In arrivo il conguaglio di fine anno per i datori di lavoro

L’Inps, con la circolare n. 155 del 14 dicembre 2011, fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens. L’Ente previdenziale del settore privato ha anche allegato alla circolare le aliquote contributive relative all’anno 2012 riguardanti le tipologie di aziende e di lavoratori dipendenti più ricorrenti.

L’Inps ricorda che i datori di lavoro dovranno effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali. In effetti, per via delle normative applicabili risulta necessario pervenire a una precisa quantificazione dell’imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs n. 314/1997), applicare con esattezza le aliquote correlate all’imponibile stesso e imputare, all’anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2012.

Chiarimenti sulla deducibilità dei contributi di previdenza complementare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 131/E, ha deciso di offrire alcuni chiarimenti sulle modalità con cui a decorrere dal primo gennaio 2012, i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 del 2005 potranno portare in deduzione dal proprio reddito complessivo, nei venti anni successivi al quinto di partecipazione a  forme di previdenza integrativa, i contributi versati a queste ultime, utilizzando – oltre all’ordinario plafond di deducibilità di euro 5.164,57 annui – un ulteriore “bonus” corrispondente a euro 2.582,29 annui, sino a concorrenza dell’ammontare che corrisponde alla differenza positiva fra l’importo di euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche.

L’obbligo assicurativo a favore dell’Inail a carico degli artigiani

È necessario, o meglio, è obbligatorio assicurarsi all’Inail? Certo è una domanda del tutto lecita che coinvolge la sfera della sicurezza dei lavoratori e, in particolar modo, su quelli artigiani.

L’Inail, o anche Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, si preoccupa di perseguire una pluralità di obiettivi che vanno dalla riduzione del fenomeno infortunistico all’assicurazione dei lavoratori che svolgono attività a rischio fino ad arrivare alla garanzia per il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro.

L’assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa.

Un contributo per il contratto di apprendistato

Nell’ambito del Programma AMVA Italia Lavoro, in qualità di soggetto attuatore, ha pubblicato l’11 novembre 2011 un bando denominato Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato che prevede la concessione di contributi per chi stipula differenti contratti.

Per i contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di giovani fino al venticinquesimo anno di età è previsto un fondo di 27.104.000 euro. Possono essere assunti con questo particolare contratto, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire. La componente formativa può estendersi al massimo per tre anni, che possono diventare quattro in caso di diploma quadriennale regionale.

Nuovi chiarimenti sulle modalità operative per le attività di intermediazione

La Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota operativa prot. n. 0006154 del 20 dicembre 2011, con la quale fornisce chiarimenti operativi circa il rispetto delle recenti novità introdotte dal decreto ministeriale del 20 settembre 2011 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2011 – e riguardanti l’esercizio dell’attività di intermediazione da parte dei nuovi soggetti autorizzati in base alla formulazione del nuovo articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dall’articolo 29 della legge n. 1111/2011.

Sgravi contributivi all’edilizia, in arrivo dall’Inps le istruzioni

L’Inps ha reso noto la disciplina relativa al recupero dello sgravio contributivo in edilizia riferito all’anno 2011, nella misura dell’11,5, e lo fa con la circolare del 14 dicembre 2012 n. 154.  Il nostro maggiore istituto previdenziale italiano ricorda che per i datori di lavoro che non hanno ancora provveduto hanno tempo ora fino al prossimo 16 marzo 2012 per seguire le operazioni relative al conguaglio con la scadenza del versamento della contribuzione riferita al periodo “febbraio 2012”).

L’Inps, con la circolare n. 154, ricorda anche che occorre possedere il Durc per ottenere l’agevolazione, anche con riferimento alle casse edili, insieme all’autodichiarazione di assenza di condanne passate in giudicato, per violazione delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente: i datori di lavoro dovranno munirsi dei modelli a suo tempo predisposti dall’Ente previdenziale.

Nuova convenzione Inps con i datori di lavoro dell’Aquila

 L’Inps, attraverso il suo messaggio dello scorso 1° dicembre 2011 n. 23256, informa che è stata attivata una nuova convenzione per la riscossione dei contributi per l’assistenza contrattuale e per l’erogazione di indennità integrative di malattia ed infortunio, ai sensi della Legge n. 334 del 12 marzo 1968.

In base al testo della convenzione è necessario che i datori di lavoro che intendono avvalersi di questa possibilità devono, all’atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscrivere sul mod. DMAG-Unico l’apposito riquadro in cui viene confermata l’applicazione del contratto collettivo nonché la volontà di autorizzare l’INPS a trattenere l’importo convenuto.

