In arrivo il fondo per il diritto al lavoro dei disabili

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2010 il Decreto Direttoriale 6 agosto 2010 con il quale sono ripartite alle Regioni ed alle Province autonome le risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la Legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificata della Legge 24 dicembre 2007 n. 247.

I criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo, che soddisfa, fra l’altro, le richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che abbiano effettuato assunzioni a tempo indeterminato, sono stati definiti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 800/2008, con il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In arrivo facilitazioni per assunzione di lavoratori

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010 il Decreto 26 luglio 2010.

Il decreto è stato predisposto per facilitare l’assunzione dei lavoratori con indennità di disoccupazione; in effetti, grazie a questo decreto i datori di lavoro possono ottenere una riduzione contributiva, così come prevede l’articolo 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, per l’assunzione di lavoratori che risultano essere beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

I lavoratori da assumere devono però possedere almeno 50 anni di età anagrafica.

Il beneficio spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime società instaurano  un rapporto di lavoro subordinato.

Al contrario, il datore di lavoro non può ricorrere a questo beneficio se l’assunzione costituisce  attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.

Infortunio, risarcimento ridotto per il lavoratore straniero

Importante sentenza del Tribunale di Torino in fatto di infortunio sul lavoro, Sezione IV Civile, che stabilisce, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 1637 del 2000, un’importante criterio: l’ammontare del risarcimento deve essere realmente rapportato al valore del denaro nell’economia del Paese dove risiedono i danneggiati.

Nella fattispecie il tribunale di Torino ha trattato il risarcimento del danno ai familiari di un operaio albanese morto sul lavoro. La causa era stata promossa dai suoi familiari che chiedevano il risarcimento all’azienda italiana dove l’operaio prestava la sua opera.

I promotori dell’azione legale attribuivano al datore di lavoro la responsabilità dell’incidente reo di non aver approntato tutte le misure di sicurezza ritenute idonee.

L’Inps e il fondo di garanzia

Il fondo di garanzia dell’Inps, o meglio il fondo di garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, è una particolare provvidenza economica definita dall’articolo 1 e 2 del decreto 80/92.

Il fondo è gestito direttamente dall’Inps, così come il trattamento di fine rapporto o TFR, utilizzato per pagare i crediti di lavoro, diversi dal TFR, maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto, in sostituzione del datore di lavoro insolvente.

L’Inps interviene nel caso in cui il datore di lavoro sia stato assoggettato ad una procedura esecutiva concorsuale, quali il fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria.

Il lavoratore per ottenere il pagamento deve rispondere a determinati requisiti, ovvero che sia cessato il rapporto di lavoro, che sia aperta una procedura concorsuale e ci sia stato il necessario accertamento dei crediti di lavoro mediante ammissione nello stato passivo.

Inail, il lavoratore e il mobbing

L’organizzazione pubblica che deve garantire la tutela contro il rischio infortunistico contratto sul lavoro è senza dubbio l’Inail.

Non solo, lo stesso istituto deve anche garantire ad ogni lavoratore assistenza in caso di malattia professionale.

Queste particolari prestazioni sono previste espressamente da appositi istituti normativi, quali il decreto 1124/1965 e il decreto 38/2000. Il legislatore ha espressamente previsto che per malattia professionale deve intendersi qualsiasi malattia di cui sia comunque provata la causa di lavoro.

Ora, per avere una visione più chiara occorre comprendere la posizione dell’Inail sul delicato tema delle patologie psichiche determinate dalle condizioni organizzativo/ambientali di lavoro.

Inps, l’indennità di malattia

L’indennità di malattia dell’Inps rappresenta un elemento sostitutivo della retribuzione e per i primi tre giorni, periodo di carenza, è a carico esclusivo del datore di lavoro, mentre per il restante periodo è anticipata, sempre dal datore, per conto dell’istituto previdenziale per un massimo di un semestre, ovvero 180 giorni di calendario nell’anno solare.

L’indennità di malattia è attribuita a tutti gli operai agricoli e del settore privato,  oltre agli impiegati del terziario e servizi assunti con contratto a tempo indeterminato. Al contrario, per i lavoratori a tempo determinato l’indennità di malattia si chiude quando non è più in essere il rapporto di lavoro.

Dal 1 gennaio del 2007 l’indennità di malattia dell’Inps copre anche gli apprendisti.

Inps, dichiarazione di immediata disponibilità

La dichiarazione di immediata disponibilità è un presupposto essenziale e inderogabile per il riconoscimento delle prestazioni a sostegno del reddito: lo chiarisce l’Inps con la circolare n. 133 del 18 ottobre 2010.

In assenza della dichiarazione di immediata disponibilità il lavoratore non può percepire nessuna delle prestazioni, quali la cassa integrazione in deroga, l’integrazione salariale ordinaria (industria o edilizia), l’integrazione salariale straordinaria, i contratti di solidarietà, il trattamento di disoccupazione, la mobilità ordinaria e in deroga, l’indennità una tantum co.co.pro.

Non solo, l’azienda non è autorizzata a porre a conguaglio somme relative alle suddette prestazioni per il lavoratore in questione (circolare Inps del 22 ottobre 2010 n. 133).

