La programmazione dei permessi previsti dalla legge 104/92

 La 104/92 è una legge che pone il nostro paese in una posizione di primo piano in fatto di tutela delle categorie svantaggiate.

Infatti, la legge n. 104/92 prevede che al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

Sostituzione ammessa anche senza indicare il sostituto

Importante sentenza della Corte di giustizia europea che nega una riduzione delle tutele da parte del decreto n. 368 del 2001.

Le assunzioni a termine sono particolari contratti lavoro che un datore può instaurare per risolvere un problema contingente, ovvero l’assunzione di lavoratori dipendenti assenti per malattia.

La legge n. 230/1962 che obbligava al datore di lavoro di indicare il nome del lavoratore assente, oltre ai motivi, nella stipula del contratto è stato sostituito dal decreto n. 368/2001 che contiene norme più elastiche consentendo, a questo riguardo, la possibilità di non dover indicare in maniera diretta l’eventuale lavoratore sostituito.

La proposta di Cazzola e Ichino sulle pensioni

La manovra correttiva è all’esame della commissione bilancio del Senato con importanti e restrittive misure sul sistema previdenziale italiano come l’introduzione della finestra mobile che ritarda, una volta maturati i requisiti, l’accesso alla pensione di 12 mesi in caso di lavoratori dipendenti e di 18 se autonomi.

Ma non è finita perché è presente una proposta di legge i cui primi firmatari sono l’on. Giuliano Cazzola (PDL) per la Camera e il sen. Pietro Ichino (PD) per il Senato. Una proposta decisamente trasversale perché è firmata da parlamentari di maggioranza e opposizione che ha lo scopo di consentire un ulteriore  permanenza  al  lavoro  per due anni.

Le dimissioni per giusta causa e indennità di disoccupazione

L’Inps, il maggiore istituto previdenziale italiano, con la circolare n. 97 del 2003 ha deciso di accogliere l’orientamento indicato nella sentenza n. 269/2002 della Corte Costituzionale nella quale si prevedeva il pagamento dell’indennità ordinaria di disoccupazione anche nel caso di dimissioni per giusta causa.

Infatti, la Corte Costituzionale ha stabilito che le dimissioni riconducibili a giusta causa comportano, al pari del licenziamento, uno stato di disoccupazione involontaria.

L’Inps, attraverso la sua circolare, ha cercato di dare delle indicazioni più precise ritenendo che, sulla base di quanto finora indicato dalla giurisprudenza, di considerare per giusta causa le dimissioni determinate dal mancato pagamento della retribuzione o a seguito di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

Le assenze per malattia durante lo sciopero

 La Corte di Cassazione con sentenza del 31 maggio 2010 n. 13256 ha stabilito che quando non è possibile stabilire una relazione tra i lavoratori scioperanti e quelli assenti per malattia non è ammissibile privare per volontà del solo datore di lavoro la relativa retribuzione degli assenti per motivi di salute.

Secondo la Corte di Cassazione i lavoratori assenti per motivi di salute non avevano comunque manifestato l’intenzione di aderire allo sciopero e per questa ragione il datore di lavoro non poteva derogare dall’obbligo a conferire la relativa retribuzione.

Le dimissioni annullate per confusione mentale

 Le dimissioni possono essere annullate se il lavoratore, sebbene non interdetto, provi di essere stato in uno stato, anche transitorio, di incapacità di intendere e di volere.

Lo ho stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8886 del 14 aprile che ha applicato i criteri stabiliti dall’articolo 428 del codice civile.

Infatti, la Suprema Corte ha ribadito che in caso di dimissioni date dal lavoratore che si trovi in uno stato di incapacità naturale, il diritto di riprendere il lavoro nasce con la sentenza di annullamento ex articolo 428 c.p.c., i cui effetti retroagiscono al momento della domanda, stante il principio secondo il quale la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice. Solo da quel momento nasce il diritto alla retribuzione.

Il lavoratore e il trasferimento del luogo di lavoro

La prestazione lavorativa è svolta tipicamente all’interno di locali aziendali, ma può anche succedere che questa può svolgersi al di fuori per il tipo di mansione che il prestatore deve svolgere.

Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa può essere stabilito dalle parti del contratto individuale di lavoro secondo i criteri espressamente previsti dal codice civile, articolo 1182, con un patto di inamovibilità che impone il consenso bilaterale per ogni futuro spostamento.

