Inps, cambio modalità di attribuzione per le agenzie di somministrazione

Il maggiore istituto previdenziale italiano ha messo a punto una nuova procedura per l’attribuzione e gestione delle posizioni contributive per le agenzie di somministrazione.

La decisione Inps arriva con la circolare n. 149 del 24 novembre del 2010 tanto da definire una nuova modalità di compilazione del flusso UniEmens.

Ricordiamo che le imprese, o agenzie, di somministrazione sono abilitate dal Ministero del lavoro e sono inserite in un apposito albo informatico istituito presso il medesimo Dicastero.

Le agenzie di somministrazione si dividono in due settori: generaliste e specialistiche.

Le agenzie di tipo generaliste sono abilitate a tutte le attività attività sia a tempo determinato sia indeterminato. Al contrario, quelle specialistiche sono state abilitate per svolgere delle attività specifiche.

Apprendistato, la Corte Costituzionale censura la regione Abruzzo

La Corte Costituzionale con sentenza n. 334 del 15 novembre 2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 25, commi 1 e 2, e 28, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 4 dicembre 2009 n. 30 che disciplina l’apprendistato.

La regione Abruzzo, nel suo provvedimento legislativo, ha definito che l’attività di formazione formale esterna all’impresa, correlata all’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione, è riservata ai giovani ed agli adolescenti che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non siano in possesso di una qualifica professionale.

L’attività di formazione è finalizzata all’acquisizione delle competenze di base previste dagli standard formativi regionali dei percorsi di qualifica professionale ai sensi della normativa vigente.

Incentivi alle assunzioni, legge n. 223/1991

Nel panorama legislativo italiano esistono diversi strumenti utili come incentivi per il reinserimento dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito.

La legge di stabilità prevede che le misure sperimentali siano prorogati anche per l’anno 2011.

Tra gli strumenti che hanno a disposizione i datori di lavoro possiamo senza dubbio mettere l’accento sull’assunzione di lavoratori titolari di indennità di mobilità, così come prevede la legge 223/1991.

In buona sostanza, i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.

I certificati di malattia e la telematica

 Fino al 31 gennaio del 2011 le amministrazioni pubbliche non contesteranno il mancato rispetto della procedura telematica già a suo tempo prevista per l’invio dei certificati di malattia.

In effetti, ad oggi il medico che non è in grado di utilizzare una connessione a internet per consentire la trasmissione telematica dei certificati medici al datore di lavoro di riferimento può contattare il numero verde 800 013 577, analogo discorso per le certificazione in caso di pronto soccorso o ricovero in ospedale.

Secondo le indicazioni dell’ente previdenziale pubblico di riferimento, ovvero l’Inpdap, la normativa si applica a tutto il personale ad ordinamento privatistico.

In sostanza, la norma non riguarda il personale in regime di diritto pubblico: magistrati, avvocati di Stato, professori universitari, forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, carriera diplomatica e prefettizia.

Facebook e il datore di lavoro

Esprimere il proprio parere e critiche verso i propri superiori gerarchici attraverso un social network può costare caro; infatti, in Francia un giudice del lavoro ha espresso parere favorevole in merito al licenziamento, per giusta causa, di alcuni dipendenti che avevano utilizzato Facebook come cassa di risonanza alle proprie lamentele.

Il caso francese pone in primo piano un problema, ovvero è lecito per il datore di lavoro monitorare, in situazioni di extra lavoro, le attività dei propri dipendenti al fine di verificare se questi assumono o meno comportamenti confacenti con la direzione aziendale?

Non esiste una legislazione che disciplina il delicato tema anche se in altri paesi hanno messo a punto norme precise a riguardo.

Inail, in arrivo nuovi compiti

La legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione con modificazione del decreto 78/2010, attribuisce all’Inail le funzioni svolte in passato da parte dell’Ispesl e dell’Ipsema.

In effetti, il recente correttivo alla manovra finanziaria ha voluto razionalizzare il settore infortunistico italiano sopprimendo e incorporando le funzioni di Ipsema e Ispesl all’Inail.

L’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, ISPESL, è l’ente di diritto pubblico nel settore della ricerca.

L’istituto è l’organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro nonché di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.

Il licenziamento durante il periodo di prova

 La Corte di Cassazione è intervenuta chiarendo alcuni dubbi interpretativi in merito alla licenziabilità durante il periodo di prova.

Per la Corte, con sentenza n. 23227 del 17 novembre 2010, è possibile licenziare un lavoratore in prova senza l’obbligo di motivazione.

In effetti, ai sensi dell’articolo 2096 del codice civile, l’assunzione in prova del prestatore di lavoro per periodo di prova deve risultare da un atto scritto e durante questo periodo ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o d’indennità.

