Il contributo figurativo per la donazione di sangue

 I contributi figurativi sono contributivi accreditati in assenza di effettivi versamenti e a precise condizioni.

Il lavoratore ha diritto all’accredito dei contributi nella propria posizione individuale per coprire dal punto di vista contributivo periodi completamente scoperti di contribuzione senza che risultino accreditate settimane per attività lavorativa soggetta a contribuzione obbligatoria. Non solo, è anche possibile integrare un periodo durante il quale si è verificato un particolare evento o è stata corrisposta una retribuzione ridotta.

In particolare, il lavoratore, autonomo o dipendente, ha diritto all’accredito dei contributi quando non ha potuto prestare la propria attività lavorativa o che ha percepito un’indennità a carico dell’Inps e il datore di lavoro non ha versato i contributi non dovendo erogare alcuna retribuzione.

Legge 104/92, le nuove regole sulla residenza

L’articolo 6 del decreto legislativo n. 119/2011 ha introdotto alcune nuove regole nel caso in cui assistente e assistito vivono distanti e che possono far sorgere dubbi interpretativi sulla modalità applicativa tra lavoratori dipendenti e datori di lavoro.

In effetti, l’articolo 6, in vigore dallo scorso 11 agosto 2011, ha aggiunto il  comma 3 -bis all’articolo 33 della legge n. 104/92 , i cui si prevede che il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

Manovra bis 2011, le valutazioni della UIL

La manovra d’agosto è ora legge ma non mancano osservazioni o critiche al provvedimento che tendono a mettere in risalto le diverse novità introdotte e le occasioni mancate dove la classe politica non è riuscita a mostrare al Paese serietà e consapevolezza delle proprie responsabilità. In particolare la UIL, a cura del servizio politiche economiche, ha illustrato la propria posizione in alcuni suoi aspetti.

Nuovi termini per il lavoro usurante

Nuovo termine per le comunicazioni online in materia di lavoro usurante; in effetti, il Ministero del lavoro ha prorogato il termine per effettuare le comunicazioni previste dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 67/2011 è stato di nuovo spostato.

Il Ministero informa che, con la circolare del 14 settembre 2011, il termine ultimo per effettuare le comunicazioni previste dall’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 67/2011, in materia di esecuzione di lavoro notturno svolto in maniera continuativa o compreso in regolari turni periodici, inizialmente previsto con la Circolare. n. 15 del 20 giugno 2011 per il 30 settembre 2011 è stato di nuovo prorogato.

Al momento lo stesso Ministero non ha comunicato il nuovo termine  per l’effettuazione dell’obbligo in carico ai datori di lavoro.

Lavoro, al via la certificazione per la malattia telematica

 Il Ministero del lavoro si è detto finalmente soddisfatto del risultato positivo dell’intera iniziativa; in effetti, dal 14 settembre 2011 si completa il processo di informatizzazione anche per il settore privato con la trasmissione delle certificazioni di malattia all’INPS.

Il Ministero ricorda che i principali promotori di tutta la vicenda sono stati i Dipartimenti della funzione pubblica e della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che hanno seguito, fin dal nascere, la nuova struttura telematica dell’Inps che ha reso possibile la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia dei lavoratori del privato da parte dei medici, operativa a seguito del Decreto Interministeriale del 26 febbraio 2010 in cui sono state definite le modalità per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all’INPS per il tramite del SAC.

La certificazione di malattia telematica, le novità di settembre

 Ricordiamo che dal prossimo 13 settembre 2011 la trasmissione on line delle certificazioni di malattia diventa la regola per i medici dipendenti e convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.

Infatti, a seguito delle nuove procedure telematiche INPS, il medico di famiglia non è più tenuto a rilasciare al dipendente la copia del certificato medico (per il datore di lavoro), in forma cartacea, ma dovrà rilasciare il solo certificato per il dipendente riportante la diagnosi.

Inps, la banca dati dei giovani genitori

 In arrivo dall’Inps alcune novità a favore dei giovani genitori istituendo una specifica Banca dati allo scopo di favorire la loro occupazione. In effetti, il primario istituto previdenziale del settore privato attraverso la circolare n. 115 del 5 settembre 2011, comunica che è stata istituita, presso il maggiore istituto previdenziale del settore privato la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” così come prevista dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010.

