Licenziare la lavoratrice che si sposa

 La legge n. 198/2006, che riprende le disposizioni della vecchia legge del 9 gennaio n. 7 del 1963, considera nulli i licenziamenti delle lavoratrici effettuati nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni al matrimonio. In caso di licenziamento è il datore di lavoro che deve dimostrare che la causa non ha a che fare con le nozze.

La legge in esame considera nulle le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio.

Lavoro, la formazione per la sicurezza

Il Ministero del Lavoro ha emesso una nuova circolare che intende regolare l’attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici.

In effetti, con la la Circolare n. 20 del 29 luglio 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all’attività di formazione svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro collaborazione con essi, con riferimento alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Inps, arriva l’Emergenza Lampedusa

Ricordiamo che il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, ha disposto la proroga – fino al 30 giugno 2012 – della sospensione per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa alla data del 12 febbraio 2011.

L’Inps, con la circolare n. 98 del 22 luglio 2011, ha posto in evidenza l’elenco delle categorie destinatarie dei benefici e le modalità operative per l’applicazione della proroga.

In effetti, in base al testo della circolare, hanno diritto a sospendere il versamento dei contributi in scadenza dal 27 giugno 2011 al 30 giugno 2012 i datori di lavoro privati (anche del settore agricolo), i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli), i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Cassazione, la sostituzione del lavoratore in sciopero

 La Corte di cassazione con sentenza n. 15782 del 19 luglio 2011 è intervenuta per chiarire alcuni dubbi in caso di sostituzione di lavoratori in sciopero; in effetti, per la suprema corte non è possibile accusare il datore di lavoro di condotta antisindacale qualora lo stesso intenda sostituire i lavoratori in sciopero con propri dipendenti provenienti da altri sedi e con qualifiche superiori.

La sentenza della Corte di Cassazione intende così bilanciare due differenti garanzie: da una parte c’è il diritto di sciopero del lavoratore, articoli 40 e 41 della Costituzione, e il diritto di iniziativa economica privata prevista dall’articolo 41 della nostra Carta Fondamentale.

Secondo la Corte se è vero che il datore di lavoro non può impedire il diritto di sciopero è altrettanto vero che, al fine di tutelare il proprio interesse, può chiedere ad altri dipendenti di svolgere i compiti degli addetti aderenti all’agitazione sindacale a patto che il datore di lavoro non violi le norme poste a tutela dei lavoratori.

Indumenti di lavoro gli obblighi del datore di lavoro

Questo è un argomento abbastanza spinoso anche perché non trova grande applicazione nei luoghi di lavoro malgrado le diverse sentenze e la posizione del Ministero del Lavoro. In effetti, l’obbligo di fornire indumenti al lavoratore che sono finalizzate alla loro protezione dai rischi professionali è stata ribadita, ad esempio, dalla circolare ministeriale n. 34 del 1999 o dalla sentenza n. 18573/2007 della Corte di Cassazione.

Non solo, per l’autorità competente il datore di lavoro, oltre ad offrire i necessari indumenti, deve anche curarne la loro manutenzione senza costi a carico del lavoratore.

La sicurezza sul lavoro con la prevenzione degli infortuni sul lavoro è un imperativo categorico per ogni società industrializzata di tipo moderno e il nostro sistema di tutela sociale ha demandato all’Inail la sorveglianza e la gestione dei necessari adempimenti.

Il ruolo del medico in fatto di sicurezza sul lavoro

La Sezione Penale del Tribunale di Pisa ha recentemente contribuito a chiarire la figura del medico competente in merito alla valutazione dei rischi sul lavoro.

In effetti, il Tribunale, con sentenza n. 399 del 27 aprile 2011, ha condannato il medico per non aver collaborato in modo attivo nella valutazione dei rischi sul luogo di lavoro incorrendo ad una violazione del decreto legislativo 81/2008.

Ricordiamo che il decreto legisaltivo prevede espressamente diversi obblighi a carico del medico: dal disposto si apprende, all’articolo 25, che il medico collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Cassazione, l’onere della prova per il datore di lavoro

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13496 del 20 giugno 2011 della sezione Lavoro, ha confermato che è carico del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile, provare la legittimità del licenziamento per giusta causa anche quando il lavoratore dipendente non ha impugnato entro i termini previsti e qualora si sia limitato a richiedere un risarcimento del danno.

Per la suprema Corte qualora il licenziamento è una diretta conseguenza di un danno spetta al datore di lavoro provarne la legittimità e, cioè, che non è in corso alcun inadempimento contrattuale, considerato che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutti gli obblighi che ne derivano secondo la legge (articolo 1374 del codice civile).

