OCSE, rapporto sulle pensioni 2011

 È uscita l’edizione 2011 del Rapporto annuale dell’Ocse sulle pensioni intitolato Pensions at a Glance.

Secondo il Rapporto, l’età pensionabile sta aumentando in quasi tutti i Paesi ed entro il 2050 l’età media pensionabile nei Paesi dell’Ocse raggiungerà circa i 65 anni per entrambi i sessi. Non solo, con i cambiamenti demografici in corso, la speranza di vita all’età pensionabile normale crescerà fino a 20,3 anni per gli uomini e a 24,5 per le donne nel 2050 nonostante gli aumenti dell’età pensionabile previsti per il futuro.

Secondo le valutazioni dell’OCSE, l’età media effettiva alla quale si lascia il mercato del lavoro è scesa, anche se la tendenza di lungo corso al pensionamento anticipato ha subito un arresto per gli uomini a metà degli anni ’90 e per le donne poco dopo.

Il rapporto dell’Ocse esamina, però, anche i cambiamenti nel mercato del lavoro e mette l’accento sugli atteggiamenti ostili nei confronti dei lavoratori più anziani. In effetti, il costo elevato dell’impiego di lavoratori più anziani resta un problema in alcuni Paesi e per questo i datori di lavoro talvolta ricorrono al pensionamento anticipato quale modo pratico per favorire il ricambio di manodopera.

Collocamento obbligatorio, modifiche per le aziende del settore minerario

 L’articolo 2, comma 12-quater, della Legge n. 10/2011, ovvero decreto Milleproroghe, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del collocamento obbligatorio legge 12 marzo 1999 n. 68, riferite ai datori di lavoro che operano nel settore minerario.

In effetti, in base al recente decreto Milleproroghe sono state apportate modifiche, limitatamente per il settore minerario, nei termini previsti dall’articolo 9, comma 1, ovvero nella parte dove i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili, nella nuova formulazione il termine viene elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario.

Agenzia delle entrate, chiarimenti sulla consegna del modello 730

 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune questioni in merito alla presentazione della dichiarazione del modello 730 al sostituto d’imposta. Secondo le indicazioni il lavoratore che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta, datore di lavoro, deve presentare entro il mese di aprile 2011 il modello 730/2011, debitamente compilato e sottoscritto.

A riguardo è necessario ricordare che devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto. Il lavoratore deve anche consegnare il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa.

Con riferimento alle modalità di presentazione si rileva che il decreto n. 164 del 1999 non prevede che la dichiarazione presentata dal sostituito debba essere necessariamente redatta su stampato cartaceo.

Il lavoro accessorio e occasionale, ulteriori precisazioni sui criteri identificativi

 Il legislatore, nelle recenti decisione, ha disposto che anche le collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà e dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi possono rientrare tra la fattispecie del lavoro occasionale e accessorio.

Ricordiamo che il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità alla qualità del lavoro prestato.

Legge 104/92 e il diritto di trasferimento

 La legge 104/92 ha il merito di mettere a punto una serie di norme che permettono ad un lavoratore di usufruire di particolari tutele per rispondere in maniera appropriata alle diverse esigenze di familiari in possesso di disabilità grave.

In particolare, all’articolo 33, comma 6, è previsto che il lavoratore possa scegliere, nei limiti oggettivamente ammessi, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e/o il divieto di trasferimento, senza il suo consenso ad altra sede, sia invocabile, tra gli altri, anche dalla persona con handicap in situazione di gravità.

Esiste però un problema; in effetti, uno dei requisiti richiesti dal legislatore per l’applicazione della tutela relativa al trasferimento, è che il provvedimento richiesto deve essere possibile per il datore di lavoro, ossia l’applicazione della previsione non deve pregiudicare in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.

Contenzioso penale sul lavoro e ruolo della privacy

 Con il provvedimento del 23 dicembre 2010 il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che l’azienda non può accedere ai file personali del dipendente, ma però può conservarli per far valere i suoi diritti: il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere bilanciato con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell’ambito di eventuali procedimenti penali.

La decisione nasce dal ricorso presentato al Garante il 30 luglio 2010 da un ex dipendente di una società che ha ribadito la richiesta, già avanzata ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto 30 giugno 2003 n. 196), volta a ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano conservati in alcune cartelle contenute nell’hard disk del notebook datogli in uso dalla società e restituito alla stessa a seguito del proprio licenziamento, opponendosi al loro ulteriore trattamento.

Parlamento, approvato lo statuto delle imprese

 Approvato alla Camera dei Deputati le Norme per la tutela della libertà d’impresa, ovvero lo Statuto delle imprese.

Il testo unificato, così come posto in evidenza dal Comitato per la Legislazione, è finalizzato a sancire i principi fondamentali della disciplina riferita alle imprese definendone lo statuto giuridico, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, anche mediante il conferimento di apposite deleghe legislative in materia di ritardi nei pagamenti (articolo 8, comma 5), di procedure concorsuali (articolo 10, comma 2), di riforma dell’imposizione tributaria relativa alle imprese (articolo 14, comma 1) e di facoltà di compensazione dei crediti relativi a obbligazioni tributarie e oneri sociali (articolo 14, comma 2).

Collegato lavoro e le vertenze sui contratti a termine

 La Corte di Cassazione interviene in merito sull’indennità della norma dei contratti a termine e lo fa stabilendo che la norma contenuta nell’articolo 32 della legge n. 183/2010, Collegato lavoro, è da ritenersi aggiuntiva e non sostitutiva come voleva il Legislatore.