La banca concede agli aventi diritto l’erogazione di un incentivo di € 5.000 in favore delle imprese  private e delle società cooperative che si impegnano ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte.

Lavoro, chiarimenti sul Libro Unico del Lavoro

Il Ministero del lavoro ha diffuso la sua circolare n. 23 dello scorso 30 agosto 2011 con la quale si forniscono chiarimenti in merito alla diffidabilità e sanzionabilità delle violazioni in materia di Libro Unico del Lavoro e di prospetti paga così come posti in evidenza dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Ministero, attraverso una sua nota, ha voluto precisare che particolare attenzione è posta alla applicabilità dell’articolo 8 della Legge n. 689/1981, sull’utilizzo del “cumulo giuridico” e della “continuazione” nelle ipotesi in cui tali violazioni si siano protratte per più mesi.

Non solo, sono state offerte anche importanti precisazioni sono altresì fornite in relazione alla contestuale applicazione sia delle sanzioni in materia di Libro Unico del Lavoro che in materia di prospetti paga ai sensi della Legge n. 4/1953.

La nozione di malattia del lavoratore

Secondo il diritto del lavoro, la malattia di un lavoratore è definita come l’alterazione dello stato di salute del soggetto che gli impedisca temporaneamente di rendere l’ordinaria attività lavorativa a favore del creditore della prestazione.

Si nota che è stato utilizzato il termine di ordinaria attività, ciò vuol dire che l’impedimento potrebbe non essere assoluto, ossia rimarrebbe a carico del lavoratore dipendente un dovere di collaborazione perchè l’eventuale incapacità potrebbe riguardare le sole mansioni svolte abitualmente.

Lavoratore straniero, il rinnovo del permesso di soggiorno

Risulta opportuno mettere in evidenza le operazioni per procedere al rinnovo del permesso di soggiorno, anche per via delle disposizioni modificate con il tempo.

Per prima cosa ricordiamo che il permesso di soggiorno ha una durata massima di 2 anni o di un anno se è stato richiesto per un contratto di lavoro a termine. Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro di tipo subordinato, il permesso di soggiorno, una volta scaduto, deve essere rinnovato.

Ricordiamo che le operazioni di rinnovo sono a carico del lavoratore straniero che si deve attivare 60 giorni prima della scadenza presentando alla Questura la richiesta di rinnovo, in realtà, siccome il datore di lavoro è passibile a sanzioni anche penali qualora, in sede di ispezioni aziendali,si rilevi che lo stesso occupa lavoratori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno, è necessario che lo stesso datore si preoccupi di provvedere al rinnovo.

Le procedure di conciliazione con l’Università

 La Direzione generale per l’Attività Ispettiva, con interpello n. 34/2011 dello scorso 9 agosto 2011, si è pronunciata in merito alla conciliazione presso le Commissioni di certificazione costituite presso le Università come prevede l’articolo 31, comma 13, della legge n. 183/2010. In effetti, l’Università degli Studi – Roma Tre chiede un parere per la corretta interpretazione della disposizione di cui all’articolo 31, comma 13, Legge n. 183/2010, con particolare riferimento alla modalità di svolgimento delle conciliazioni presso le Commissioni di certificazione costituite presso le Università.

L’omofobia nei luoghi di lavoro

La Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e si muove in linea con il principio che l’occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale.

La direttiva interviene e chiarisce che per principio della parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

Inpdap, nota per i benefici pensionistici sui lavori usuranti

 Dopo la circolare del Ministero del Lavoro n. 22/2011, adesso anche l’INPDAP, con la nota n. 29/2011,  ha fornito istruzioni operative per i benefici di  pensionamento in favore degli addetti ai lavori usuranti di cui al decreto n. 67/2011.

L’Inpdap ricorda che la domanda deve riportare tutte le informazioni che  sono considerate condizioni necessarie ai fini della procedibilità dell’istanza. In particolare l’interessato deve indicare la volontà di avvalersi del beneficio in esame e di specificare i  periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti, oltre ad  allegare la documentazione comprovante l’attività usurante svolta.