In arrivo nuovi regolamenti per la sicurezza sul lavoro

In seguito alla seduta dello scorso 20 aprile 2011, la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato il documento con cui ha provveduto a fornire le prime indicazioni esplicative in ordine alla ricaduta, sul decreto legislativo n.81/2008 (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e sue successive modificazioni Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”), delle disposizioni contenute nei regolamenti dell’Unione Europea REACH e CLP.

Il documento è disponibile nell’area della home page dedicata alla “sicurezza nel lavoro” del sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Fisco, le detrazioni fiscali in busta paga

È stato recentemente abolito l’obbligo che il lavoratore deve presentare ad ogni inizio anno al proprio datore di lavoro per ottenere le detrazioni fiscali in busta paga in riferimento ai redditi da lavoro dipendente e per i familiari a carico.

Grazie a questo provvedimento si elimina un’inutile richiesta; in effetti, per gli effetti del recente provvedimento se il dipendente non comunica nulla allora si presume che niente è cambiato rispetto alla situazione riferita all’anno precedente: in questo caso, il lavoratore dipendente continua ad avere diritto alle detrazioni fiscali alle stesse condizioni.

Lavoro usurante, in arrivo la scadenza di luglio

Il ministero del lavoro lo ha chiarito in precedenza, ovvero lo scorso 6 luglio 2011: è finalmente pronto il modello online da utilizzare dal datore di lavoro al fine di inviare le comunicazioni in fatto di lavori usuranti.

Ricordiamo che con il decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 recante “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183” è stata introdotta la possibilità di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ed è stato stabilito l’obbligo per i datori di lavoro di dare comunicazione on line delle suddette lavorazioni.

La responsabilità del datore di lavoro sulla busta paga

 La corte di Cassazione, con sentenza n. 14411 del 30 giugno 2011, ha voluto chiarire un importante principio: la firma apposta dal lavoratore sui loro prospetti paga non sottrae la responsabilità del datore di lavoro sugli importi riportati. È inutile invocare la firma in calce sui loro prospetti paga perché non è possibile invocare la l’accettazione per ricevuta e impedire ai lavoratori di agire giudizialmente per il conseguimento delle differenze retributive pretese per il maggior lavoro svolto; in effetti, secondo le osservazioni della corte di Cassazione sottoscrizione non ha valore confessorio e non può impedire alla lavoratrice di azionare le proprie pretese retributive.

Il dirigente e le tutele reali in fatto di licenziamento

 La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 14713 del 5 luglio 2011, ha voluto chiarire il ruolo e la funzione dei dirigenti da quelli considerati pseudo-dirigenti.

In effetti, la Cassazione ha ribadito che le diverse garanzie procedurali previste dalla art. 7 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), non sono applicabili al rapporto di lavoro dei dirigenti propriamente detti, ossia al lavoratore che si colloca al vertice della organizzazione aziendale che svolge le funzioni tali da improntare la vita dell’azienda, con scelte di respiro globale, in rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro.

Licenziamento, il requisito della tempestività

 La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con sentenza n. 9767 del 4 maggio 2011 ha ribadito la clausola della tempestività per la risoluzione del rapporto di lavoro e, come qualsiasi altro provvedimento di natura disciplinare, è necessario individuare termini precisi e obiettivi al fine di attribuire puntuali responsabilità e sanzioni di natura disciplinare.

In effetti, non è possibile pensare di applicare sanzioni senza nessun vincolo temporale ma definite solo in modo arbitrario dal datore di lavoro. Il licenziamento è una facoltà interamente decisa dal responsabile dell’azienda che dal datore di lavoro è espressamente delegato. Il vincolo temporale richiesto dalla Corte di Cassazione deve essere intesa come una garanzia che il lavoratore dispone al fine di non essere visto come un soggetto passivo all’interno di un’azienda comunque complessa.

Inps, proroga dei termini dei certificati medici online

 In arrivo dal governo, in particolare dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, la nuova circolare, la n. 4 del 2011, sulla trasmissione per via telematica dei certificati dì malattia con indicazioni operative per i lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato (ricordiamo che la circolare è in attesa di registrazione presso la Corte dei conti).

In effetti, al termine della riunione del Comitato tecnico di monitoraggio (Dipartimento dell’innovazione tecnologica della pubblica amministrazione, Lavoro, INPS, associazioni datoriali e rappresentanze dei medici)  è stata fissata al 13 settembre l’entrata in vigore obbligatoria della certificazione on-line delle malattie dei lavoratori, secondo le modalità operative contenute nella circolare n. 4/2011 della Funzione Pubblica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2011.