Minorenni al lavoro, gli obblighi del datore di lavoro

La legge n. 977 del 17 ottobre 1967 si occupa di tutelare il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti con particolari norme che intendono salvaguardare la salute e la sicurezza dei minori.

La legge in esame ammette l’impiego dei fanciulli e degli adolescenti a patto che siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa certificata da una visita medica, articolo 8 della legge n. 977 del 7 ottobre 1967.

In effetti, le visite periodiche sono da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno e devono essere effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.

Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori si deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.

Inail, le prestazioni economiche

Inail eroga diverse prestazioni economiche che intendono coprire, anche in modo temporaneo, difficoltà oggettive dell’assicurato.

Le diverse prestazioni economiche consistono della rendita per inabilità permanente, assegno di incollocabilità, rendita di passaggio, le prestazioni ai superstiti, la liquidazione in capitale della rendita e l’assegno per l’assistenza personale continuativa.

Tra queste l’indennità giornaliera temporanea copre i primi tre giorni d’assenza a carico del datore di lavoro, del 60% dal quarto al novantesimo giorno fino ad arrivare al 75% dal 91° giorno in poi. Accanto a questa copertura si aggiungono le integrazioni economiche a carico del datore di lavoro se previste dalla contrattazione collettiva.

Strasburgo, approvata la direttiva sul congedo

L’Europarlamento ha approvato con una larga maggioranza, per inciso gli italiani si sono schierati in modo compatto a favore del testo, nuove disposizioni in fatto di congedo minimo di maternità.

Con questo provvedimento, che dovrà essere per prima cosa approvato dal Consiglio dei ministri dell’Unione Europea, si porta il congedo di maternità a 20 settimane dalle 14 inizialmente previste.

Infatti,  il Parlamento europeo ha approvato modifiche alla legislazione europea in materia di congedo di maternità minimo, portandolo a 20 settimane, tutte remunerate al 100% dello stipendio, con una certa flessibilità per i paesi che hanno regimi di congedo parentale.

Le lavoratrici in congedo di maternità devono essere remunerate con la retribuzione al 100% dell’ultima retribuzione mensile o della retribuzione mensile media, secondo il testo approvato.

Il controllo sul lavoratore

Recentemente la Corte di Cassazione ha espresso una nuova lettura dell’articolo 4 della legge n. 300 del 1970, statuto dei lavoratori, introducendo il controllo di tipo difensivo.

L’articolo 4 e 38 della legge n. 300 esprime il principio della riservatezza dei lavoratori nello svolgimento della propria attività lavorativa, ma, nel contempo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20722 della V Sezione del mese di giugno 2010, ha riconosciuto piena legittimità, da parte del datore di lavoro, di introdurre sistemi di controllo mirati alla tutela del proprio patrimonio aziendale.

Secondo quanto stabilito dalla Corte i contenuti multimediali raccolti con sistemi audiovisivi  mirati a proteggere il patrimonio aziendale sono pienamente utilizzabili come prove di reato anche se l’eventuale imputato è un lavoratore subordinato.

Collocamento dei disabili e il settore laterizi

La legge n. 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura stabilita dall’articolo 3 della stessa legge.

Al contrario, l’articolo 5 pone in evidenza le ipotesi di esonero dall’osservanza dell’obbligo.

In effetti, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza dell’obbligo.

Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto.

Stop alla riforma Brunetta

Ennesima fumata nera della riforma Brunetta che ha dettato nuove norme per la Pubblica Ammnistrazione. Dopo i provvedimenti dei Tribunali del lavoro di Torino e Salerno è in arrivo anche la sentenza del Tribunale di Trieste.

Secondo i giudici della città di San Giusto non è possibile applicare i contenuti della riforma Brunetta ai contratti del lavoro in corso, ma la sua efficacia potrà essere recepita solo dai nuovi contratti: insomma, non è possibile cambiare in corsa le regole del gioco.

Così, per il momento non è possibile applicare le norme previste dal decreto 150/2009, è questa, in buona sostanza, la decisione del Tribunale di Trieste che ha censurato la condotta antisindacale del comune della stessa città colpevole di aver modificato la macrostruttura dell’ente senza il confronto con il sindacato e decidendo in maniera unilaterale.

Il Tribunale ha deciso che il contenuto degli articoli 34 e 54 del decreto 150/2009 non possono trovare immediata applicazione anche se la circolare n. 7/2010 ha disposto il contrario.

Buono pasto, istituto da rivedere

Il buono pasto è un beneficio che viene concesso dal datore di lavoro per sopperire alla mancanza di un servizio mensa presente nella struttura produttiva.

In effetti, il buono pasto si configura come uno strumento estremamente flessibile e importante per i lavoratori che in questo modo riescono a usufruire del pasto giornaliero in ogni situazione di lavoro in cui le imprese o gli enti pubblici, dove prestano la propria attività lavorativa, non ritengono opportuno o conveniente dotarsi di una mensa aziendale.

Il valore del buono pasto, fino all’ammontare di € 5,29 è esente da oneri contributivi e previdenziali per il datore di lavoro e da trattenute fiscali per il dipendente.