Il codice civile ribadisce, però, che se la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.

Ministero del Lavoro, indicazioni per lo stress da lavoro correlato

 Il Ministero del lavoro ha fornito, attraverso la lettera circolare del 18 novembre 2010, alcune indicazioni per la corretta valutazione dello stress lavoro-correlato.

La Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro nella riunione del 17 novembre 2010 ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, così come prevede il decreto n.81 del 2008 di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e l’articolo 28, comma 1-bis, sempre del medesimo decreto legislativo e successive integrazioni e modificazioni.

Con questa iniziativa il Ministero intende offrire, in anticipo rispetto al termine di legge ad oggi stabilito come termine ultimo il 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro pubblici e privati, agli operatori e ai lavoratori uno strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro.

Collegato lavoro, l’arbitrato

L’articolo 31 della legge 183/2010, meglio conosciuta come Collegato Lavoro, detta disposizioni inerenti la nuova procedura di conciliazione e arbitrato.

La norma fissa, con riferimento all’attività delle commissioni di certificazione, l’accertamento dell’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie di lavoro deve essere verificata all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria ed ha ad oggetto le controversie che dovessero successivamente insorgere dal rapporto di lavoro.

Non solo, a questo fine il legislatore ha modificato alcune disposizioni contenute nell’articolo 411 del codice di procedura civile relativo al processo verbale di conciliazione, tra le disposizioni applicabili alle controversie individuali di lavoro nella pubblica amministrazione.

Legge di stabilità, proroga contratti di produttività

La legge di stabilità prevede la proroga, al comma 55, anche al 2011 del regime di detassazione dei contratti di produttività di cui all’articolo 5 del D.L. 185/2008 ai sensi del quale il lavoratore dipendente può optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (10%), in luogo dell’IRPEF e relative addizionali, sui redditi percepiti in relazione a incrementi di produttività e lavoro straordinario.

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 53 del D.L. 78/2010, nel prorogare tale agevolazione per il periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011 ha altresì previsto uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti di specifiche risorse.

La proroga per il 2011 si applica ai soggetti che hanno realizzato nel 2010 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro (fino al 2009 era fissato in 35.000) e comunque su un ammontare imponibile non superiore a 6.000 euro.

Inps, il clandestino deve pagare i contributi previdenziali

Tutti sono tenuti a pagare i contributi previdenziali? Di certo la domanda è di estrema importanza e rilevanza. La giurisprudenza è abbastanza concorde su questo punto: le norme previdenziali hanno valore anche per i lavoratori stranieri e clandestini.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 22559 del 5 novembre 2010 esprime il suo autorevole parere in merito; infatti, in base a questa sentenza la Suprema corte ribadisce che tutti devono versare i contributi, clandestini o meno.

In particolare, la Corte aveva respinto il ricorso di un imprenditore che non aveva versato all’Inps i contributi dei lavoratori clandestini utilizzati dall’azienda: il datore di lavoro è tenuto, in ogni caso, sempre al versamento dei contributi previdenziali.

Studio e ricongiungimento per il lavoratore straniero

Il lavoratore straniero è impiegato tradizionalmente nel lavoro domestico.

La legge prevede che per il lavoratore straniero domestico si deve applicare lo stesso contratto di lavoro dei lavoratori domestici colf e badanti previsto per il lavoratore italiano.

Il versamento dei contributi previdenziali è trimestrale ed è responsabile il proprio datore di lavoro degli adempimenti relativi poiché deve versare anche la quota a carico del lavoratore.

Il minore straniero presente in Italia ha diritto all’istruzione obbligatoria negli stessi termini del cittadino italiano.

Scuola materna privata e il lavoro accessorio

Il Ministero del Lavoro, per iniziativa della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, è intervenuta sull’eventuale applicabilità del lavoro accessorio nell’ambito delle scuole materne e private.

In sostanza, la Direzione ha risposto ad un quesito della Federazione Italiana delle Scuole Materne in merito alla possibilità di utilizzazione del lavoro occasionale accessorio all’interno di scuole materne private per la temporanea sostituzione del personale insegnante.

Secondo il parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva la risposta è senza dubbio positiva poichè la legislazione attuale consente di ricorrere a questo particolare tipologia di contratto di lavoro.

In effetti, l’attuale dettato legislativo, articolo 70 del decreto n. 276/2003 modificato dalla Finanziaria 2010 (L. n. 191/2009), prevede l’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro occasionale accessorio nell’ambito di qualsiasi settore produttivo e, di conseguenza, anche all’interno di scuole materne parificate.