Il nostro ordinamento prevede la possibilità del prestatore di lavoro di poter partecipare ai risultati dell’impresa.
In effetti, il principio è riconosciuto nella nostra legge Fondamentale, in modo particolare agli articoli 46 e 47. Secondo quanto scritto il nostro ordinamento riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende al fine di conseguire una elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione.
Non solo, la nostra Costituzione, articolo 47, incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce, inoltre, l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.