La libertà sindacale non è altro che la possibilità di coalizzarsi al fine di intraprendere azioni per difendere interessi collettivi di tipo professionali, ovvero la possibilità di costituirsi in associazione.
In questo senso, la libertà sindacale è, per prima cosa, la possibilità che dispone ciascun lavoratore ad organizzare, aderire e partecipare alle attività di un gruppo o della coalizione. Così, accanto alla possibilità di costituire e partecipare ad un sindacato, libertà positiva, deve esserci anche quella negativa, ovvero la libertà di non partecipare.
Il sistema giuridico italiano non prevede clausole del tipo closed shop che impongono ad un datore di lavoro di assumere solo lavoratori che aderiscono ad un sindacato, così come era previsto in Gran Bretagna nel secolo scorso.