L’ art. 2, comma 1 del decreto legge n. 463 del 1983 convertito nella legge 11 Novembre 1983, n. 683, sancisce il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
La sanzione prevista è la reclusione fino a tre anni e la multa fino a Euro 1032,91.
datore di lavoro
Inail, la prevenzione e l’EXPO 2015
Raggiunto un accordo in vista dell’EXPO 2015 tra l’Inail e le parti sociali con una serie di norme interessanti e significative nel campo della sicurezza in previsione dell’evento di portata internazionale programmato tra quattro anni.
Tra i punti previsti un poliambulatorio permanente, tariffe straordinarie per le imprese aderenti e copertura assicurativa per i lavoratori volontari: l’ultimo punto è quello, senza dubbio, più significativo perché è rivolto ad offrire una copertura di tipo assicurativo ai circa 28mila volontari che parteciperanno all’evento mondiale.
Trattenute sindacali: obbligo del datore di lavoro
La Suprema Corte, nella sentenza n. 9049 del 20 aprile 2011, ha affermato “l’illegittimità del rifiuto datoriale di effettuare le trattenute sindacali in ragione dell’elevato numero dei dipendenti, ritenendo che il solo elemento dimensionale dell’impresa sia del tutto insufficiente a dimostrare l’inesigibilità dell’obbligo datoriale, potendo il datore ovviare alle difficoltà attraverso una organizzazione adeguata”.
La carta delle pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro
Il seminario del 2 maggio di Modena intitolato Carta per la Pari Opportunità e l’uguaglianza sul lavoro ci consente di rimarcare un tema importante che non deve mai essere trascurato, ovvero le pari opportunità e l’uguaglianza nel mondo del lavoro.
La Carta per le Pari Opportunità deve essere uno strumento per valorizzare le diversità all’interno di ogni organizzazione sociale e, in particolare, nel microcosmo aziendale con particolare riguardo alle pari opportunità tra uomo e donne insieme alla diffusione di buone pratiche delle aziende aderenti alla Carta.
Sicurezza sul lavoro, le riunioni periodiche
Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 pone in essere diversi adempimenti al fine di garantire la sicurezza sul lavoro e, tra questi, di certo non possono mancare le riunioni periodiche.
In effetti, nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, se nominato, e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Flexsecurity, un contratto indeterminato con le garanzie da precario
Forse questa è l’unica soluzione per uscire da una situazione di costante precarietà, o almeno è questo il suggerimento di Pietro Ichino, parlamentare e giurista, che ha proposto la sua ricetta: un nuovo contratto che cerca di coniugare due aspetti che fino a ieri erano inconciliabili, ovvero flessibilità e sicurezza.
L’idea è semplice: sostituire i contratti precari con un unico contratto a tempo determinato ma con meno garanzie in termini occupazionali: le aziende disporrebbero di maggiore scelta in fatto di licenziamento contro maggiori tutele per il lavoratore in termini previdenziali.
Sicurezza sul lavoro, la formazione del datore di lavoro
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’Allegato 2 del decreto legislativo n. 81/2008, come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 106/2009, dandone preventiva informazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni previste dal sopracitato decreto.
Questa possibilità è concessa ricorrendo ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al fine di stabilire i contenuti e le articolazioni dei corsi di formazione di datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Periodo di comporto, no al licenziamento se la malattia deriva da un ambiente di lavoro insalubre
La corte di Cassazione con sentenza n.7946 del 7 aprile 2011 ha stabilito l’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto nel caso in cui la malattia del lavoratore sia stata determinata da un ambiente da lavoro insalubre.
Si conclude così l’iter processuale iniziato dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza del 14 luglio 2008 che accoglieva il gravame svolto da una società contro la sentenza di primo grado, non definitiva, che aveva ritenuto revocato un primo licenziamento intimato illegittimo per superamento del periodo di comporto con conseguente tutela reale, e contro la sentenza definitiva che aveva condannato la società al pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento alla reintegrazione.
