La legge n. 198/2006, che riprende le disposizioni della vecchia legge del 9 gennaio n. 7 del 1963, considera nulli i licenziamenti delle lavoratrici effettuati nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni al matrimonio. In caso di licenziamento è il datore di lavoro che deve dimostrare che la causa non ha a che fare con le nozze.
La legge in esame considera nulle le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio.