Da Federmeccanica nuova stagione contrattuale

La nuova trovata è l’alternatività e la chiede Federmeccanica.

Una delle maggiori associazioni dei datori di lavoro presenti in Confidustria chiede a gran voce la modifica dell’accordo sul nuovo modello contrattuale del 2009 che prevedrebbe, infatti, l’alternatività tra contratto nazionale e contratto aziendale.

Le tre centrali sindacali, su questo punto, sono abbastanza compatte e contrarie, anche se con toni differenti.

La Cisl ricorda che l’accordo del 2009 ha natura sperimentale che prevede una verifica alla sua scadenza.

Infatti, Raffaele Bonanni osserva che

Abbiamo un contratto nazionale che vale ancora due anni, nessuno dovrebbe mettere il carro davanti ai buoi

Busta paga più pesante con la prossima dichiarazione dei redditi

Con la dichiarazione dei redditi del 2011 un lavoratore dipendente ha la possibilità di recuperare una parte delle tasse versate; in effetti, se ha percepito negli anni 2008 e 2009 compensi per prestazione di lavoro notturno e straordinario può, con la prossima dichiarazione, far valere una tassazione più favorevole del 10% in luogo dell’aliquota di riferimento.

Il lavoratore troverà tutti i dati utili nel modello CUD 2011 ai punti 97 e 99.

L’imposta sostitutiva è applicabile nel caso di indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni, stante il fatto che l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa.

Lo Statuto dei lavoratori e il decreto correttivo 106/09

Le modifiche apportate dal DLgs 106/09 al DLgs 81/08 sono diverse e di varia natura. In particolare, uno dei punti di maggiore attenzione sindacale è certamente quello coinvolge l’aspetto della sorveglianza sanitaria.

In effetti, l’articolo 26 comma 2 modifica l’articolo 41 comma 3 del decreto 81/08, ovvero sulla visita medica preassuntiva che, secondo i pareri di diversi esperti del settore, si porrebbe in contrasto con lo Statuto dei lavoratori.

In effetti, il decreto 106/09, oltre alla possibilità per le aziende di effettuare le visite mediche anche in fase preassuntiva, introduce una modifica anche per i casi in cui un lavoratore risulta inidoneo rispetto alla sua mansione originaria.

Il dettato originale della disposizione, decreto 81, prevede che il datore di lavoro in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, (inidoneità) attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

La Fiat di Mirafiori e la sconfitta della politica

Non esiste un vero vincitore nella disputa sul nuovo contratto di lavoro ma solo vinti.

Non ha vinto la Fiat perché è facile vincere imponendo un contratto con nessuna vera e plausibile alternativa, ma solo paventando una minaccia sicura sul tessuto sociale e umano dei propri lavoratori.

L’accordo di Mirafiori non può essere considerato un vero contratto di lavoro poiché mira solo a ridurre i diritti dei lavoratori senza nessuna reale concessione: più soldi? Sì, è vero, ma ci mancherebbe, a Mirafiori si sono chiesti un aumento dei carichi di lavoro e degli straordinari e una rinuncia ad esercitare il diritto di sciopero.

Non hanno vinto i lavoratori che si sono visti al centro di una disputa politica dove l’attore principale era assente: lo Stato. I lavoratori di Mirafiori che hanno dovuto accettare nuove condizioni di lavoro in nome di una piena occupazione allo scopo di continuare a garantire reddito alle proprie famiglie.

Inail, in arrivo la guida all’autoliquidazione 2011

Inail ha recentemente diffuso attraverso Internet, al sito istituzionale dell’Istituto, la nuova guida all’autoliquidazione 2011 in formato elettronico.

La guida può anche essere visionata selezionando Autoliquidazione-Guida dall’apposita combo Accesso rapido.

L’Inail informa, attraverso un comunicato stampa, che sono state apportate diverse modifiche rispetto alla versione precedente.

In effetti, il modulo per la dichiarazione delle retribuzioni (Mod. 1031), nel quale è stata inserita la casella “SI” – Certifico essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781 che deve essere barrata dalle imprese artigiane in sede di Autoliquidazione 2010/2011 per essere ammessi al beneficio della riduzione contributiva in occasione dell’Autoliquidazione 2011/2012.

Inps, agevolazioni contributive per assunzioni a termine

L’Inps, attraverso il messaggio n. 32661 del 27 dicembre 2010, intende chiarire alcune questioni in merito al riconoscimento di agevolazioni contributive per l’assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità.

Le agevolazioni sono state introdotte dalla Legge del 23 luglio 1991 n. 223 e, ricordiamolo, il provvedimento legislativo ha anche stabilito diversi provvidenza per l’assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità.

La legge interviene facendo presente che esistono tre diverse fattispecie di contratto di lavoro di tipo agevolato, ovvero il contratto a termine, il contratto che trasforma a tempo indeterminato un rapporto a termine e, infine, il contratto a tempo indeterminato.

In particolare, i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi e, per questa ragione, le agevolazioni non possono essere superiore a 12 mesi.

Stress lavoro-correlato, pubblicato il comunicato della Commissione consultiva

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2010 n. 304 del 30 dicembre del 2010 il comunicato che richiama l’approvazione, avvenuta il 17 novembre 2010 da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, delle Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni.