La Suprema corte nell’Ordinanza emessa lo scorso 28 gennaio 2011 ha anche ribadito che lo stesso articolo limita la tutela del lavoratore provocando una reale disparità tra indennità e danno effettivo subito dal lavoratore ponendo in risalto la violazione degli articoli 3, 4, 24, 111 e 117 della nostra costituzione portando il caso davanti alla corte costituzionale.

La Corte di Cassazione è intervenuta in argomento in seguito a due rilievi sollevati dal Tribunale di Busto Arsizio e di Trani.

Agenzia delle Entrate, è tempo della dichiarazione dei redditi

 L’Agenzia delle Entrate ha emesso la Circolare 14/E al fine di offrire tutte le informazioni per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi. La circolare definisce gli adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati.

Con riferimento all’assistenza prestata dal sostituto d’imposta, ovvero datore di lavoro, è stata introdotta la possibilità di utilizzare i sistemi informatici per la presentazione del 730 da parte del dipendente e per la consegna da parte del sostituto della dichiarazione elaborata, nel rispetto delle regole di sicurezza e di agibilità per garantire nell’utilizzo di tale procedura sia il dipendente che il sostituto.

Inps, sgravi contributivi sui premi di risultato anno 2009

L’Inps, con messaggio n. 4792 del 25 febbraio 2011, ha comunicato agli aventi diritto che procederà ad una redistribuzione di ciò che resta dei 650 milioni di euro stanziati dalla Legge n. 247/2007.

Si ricorda che, in attuazione della previsione contenuta nella legge n. 247/2007 in materia di sgravi contributivi sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, il decreto del 17 dicembre 2009 ha disciplinato l’incentivo relativamente all’anno 2009, individuando come limite entro il quale è possibile richiedere il beneficio il valore del 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati (circolare n. 39 del 18 marzo 2010).

Per questa ragione i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per l’anno 2009 potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,25%), in sede di conguaglio contributivo, secondo le modalità descritte dal messaggio n. 4792/2011.

Come precisa il maggiore istituto previdenziale italiano, la percentuale aggiuntiva potrà essere fruita nella sua interezza (0,25%) esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,50%), ovvero lo abbia superato.

Cassazione, permessi in misura doppia per disabili

 La Corte di Cassazione, sentenza n. 4623 del 25 febbraio 2010, ha stabilito che in caso di figli minori disabili il permesso deve essere concesso in misura doppia: la Corte ha così sconfessato la decisione del giudice di merito che era di tutt’altro parere.

Tutto parte con il ricorso al Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, dove si chiedeva, nei confronti dell’Inps, l’accertamento del diritto ad usufruire di due permessi giornalieri retribuiti, ai sensi della Legge n. 104 del 1992 articolo 33 e decreto n. 151 del 2001, e quindi doppio rispetto a quello ordinario, essendo padre di due gemelli riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità, di età inferiore ai tre anni.

Il ricorrente poneva in evidenza di avere chiesto al proprio datore di lavoro di poterne usufruire, ma si era visto negare il beneficio poiché l’Istituto aveva escluso specificamente il suo diritto. Successivamente, esperita la procedura amministrativa, aveva infine proposto l’azione in giudizio: il Tribunale di Brescia, viste le osservazioni dell’Inps,  rigettava la domanda con sentenza del 21 luglio 2004.

L’attuale normativa sulle mansioni particolarmente usuranti

Proprio in questo periodo è all’ordine del giorno un decreto proposto dal governo che intende fare finalmente chiarezza, oltre a definire regole certe, sull’annosa questione del lavoro usurante e delle regole previdenziali associate.

A questo proposito possiamo ricordare che, in base alla legge n. 247 del 2007, esistono diversi profili di lavoro definito come usurante, decreto 19 maggio 1999. In effetti, si parte dalla figura della mansione particolarmente usurante fino a quella del dipendente notturno, dal lavoratore impiegato nella linea cosiddetta catena per arrivare ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Secondo l’attuale normativa, ai fini dell’individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all’anticipo dell’età pensionabile e finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale devono individuare le mansioni e determinare le aliquote contributive secondo diverse considerazioni, ovvero l’attesa di vita al compimento dell’età pensionabile, della prevalenza della mansione usurante, la mancanza di possibilità di prevenzione, della loro compatibilità fisicopsichica in funzione dell’età, l’elevata frequenza degli infortuni, l’età media della pensione di invalidità, il profilo ergonomico e l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

La festa del 17 marzo, i lavoratori non sorridono

Il governo, lo avevamo già scritto, ha precisato che per evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

Occorre però fare alcune precisazioni: il prossimo 17 marzo non è festivo ai sensi dell’articolo 5 della legge che disciplina il trattamento economico da riservare alle festività, e per questa ragione il prossimo 17 marzo è sì una giornata festiva ma senza diritto alla retribuzione.

Fondo personale gruppo FS, le politiche di sostegno al reddito

L’istituto previdenziale del settore privato ha diffuso il messaggio n. 3487 dove si anticipano alcune istruzioni, in attesa dell’emanazione della relativa circolare, riguardanti le modalità di accesso alla prestazione straordinaria del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle società del Gruppo FS.

Per prima cosa l’Inps ricorda che, come per gli analoghi Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, risulta indispensabile per un’azienda, iscritta al Fondo di solidarietà di settore, che voglia accedere alla prestazione straordinaria aver espletato le procedure contrattuali preventive e/o di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

Ricordiamo che le procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto dalle parti sociali compreso il sindacato.