Occorrr precisare che un patto di questo tipo è abbastanza raro e di difficile applicazione. In sua assenza è il datore di lavoro, per mezzo del suo potere direttivo espressamente previsto dalla legge, che decide la determinazione e la modifica del luogo della prestazione.

Il congedo per i figli obbligatorio anche per papà

Probabili modifiche in arrivo al testo unico sui congedi parentali; in effetti, è stato inserito nell’agenda dei lavori della Commissione Lavoro della Camera l’esame della proposta di legge di iniziativa PDL sulle modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 concernenti il sostegno alla maternità e l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

In realtà, oltre alla proposta di legge di iniziativa PDL esistono almeno altre quattro differenti iniziative in questo senso.

L’obiettivo del lavoro in Commissione è di riuscire a produrre un testo unico condivisibile da tutti; in effetti, insieme alla proposta Saltamartini con relatore Moffa del PDL, esistono a anche le proposte di Mosca, Brugger, Caparini, Calabria e Jannone.

Le dimissioni annullabili

Le dimissioni possono essere annullate per vizi della volontà e per incapacità di intendere e di volere. In effetti, alle dimissioni, quale negozio unilaterale recettizio, sono applicabili, in quanto compatibili, gli articoli 1427 e seguenti e l’articolo 428 del codice civile.

In sostanza, secondo l’articolo 1324 e salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.

La manovra finanziaria e il contratto di produttività

La recente manovra oltre a limitare la spesa pubblica, si è anche soffermata su diversi aspetti rivolti a potenziare la produttività nei luoghi di lavoro. La convinzione del governo è che, oltre a fissare un freno alla spesa, occorre incentivare la produttività per incrementare lo sviluppo.

La manovra finanziaria 2010, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, all’articolo 53 riprende i contenuti della detassazione delle retribuzioni finalizzate alla produttività (norma in vigore fino al 31 dicembre 2010) ed alla decontribuzione a seguito di accordi di secondo livello così come prevede la legge n. 247 del 2007.

Aggiornate le retribuzioni dei cantanti e orchestrali in sala di incisione

Il ministero del lavoro ha aggiornato, con decreto ministeriale 29 aprile 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 2010, le retribuzioni convenzionali dei cantanti e degli orchestrali che svolgono attività di interprete principale in sala di incisione, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

Con decorrenza 1° gennaio 2010 le retribuzioni convenzionali da prendere come riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza obbligatoria dovuti all’ENPALS sono stabilite, in  relazione al numero dei supporti fonografici venduti, nella misura risultante dall’unita tabella al decreto.

L’inabilità dopo l’assunzione

La questione è abbastanza rilevante tanto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in particolare la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva,  ha deciso di intervenire attraverso un suo autorevole parere.

Infatti, con interpello n. 17 del 24 maggio del 2010 il Ministero ha dato una sua risposta in merito alla problematica concernente la computabilità nella quota di riserva, ex art. 4 della legge n. 68/1999, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla stessa legge, del soggetto assunto come normodotato divenuto inabile durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Lavorare in parrocchia

A volte può succedere che una parrocchia ha la necessità di utilizzare forme di collaborazione retribuita per seguire la comunità e per espletare i servizi che eroga: una scuola o il centro estivo per ragazzi.

Così qualora una parrocchia decida di affidare la direzione delle attività estive ad un  collaboratore (volontario o retribuito), oltre alle capacità tecniche e organizzative, deve valutare le possibili forme di collaborazione e di rapporto di lavoro.

Occorre precisare che esiste un principio costituzionale che impone di retribuire il lavoro con giustizia ed in proporzione al tipo di mansione svolta. I criteri cui parametrare il quantum sono dati principalmente dai contratti collettivi nazionali per mansioni equivalenti.

Ferie non godute e contribuzione lavorativa

La corte di Cassazione con sentenza n. 11262 del 10 maggio 2010 ha stabilito che il carattere risarcitorio delle somme corrisposte per ferie non godute non è di ostacolo all’assoggettamento a contribuzione trattandosi, in ogni caso, di un compenso corrisposto in dipendenza di un rapporto di lavoro ed in relazione ad una prestazione effettuata ed è riconducibile all’ambito dell’articolo 12 della legge n. 153/1969.

In effetti, l’articolo 12 stabilisce che per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.