Inail, chiarimenti sui rapporti di lavoro nel settore edile

L’Inail ha voluto chiarire, mediante la circolare n. 51 del 15 dicembre 2010, alcune questioni sui rapporti di lavoro nel settore edile e contratti di lavoro part-time.

Infatti, l’istituto per la tutela degli infortuni sul lavoro ha stabilito che i datori di lavoro esercenti attività edile, , anche se  in economia sul territorio italiano, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (la cosiddetta retribuzione virtuale).

Secondo le precisazioni dell’Inail l’obbligo del ragguaglio della retribuzione imponibile all’orario contrattuale dà luogo al versamento di una contribuzione virtuale ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.

Inps e il suo bilancio sociale 2009

L’Inps ha presentato il suo bilancio sociale 2009 presso il CNEL il 1 dicembre 2010 nella Sala Tarantelli.

Si è approfittato dell’evento per fare anche il punto della situazione sul panorama previdenziale e assistenziale del nostro Paese.

In particolare il presidente dell’Inps Antonio Mastrapasqua ha affermato che

Il 100% di ciò che facciamo è rivolto al sociale perciò quelli che evidenziamo come miglioramenti non sono prove muscolari o numeri autoreferenziati ma prove di una maggiore attenzione al cittadino e alle imprese

Il presidente del maggiore istituto previdenziale italiano ha fatto presente il ruolo fondamentale dell’Inps come cerniera tra centro e territorio su emergenze vere e proprie come la disoccupazione o la lotta all’illegalità.

Inps, chiarimenti sul congedo straordinario

Il maggiore istituto previdenziale ha deciso si diffondere un messaggio allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti in merito al congedo straordinario, ex articolo 42, comma 5, del decreto n. 151/2001.

In effetti, secondo il messaggio n. 31250 del 10 dicembre 2010, l’istituto previdenziale intende fornire ulteriori delucidazioni in merito al congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del decreto indicato e l’ente competente all’erogazione dell’indennità.

Si ricorda che l’ex articolo 42 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Si conferma la riduzione contributiva nel settore edile

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2010, il Decreto del 4 ottobre 2010 che conferma la riduzione prevista dall’articolo 29 del  decreto-legge  2 giugno 1995 n. 244, convertito con  modificazioni dalla  legge  8 agosto 1995 n. 341, anche per l’anno 2010 nella  misura dell’11,50 per cento.

Il nuovo decreto tiene conto delle rilevazioni elaborate  dagli  Enti  interessati sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel  periodo  di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 29 della  legge n. 341 del 1995.

Secondo queste rilevazioni si evidenzia che, nonostante  nell’anno  2009 si  sia  registrata  una  crisi   dell’edilizia, l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura  dell’11,50 per cento, fissata  con il decreto ministeriale 16 luglio 2009.

Lavoro in nero, chiarimenti sulle sanzioni

In un precedente post avevamo già messo in evidenza il contenuto dell’articolo 4 , comma 1, lett. a) della legge n. 183 del 2010.

Infatti, la norma prevede un aumento dell’importo delle sanzioni civili, in caso di evasione contributiva riferita all’utilizzo di lavoratori irregolari, di una quota pari al 50 per cento.

Secondo quanto stabilito, le sanzioni civili, in caso di lavoro irregolare, continueranno ad essere calcolate nella misura del trenta per cento in ragione d’anno della contribuzione evasa fino ad un massimo del sessanta per cento, così come prevede l’articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e l’importo così determinato dovrà essere maggiorato del cinquanta per cento.

L’Inps con propria comunicazione ricorda che, in base al tenore dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 come sostituito all’articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, al raggiungimento del tetto del sessanta per cento,  a sua volta maggiorato del cinquanta per cento, sul debito contributivo sono dovuti interessi nella misura degli interessi di mora.

La maggiorazione prevista delle sanzioni civili non si applica nel caso in cui il datore di lavoro occulti le retribuzioni erogate.

Cassazione, le giustificazioni del licenziamento collettivo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24343 del 1 dicembre 2010, ha ribadito che, in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale che restano sottratti al controllo giurisdizionale.

In questo caso, se il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione.

È opportuno ricordare che la comunicazione prevista dall’articolo 4 della legge 23 luglio 1991 n. 223 deve contenere indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza, dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità.

Le sanzioni civili in caso di impiego di lavoratori in nero

La legge n. 183/2010 ha modificato la misura delle sanzioni civili in caso di impiego da parte di un datore di lavoro di lavoratori in nero.

In effetti, all’articolo 4, comma 1, della legge sopra indicata ha sostituito il comma 3 del decreto n. 12 del 22 febbraio 2002, convertito con modificazioni dalla legge del 23 aprile 2002 n. 73.

La recente circolare del Ministero del Lavoro, la n. 38 del 2010, pone in risalto la nuova modalità di calcolo delle sanzioni civili.

In sostanza, la nuova disposizione trova applicazione per gli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro, ovvero 24 novembre 2010, ancorché le stesse si riferiscano a periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente alla riformulazione della norma in parola.