Come espresso dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la circolare recepisce le indicazioni della Commissione consultiva istituita dallo stesso Testo unico.

Ministero del lavoro, adeguate le sanzioni per collocamento obbligatorio

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2011 il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2010 concernente l’adeguamento dell’importo delle sanzioni amministrative in materia di collocamento obbligatorio di cui all’articolo 15 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Ricordiamo che in base alla disposizione citata i datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alla legge 12 marzo 1999 n. 68, sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della predetta legge, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto la periodicità dell’invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l’applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie.

L’obbligo del preavviso

L’obbligo del preavviso si rivolge ai datori di lavoro privati e pubblici ed è disciplinato dall’articolo 2118 del codice civile.

Non solo, il preavviso deve anche essere concesso dal lavoratore dipendente quando decide di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Al contrario, il datore di lavoro all’atto del licenziamento per giustificato motivo ha l’obbligo di dare un congruo periodo di preavviso.

In effetti, secondo le disposizioni ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

È possibile anche non concedere il preavviso e in questo caso il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

Fiat, accordo sul piano Marchionne

L’accordo è stato fatto con l’assenso del sindacato con l’unico escluso, la FIOM, che ha ritenuto inaccettabili le richieste della Fiat.

L’accordo prevede una settimana lavorativa, in fase sperimentale, su quattro giorni ma con dieci ore di lavoro giornaliere. Al momento, secondo il verbale sottoscritto dalle parti – datore di lavoro e sindacato – la sperimentazione sarà svolta su base volontaria.

L’accordo recepisce anche le indicazioni già espresse da Pomigliano e Melfi in materia di pausa e mensa a fine turno.

Secondo le richieste della Fiat di Marchionne le pause saranno ridotte a tre di dieci minuti dalla attuali due di venti minuti.

L’accordo prevede però la monetizzazione a parziale recupero. In effetti, i lavoratori di Torino percepiranno 32 euro parametrizzati al terzo livello.

Ministero del Lavoro, in azione il “Welfare to Work”

Il Ministero del Lavoro ha deciso di lanciare il Welfare to Work per le politiche di reimpiego dei dirigenti.

Il Ministero ha precisato che i datori di lavoro che accetteranno di ricollocare gli ex dirigenti riceveranno un bonus in relazione alla tipologia di contratto applicato.

Il Welfare to Work è un programma di ricollocazione di ex dirigenti over 50 in stato di disoccupazione, attraverso l’attivazione, mediante apposito avviso pubblico, di contributi destinati alle aziende sotto forma di bonus assunzionali.

Il contributo sarà graduato secondo i diversi contratto di lavoro applicato.

Per un ex dirigente over 50 in stato di disoccupazione assunto con un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato per un intervallo temporale di almeno biennale è prevista l’erogazione di un bonus di 10.000,00 euro.

Ministero del Lavoro e il contributo per gli enti bilaterali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010, intende fornire alcuni chiarimenti in merito alla questione della obbligatorietà del versamento contributivo agli enti bilaterali.

La circolare n. 43 è stata emessa anche per dare una risposta alle continue istanze di interpello ex articolo 9 del decreto  legislativo n. 124 del 2004,  ovvero due pervenute dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del  lavoro, una da Confartigianato e Cna, una da Confapi.

Un primo ordine di problemi riguarda la  riconduzione del versamento contributivo in favore dell’ente bilaterale alla parte economico/normativa  ovvero alla parte obbligatoria del contratto collettivo di lavoro.

Il Ministero non ritiene, in questo caso, obbligatoria l’iscrizione all’ente  bilaterale.

Istat, lo stato della spesa sociale in Italia

Presentata l’analisi della spesa sociale in Italia dal Ministero del Lavoro alla Conferenza nazionale ISTAT tenuta la scorsa settimana.

Per essere più precisi la ricerca predisposta dal Ministero costituisce un contributo preliminare ad un’analisi della composizione dell’impegno finanziario pubblico per alcune funzioni di spesa sociale per il triennio 2007-2008-2009.

La ricerca è stata condotta a partire dalle risultanze di documenti di bilancio, documenti statistici ed altri documenti ufficiali, in maniera sperimentale e senza pretesa di esaustività.

Il documento presentato pone in evidenza diversi aspetti: dall’invalidità alla tutela della famiglia, dal lavoro in senso lato alle politiche abitative fino ad arrivare alla povertà e ai fattori di esclusione sociale.

Inail, rapporti di lavoro e contratto part time

Ritorniamo sulla circolare Inail n. 51 del 15 dicembre per sottolineare che la normativa si applica ai datori di lavoro esercenti attività edile, alle cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile e per i soci lavoratori delle stesse.

In caso di contratti di lavoro a tempo parziale la circolare in questione osserva che la contribuzione va assolta rispetto all’orario ridotto contrattualmente praticato, senza dar luogo alla contribuzione virtuale.

In particolare, la normativa vigente in tema di rapporti a tempo parziale stabilisce che la retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione Inail dei lavoratori a tempo parziale è pari alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno, determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore e che i contratti collettivi nazionali o territoriali possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro, nonché prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva.