Il nuovo Eldorado, il ruolo delle multinazionali italiane nel Guandong

La Cina è in continua crescita economica e le aziende italiane non intendono certamente rinunciare a questa nuova opportunità: enorme disponibilità di manodopera con l’assenza totale di qualsiasi sindacato che sia in grado, e che soprattutto voglia, di tutelare i lavoratori.

Già altre aziende hanno deciso di sfruttare questo nuovo Eldorado: basti pensare alla Foxconn Technology Group, con sede a Taiwan, leader globale nei componenti elettronici per notebook e computer, cellulari e smartphone, fotocamere, videogiochi e lettori mp3.

La Foxconn Technology Group propone i suoi prodotti alle maggiori società occidentali di alta tecnologia.

In questi giorni l’Iscos e Fim-Cisl con la partecipazione dell’Ico, un istituto indipendente cinese, hanno mostrato i risultati di una indagine sulle condizioni di lavoro nelle dieci principali imprese transnazionali metalmeccaniche a casa madre italiana che hanno siti produttivi in Guangdong (la regione più industrializzata della Cina e con la più alta incidenza di suicidi).

Stress da lavoro, in arrivo il documento per la valutazione dei rischi

La recente finanziaria rinvia al 31 dicembre il termine per entrata in vigore delle norme; in effetti, secondo le recenti disposizioni, dal 31 dicembre 2010 tutte le aziende italiane, private e pubbliche, dovranno valutare i rischi di stress da lavoro correlato e prendere le misure necessarie per tutelare i lavoratori.

Ricordiamo che il nostro ordinamento prevede fin dal 1942 l’obbligo di tutelare anche il benessere morale dei lavoratori.

La prevenzione dello stress e la promozione del benessere in ambito lavorativo è sicuramente un tema che implica un coinvolgimento delle parti sociali. Di questo avviso è il Dirigente della Divisione Salute e Sicurezza sul lavoro Lorenzo Fantini che, in un recente intervento, ha osservato che le parti sociali, insieme ai maggiori organismi istituzionali, dovranno adoperarsi per elaborare entro la fine dell’anno indicazioni di tipo metodologico per la valutazione e il trattamento dello stress lavorativo.

Al via una serie di incentivi per le assunzioni

Finalmente è arrivata la fumata bianca. La Corte dei Conti ha infatti dato il suo assenso al decreto interministeriale che prevede aiuti ai datori di lavoro che assumono, a tempo indeterminato, i lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nonché dell’indennità di disoccupazione speciale edile.

Il decreto prevede espressamente che l’assunzione deve essere libera, ossia chi assume non lo deve fare per ottemperare a disposizioni di legge o da un obbligo legale, ovvero diritto di precedenza, e nemmeno deve nascere da obblighi contrattuali, accordi sindacali specifici.

Collegato lavoro, inizia la discussione alla Camera

È iniziato l’esame parlamentare da parte della Camera dei deputati, AC 1441-quater-F, la settima lettura del collegato lavoro limitatamente alle parti modificate dal Senato.

Il Senato ha modificato diverse disposizioni coinvolgendo gli articoli 2, 20, 31, 32 e 50. Per questa ragione, data la natura parlamentare del nostro sistema costituzionale, è necessario ricorrere alla duplice deliberazione conforme di entrambe le Camere.

All’articolo 2, recante una delega per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, sono state introdotte modifiche al testo al fine di armonizzare le nuove norme introdotte dal recente decreto n. 78 del 2010 (correttivo alla manovra finanziaria).

Dal testo sono stati eliminati ogni riferimento all’istituto per gli affari sociali poiché, con l’articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, si è provveduto alla sua soppressione e il trasferimento delle relative funzioni all’ISFOL.

I contratti per lavorare nel turismo: l’apprendistato

Il Ministero del Lavoro, attraverso la circolare n. 34 del 29 settembre del 2010, ha posto in evidenza le diverse forme di rapporto di lavoro esistenti ed ammissibili in questo particolare settore.

In effetti, il settore turistico, per la sua estrema variabilità in relazione anche alle diverse esigenze locali, ha la necessità di ricorrere ad una modalità organizzativa estremamente flessibile: basti pensare alla stagionalità del settore.

In base a questa esigenza esitono differenti forme contrattuali ammesse: si parte dall’apprendistato per arrivare al lavoro intermittente, si segue il lavoro occasionale accessorio senza trascurare il lavoro a tempo determinato.

Il settore turistico ha l’esigenza di conciliare i cicli stagionali con le diverse forma di collaborazione. A questo proposito, il contratto di apprendistato può essere tranquillamente utilizzato poiché si riesce a conciliare la necessità formativa con la flessibilità.

Inail, istruzioni per la denuncia online malattia professionale

L’Inail con la circolare del 15 settembre 2010 n. 36 ha chiarito le procedure da seguire per la denuncia per via telematica della malattia professionale.

A riguardo, l’Inail ha posto in evidenza la modifica dell’articolo 53 del testo unico n. 1124/1965 delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

Infatti, al comma 5 dell’articolo 53 del predetto Testo Unico è aggiunto il seguente periodo:

“Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell’Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore”

La delibera presentata dall’Inail è stata approvata con Decreto Interministeriale del 30 luglio 2010.

La tutela dei lavoratori in ambito sportivo

Il ministero del lavoro e delle politiche sociali osserva che, alla luce della definizione normativa di lavoratore e di datore di lavoro dettata dal decreto n. 81/2008, il tema della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ricomprende tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio.  In particolare non risulta esente il mondo del non profit e, pertanto, anche le associazioni o società sportive dilettantistiche rientrano nel campo di applicazione del decreto in esame.

A questo proposito, il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione, mentre la definizione di datore di lavoro è ormai svincolata dalla titolarità della responsabilità dell’impresa, e deriva invece, più in generale, dalla responsabilità dell’organizzazione  delle prestazioni lavorative o alle stesse equiparate.

Sicurezza sul posto di lavoro: campagna straordinaria in Veneto

 Nella Regione Veneto è in rampa di lancio una importante campagna straordinaria per la sicurezza sul posto di lavoro. Ad annunciarla è stata Elena Donazzan, Assessore regionale alle politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione, sottolineando come la campagna, rivolta alle aziende della Regione Veneto, andrà ad interessare oltre settemila tra lavoratori, datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori per quel che riguarda la sicurezza in azienda. La campagna straordinaria per la sicurezza sul posto di lavoro durerà fino al mese di giugno del prossimo anno con oltre mille interventi di natura formativa, di cui il 70% costituito da corsi di formazione, e per il 30% da interventi finalizzati alla consulenza per la sicurezza in azienda per un totale complessivo di 25 mila ore di interventi formativi dei quali fanno parte anche ben 160 seminari tematici.

Collegato lavoro, dibattito senza fine

Per la fine del mese di settembre si dovrebbe chiudere, secondo il parere di diversi analisti, in Senato il collegato lavoro, disegno di legge 1167Bbis, per spostare il dibattito poi alla Camera per la successiva deliberazione.

Non si placano, ad ogni modo, le diverse osservazioni e critiche sul provvedimento.

Per la CGIL, il maggiore sindacato italiano, il collegato lavoro rappresenta una ristrutturazione del diritto del lavoro.

Secondo Fulvio Fammoni, Segretario Confederale della CGIL, il governo intende colpire tutti i diritti dei lavoratori proprio in un momento di grave difficoltà economica e di sofferenza sul fronte dell’occupazione.

Secondo il parere della CGIL, il collegato è un disegno di legge con profili di aperta incostituzionalità.

Inpgi, stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinate e continuativa

L’Inpgi, l’istituto previdenziale dei giornalisti, attraverso la circolare del 21 settembre 2010 n. 8 ha disciplinato la procedura per la stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata continuativa in ambito giornalistico.

Ricordiamo che il contratto a progetto, mediante le nuove normative, ha sostituito i rapporti di collaborazione coordinata continuativa, meglio conosciuto come co.co.co.

Il provvedimento è divenuto efficace a decorrere dal 15 dicembre 2009 a seguito della relativa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

La norma a suo tempo prevedeva che i datori di lavoro potevano attivare la procedura di stabilizzazione stipulando, secondo il termine di 8 mesi dalla predetta data di approvazione e comunque entro il 15 agosto 2010,  di specifici accordi con le Associazioni Regionali della Stampa volti alla trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata continuativa in rapporti di lavoro subordinato.

I rapporti sindacali alla Siemens, un possibile modello

In questo periodo si stanno moltiplicando in Europa, e in particolare in Italia, le discussioni per la ricerca di un nuovo modello contrattuale coinvolgendo istituzioni e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il recente accordo siglato in Germania alla Siemens è stato definito un contratto di portata storica.

Alla Siemens i licenziamenti devono essere concordati: è questa la vera novità dell’accordo siglato  tra la direzione aziendale, il comitato dei lavoratori e il sindacato tedesco dei metalmeccanici, la IG Metall.

Il contratto stipulato sostituisce un precedente un accordo biennale del 2008 e in scadenza nel mese di settembre.

INPGI, chiarimenti sullo sgravio contributivo di secondo livello

L’INPGI con la circolare del 16 settembre 2010 n. 7 ha fornito diversi dettagli sulle modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo (legge n. 247/2007, sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello).

La norma ha disposto l’abrogazione del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’articolo 2 del decreto del 25 marzo 1997 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997 n. 135 (cosiddetta decontribuzione).

La gestione del beneficio contributivo è affidata all’INPS anche con riferimento ai lavoratori assicurati presso l’INPGI.

Si ricorda che la misura del beneficio trova applicazione sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale entro il limite del 2,25% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori.

I lavoratori e la categoria dei quadri

La categoria dei quadri si trova collocata tra quella degli impiegati e quella dei dirigenti ed è stata introdotta dalla legge n. 190 del 1985.

L’articolo 1 della legge ha modificato l’articolo 2095 del codice civile che ha aggiunto anche la categoria di quadri.

Ora le categorie espressamente previste dalla legge e destinatarie di tutte le disposizioni sono quattro: operai, impiegati, quadri e dirigenti.

Il legislatore ha previsto che la categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa.

Il lavoratore dipendente e il ruolo di consigliere

Il lavoratore dipendente che ricopre determinate cariche pubbliche, per tutta la durata del mandato, può fruire di permessi retribuiti, oltre, a richiesta, di un periodo di aspettativa non retribuita della durata pari al mandato stesso.

Il dipendente che riveste una carica pubblica non può essere soggetto a trasferimento senza il suo consenso.

Il lavoratore dipendente, in base all’incarico che ricopre in consiglio comunale, da semplice consigliere a presidente, ha diritto a differenti permessi.

In sintesi, in relazione alla carica svolta, i lavoratori possono utilizzare permessi retribuiti dal datore di lavoro con rimborso a carico dell’ente presso cui è svolta l’attività entro trenta giorni dalla richiesta.