Fiat, la trattativa continua

…E ora spunta il piano B: o si estendono le deroghe negli altri stabilimenti del settore auto o la Fiat non garantirà più occupazione e investimenti in Italia.

A questo punto anche la FIM Cisl non ci sta.

Sergio Marchionne intende estendere il modello contrattuale di Pomigliano anche nelle altre realtà del gruppo, in questo momento nello stabilimento di Mirafiori.

La richiesta pare un pò’ eccentrica visto che Fiat fa parte di Confindustria e non può negare che il lavoro non può essere regolato solo da precisi accordi aziendali ma, anche, da un contratto collettivo a livello nazionale.

Il fronte sindacale pare unito e compatto tanto che le organizzazioni sindacali che hanno caldeggiato e sostenuto l’accordo di Pomigliano scontrandosi con la FIOM ora si trovano in una situazione delicata.

Inps, nuova disciplina dei permessi

Il maggiore istituto previdenziale italiano con circolare n. 155 del 2010 ha messo in evidenza, così come la Funzione Pubblica con circolare n. 13/2010, la nuova disciplina sui permessi per l’assistenza alle persone con disabilità.

Le circolari illustrano le principali novità apportate dalla legge soffermandosi, in particolare, sulle disposizioni relative ai soggetti legittimati a fruire dei permessi, all’eliminazione dei requisiti della convivenza, continuità ed esclusività dell’assistenza prestata dal lavoratore, alla disciplina del diritto di trasferimento, ala decadenza nel caso di insussistenza dei requisiti e all’istituzione di una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Inps, nuove comunicazioni per ammortizzatori sociali in deroga

Il maggiore istituto previdenziale ritorna sull’argomento chiarendo alcuni aspetti di ordine amministrativo.

Di certo, il panorama normativo risulta abbastanza complesso tanto che l’istituto previdenziale ha ritenuto di intervenire al fine di chiarire diversi punti che, a prima vista, possono sembrare poco chiari.

L’Inps con messaggio n. 30703 del 3 dicembre 2010 fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.

Si ricorda che con la circolare n. 5 del 13 gennaio 2010 è stato illustrato l’incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, previsto all’articolo 7 del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito poi con modificazioni con legge n. 33 del 9 aprile 2009; nell’illustrazione della normativa erano state formulate alcune riserve circa la gestione delle domande di incentivo e le modalità di fruizione.

Telecom, apre alla formazione universitaria per i propri dipendenti

L’accordo stipulato alla Telecom rappresenta la prima esperienza in Italia di questo tipo in fatto di valorizzazione e investimento sulle risorse umane.

I sindacati esprimono parere favorevole all’iniziativa della Telecom che si pone l’obiettivo di incentivare la formazione di base e quella del capitale umano tanto da esprimere la volontà del gruppo industriale a puntare su ricerca, innovazione e qualità.

Il progetto sembra interessante. Secondo le fonti sindacali, il progetto partirà il 15 dicembre 2011 e consentirà ai dipendenti del gruppo di poter scegliere un corso di laurea o una singola materia universitaria mentre i costi di iscrizione e la frequenza saranno a carico del datore di lavoro.

L’Inps e i debiti contributivi

L’Inps con la circolare n. 148 del 24 novembre del 2010 ha inteso chiarire una precedente circolare del 3 agosto scorso, la n. 106, in merito alla dilazione dei debiti contributivi sulla quota posta a carico dei lavoratori.

Non solo, l’istituto previdenziale ha anche posto l’accento sull’impossibilità di concedere rateazioni dei crediti sulla cartella di pagamento.

Il procedimento ha riflessi sulla gestione della contestazione degli illeciti di cui all’art. 2 della legge n. 638/1983 e sull’attività istruttoria richiesta ai fini del rilascio del DURC.

Inps, chiarimenti su incentivi per l’assunzione

Il maggiore istituto previdenziale italiano, l’Inps, con messaggio n. 29897 del 26 novembre del 2010, fornisce alcune indicazioni ai datori di lavoro che intendono assumere lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile.

Ovvero, così come disciplinati dai decreti interministeriali n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010 concernenti i criteri e le modalità per la fruizione degli incentivi economici previsti dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, commi 134 e 151.

I decreti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010, a firma congiunta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

La busta paga e la privacy

Recentemente il Garante della Privacy, con delibera n. 325 del 25 giugno 2009, ha stabilito che i cedolini dello stipendio devono essere consegnati spillati o in busta chiusa e non devono contenere informazioni lesive della riservatezza.

Gli uffici che si occupano della predisposizione e alla consegna dei cedolini, busta paga, sono tenuti a tutelare le informazioni in esso contenute con strumenti che siano in grado impedire la conoscenza dei dati personali alle persone non autorizzate.

Nella fattispecie il Garante della Privacy ha diffuso questa nota venendo a venendo a conoscenza del sistema della distribuzione dei cedolini paga del Ministero dell’Interno.

In buona sostanza l’intervento si è reso necessario a seguito di una segnalazione con la quale si lamentava il fatto che i cedolini di più di duemila dipendenti di una delle sedi regionali del Ministero fossero stampati su carta continua e non imbustati.