ma al contempo è presente uno strumento fondamentale per la gestione dei conflitti sociali, ovvero il Kurzarbeit ed è la misura attraverso cui lo Stato sostiene i lavoratori e le aziende che devono ridurre l’orario lavorativo per far fronte a situazioni di crisi o ristrutturazione.

Insieme al modello Kurzarbeit, o sistema della giornata lavoro abbreviata, esiste anche il lavoro interinale e l’utilizzo flessibile del monte ore, o Arbeitszeitkonten.