Cassazione, la responsabilità del datore di lavoro anche in costanza di rapporti familiari
La Corte di Cassazione in Sezione Penale ha riconosciuto, con sentenza del 27 ottobre 2010 n. 38118, la responsabilità del datore di lavoro, titolare di una impresa artigiana, per il reato di omicidio colposo commesso con violazione alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni del figlio.
Il datore di lavoro non può sottrarsi alle sue responsabilità anche se il lavoratore infortunato è il proprio figlio perché, oltre ad essere titolare dell’impresa, è anche responsabile della prevenzione infortuni della stessa Ditta.
Nella fattispecie, il datore di lavoro si era reso colpevole per aver cagionato un infortunio per colpa, violazione dell’articolo 18 comma 3 del DPR n. 547 del 1955, per non avendo fornito al figlio, assunto come collaboratore familiare, una scala dotata di tutti i dispositivi di sicurezza idonei a impedire lo scivolamento; in effetti, dall’esame dell’incidente si era constatato che la scala era priva dei piedi antisdrucciolo.
Fontemp, al via il fondo pensione per interinali
Parte finalmente il fondo pensione complementare fortemente voluto da ASSOLAVORO e FELSA – CISL, NIDIL- CGIL, UIL-TEM.P destinato ai lavoratori somministrati a tempo determinato e indeterminato.
Proprio in questi giorni la Covip ha dato il via libera al nuovo fondo che potrà contare sulla contrattazione collettiva e della bilateralità di settore attraverso la copertura della contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori che decideranno di aderire, conferendo il proprio TFR maturando.
Grazie a questo nuovo arrivato la previdenza complementare scopre così anche il difficile settore del lavoro somministrato inserendo un nuovo elemento utile per arricchire le tutele che la contrattazione collettiva mette a disposizione per i lavoratori di questo delicato comparto.
Cambiare le mansioni ad un lavoratore: è possibile?
Con sentenza n. 8527 del 14 aprile 2011, la Cassazione ha affermato che ai fini della verifica dell’esercizio del potere da parte del datore di lavoro di mutare le mansioni ad un proprio lavoratore, occorre valutare l’omogeneità tra le mansioni attribuite e quelle precedenti sulla base della equivalenza tra la competenza richiesta e l’utilizzo del patrimonio professionale.
Sono equivalenti le mansioni che consentono l’utilizzo ed il perfezionamento delle nozioni ed esperienza acquisite nella fase pregressa del rapporto (in questo senso anche Cassazione, 9 giugno 1997 n. 5162).
Lavori usuranti, l’accesso al beneficio pensionistico
L’articolo 2 del testo del decreto sui lavori usuranti, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 gennaio con parere favorevole anche della Conferenza Stato -Regioni e delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, fissa le modalità al fine di accertare i requisiti soggettivi, ovvero la tipologia di attività, e oggettivi, ovvero la durata dell’attività, del lavoratore per usufruire del beneficio previdenziale riservato per chi svolge lavoro usurante.
In effetti, la domanda, secondo i dettami del provvedimento, deve essere presentata, con tutta la documentazione utile, all’Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto rispettando i vincoli temporali.
Ministero del lavoro, interpello per astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva fornisce risposta, attraverso l’interpello n. 17 del 2011, al quesito su indennità economica e contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto n. 151/2001.
La AGIDAE, Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica, ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti in merito alla erogazione dell’indennità economica ed al versamento della contribuzione figurativa relativi ai periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario.
Il Ministero ricorda che i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario sono concessi ai soggetti tassativamente indicati dal Legislatore, al fine di prestare assistenza a soggetti con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Cassazione, pagamento del TFR dal Fondo di garanzia Inps
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7585 del 1° aprile 2011, ha ribadito che in caso di mancato pagamento, da parte del datore di lavoro, del TFR, questo deve essere corrisposto dal Fondo di garanzia Inps anche se non è stato dichiarato il fallimento del datore stesso.
Ricordiamo che il Fondo di garanzia è istituito presso l’istituto nazionale della previdenza sociale, Inps, ed è denominato esattamente come Fondo di garanzia per i trattamento di fine rapporto, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.