Decreto Monti, l’annotazione sul libro unico del lavoro

Il decreto salva-Italia prevede anche alcune modifiche di natura meramente burocratica in tema di lavoro. In effetti, il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, meglio conosciuto come Decreto Monti, stabilisce che le registrazioni sul Libro Unico del Lavoro devono essere compiute entro la fine del mese successivo.

La norma rientra tra le proposte per semplificare gli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori tanto che, a questo proposito, viene modificato il comma 3 dell’articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La modifica presente nel decreto Monti, nello specifico all’articolo 40, permette di compilare il Libro Unico del Lavoro (LUL) entro la fine del mese successivo e non più entro il 16 del mese.

Gli obblighi dell’appaltante in materia di sicurezza sul lavoro

La Corte di Cassazione è intervenuta ribadenso, attraverso la sentenza n. 35412 del 29 settembre 2011 della IV sezione penale, che il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, per i lavori all’interno dell’azienda committente, non può limitarsi a prendere in considerazione unicamente il documento di valutazione di rischi predisposto del committente ma è tenuto a fare ben altro; in effetti, non può esimersi ad una verifica tecnica sul luogo di lavoro in cui si svolge l’appalto.

Dalla manovra Monti in arrivo agevolazioni fiscali per donne e giovani

L’articolo 2 del decreto salva-Italia prevede alcune agevolazioni sul costo del lavoro e alcune misure finalizzate a favorire l’occupazione di giovani e donne.

In effetti, in base al contenuto del decreto, si prevede che a decorrere dal periodo d’imposta 2011 e fino al 31 dicembre 2012 è possibile dedurre, così come stabilito dall’articolo 99 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, da parte del datore di lavoro un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni.

Obbligatorio conservare le email per 10 anni

Novità in arrivo in fatto di conservazione di documenti aventi una certa rilevanza in materia giuridica e commerciale.

Infatti, i messaggi di posta elettronica, e-mail, aventi contenuto e rilevanza giuridica commerciale devono essere conservate per dieci anni perché si trattano di documenti informatici, che in quanto corrispondenza, devono essere conservati ordinatamente per ciascun affare secondo le prescrizioni dettate dall’articolo 2214 del Codice civile che fissa criteri sui libri obbligatori e scritture contabili.

Il rinvio al 2013 per gli indici di congruità del Durc

Con la delibera n. 1/2011 del 16 novembre scorso, il Comitato della bilateralità ha deciso di inserire per il 1 gennaio 2013 il requisito per il rilascio del Durc regolare in materia di verifica della congruità, ovvero per il test di congruità o indici di congruità.

Ricordiamo che il test di congruità, introdotto con accordo del 28 ottobre 2010 ( di attuazione della Legge n.296/2006) al fine di promuovere la regolarità contributiva, prevede il rispetto di determinati indici di congruità quali quelli della manodopera, per settore, per categorie di imprese o per territorio. In sostanza, questi indici sono percentuali che sono utilizzati per stabilire l’incidenza minima del costo del lavoro, comprensivo di contributi, rapportato all’opera realizzata: se il valore così  ottenuto è sotto di questi riferimenti allora scatta una presunzione di non congruità dell’impresa.

Il superamento dei limiti nel part-time in edilizia

Il Ministero del lavoro ha deciso di offrire alcuni chiarimenti in materia di contratto part-time nel settore edile, In effetti, in risposta ad un interpello richiesto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000.

Nello specifico il Consiglio Nazionale chiede se l’assunzione di un lavoratore, con orario pari a venti ore settimanali, da parte di un’azienda edile, debba essere computata o meno ai fini del raggiungimento del numero massimo di lavoratori part time contrattualmente previsto, ai sensi del citato art. 1, comma 3.  Non solo, lo stesso Consiglio Nazionale ipotizza che lo stesso prestatore sia titolare di altro contratto di lavoro a tempo parziale, con diverso datore ed espleti, in tal modo, complessivamente un orario di quaranta ore settimanali.

La responsabilità del lavoratore per la retribuzione in nero

Il lavoro nero è certamente una piaga che deve essere combattuta tanto che la giurisprudenza ricorre ad ogni mezzo plausibile. A questo riguardo la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha emanato il parere n. 26 del 23 novembre 2011, con il quale risponde ad un quesito in merito alla responsabilità, anche da parte del lavoratore, di pagamenti in nero erogati dal datore di lavoro a soggetti non regolarmente assunti.

Ricordiamo che a questo riguardo una attività riconducibile a lavoro dipendente – ossia i soggetti indicati nel comma 1, dell’articolo 23, che corrispondono redditi di cui all’articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – è obbligatoria, all’atto del pagamento e con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell’articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.