Collegato lavoro, collaborazioni coordinate e continuative

Il collegato lavoro, all’articolo 50, pone una disciplina di carattere transitorio sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la misura del risarcimento del danno nei casi in cui sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di questo tipo.

In modo particolare, nel Collegato si intendono introdurre specifici criteri di determinazione della misura del risarcimento del danno, per i casi di accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Ricordiamo che il decreto legislativo n. 276 del 2003 (meglio conosciuta come riforma Biagi) ha introdotto, agli articoli 61-69, una specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), applicabile al solo settore lavorativo privato.

I lavoratori a domicilio

Il lavoratore a domicilio è una particolare forma di collaborazione nata agli albori della Rivoluzione industriale.

L’articolo 2094 del codice civile è, di per sé, abbastanza chiaro. In effetti, è qualificato prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Di rimando la legge del 18 dicembre 1973 n. 877 definisce il lavoratore a domicilio.

I lavoratori e lo studio

Lo Statuto dei lavoratori prevede, all’articolo 10, che i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, al fine di sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Non

Aggiornata indennità dei volontari del soccorso alpino

È stata aggiornata, dal Ministero del Lavoro, l’indennità che spetta ai lavoratori autonomi volontari del soccorso alpino e speleologico.

Il Ministero ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2010, il decreto 10 maggio 2010 con l’aggiornamento dell’indennità spettante ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, per l’anno 2010.

La retribuzione media mensile spettante  ai  lavoratori  dipendenti del settore industria, per il 2010, e’ pari a euro 1860,48.

La certificazione dei contratti di lavoro nel Collegato

L’articolo 30 del Collegato lavoro, decreto 1167-B/bis, si occupa delle clausole generali e delle certificazione del contratto di lavoro.

Il concetto è semplice, le parti che sottoscrivono il contratto (datore di lavoro e lavoratore) possono dichiarare che il contenuto dello stesso corrisponde a verità ed è stato pattuito liberamente. Le commissioni di certificazione saranno i luoghi dove sarà possibile certificarli.

Al comma 3 del testo presente in Senato sono presenti disposizioni relative agli elementi presenti nei contratti collettivi e individuali di lavoro a cui il giudice deve far riferimento nei contenziosi relativi ai licenziamenti individuali.

Secondo il testo si dispone che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, debba tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo, presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero, se stipulati con l’assistenza delle richiamate commissioni di certificazione, nei contratti individuali di lavoro.

Il lavoratore e la formazione

Il Legislatore ha introdotto con la legge  n. 53/2000, meglio conosciuta come legge sui congedi parentali, l’istituto del congedo per la formazione come un valido strumento per la crescita professionale e culturale dei lavoratori.

La legge ha apportato sostanziali modifiche sul diritto alla formazione estendendo le tutele e le possibilità già previste. Infatti, restano immutate le disposizioni previste relative al diritto allo studio così come sono poste in evidenza nell’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, meglio conosciuto come lo Statuto dei lavoratori.

Permessi retribuiti e la legge 104/92

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che non ha diritto a permessi retribuiti la persona che presti assistenza al genitore portatore di handicap se questa non è continuativa, Sentenza del 22 aprile 2010 n. 9557.

L’assistenza deve essere espressa in forma continuativa e in via esclusiva, così come prevede la legge. Infatti, le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’articolo 19 della legge 53/2000, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.

Collegato lavoro, in Senato modifiche al decreto

La più importante organizzazione sindacale italiana, la CGIL, ha commentato negativamente le ultime modifiche apportate al testo ora fermo in commissione lavoro del Senato.

Ricordiamo che il collegato è ora in discussione al Senato in seguito all’approvazione da parte della commissione lavoro della Camera di importanti emendamenti che ne hanno modificato il testo.

Il segretario confederale della CGIL, Fulvio Fammoni, ha posto in evidenza, attraverso una sua dichiarazione, le modifiche apportate in commissione lavoro del Senato da parte della maggioranza di centro-destra.

Ora, secondo Fammoni, è possibile il licenziamento a voce per i lavoratori precari tanto che le modifiche apportate al testo confermano, sempre secondo il segretario confederale, la volontà di ridurre i diritti fondamentali dei lavoratori.

Lo statuto delle libertà

 Quarant’anni fa, il 20 maggio del 1970, venne promulgata la legge 300, meglio conosciuta come lo Statuto dei lavoratori.

La legge 300 rappresenta il punto di arrivo di un percorso pieno di difficoltà partito dal congresso di Napoli. L’allora segretario della CGIL Di Vittorio volle, nel III congresso nazionale del novembre 1952, formulare la richiesta di uno Statuto dei diritti della libertà e della dignità dei lavoratori nell’azienda riassunta in modo preciso dallo slogan “la costituzione nelle fabbriche”.

TFR e l’insolvenza del datore di lavoro

Può succedere, in situazioni di particolari crisi aziendali, che il lavoratore non riesce a percepire il trattamento di fine rapporto, o meglio conosciuto come TFR.

In questo caso il Legislatore, al fine di tutelare la parte debole del contratto, ha istituto il fondo di garanzia presso l’istituto nazionale della previdenza sociale, INPS, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto.

Ricordiamo che il trattamento di fine rapporto è previsto all’articolo 2120 del codice civile e ne ha diritto i lavoratori o i loro aventi diritto.

Inps attiva il nuovo servizio per la distribuzione dei voucher

Dal 17 maggio è disponibile il nuovo servizio, realizzato attraverso i tabaccai, di emissione e pagamento dei voucher per lavoro occasionale accessorio.

A questo proposito la Federazione Italiana Tabaccai (FIT) e l’Inps hanno stipulato un accordo che prevede l’attivazione del servizio di emissione e pagamento dei voucher presso i punti vendita affiliati.

In base a questo nuovo servizio, il datore di lavoro potrà acquistare i buoni lavoro INPS (voucher) e il lavoratore potrà incassarli. Infatti, mediante l’acquisizione del codice fiscale del datore di lavoro, il tabaccaio potrà provvedere all’emissione dei buoni lavoro, ovvero procedere al pagamento in contanti dell’importo netto valorizzato sugli stessi.

Disabili, ripartizione del fondo per il diritto al lavoro

Il Ministero del Lavoro ha stabilito, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

In effetti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 800/2008 della commissione, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2010, il Decreto InterMinisteriale del 4 febbraio 2010 che definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito dall’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificato dall’artico 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Proposta di legge della CGIL sulla rappresentanza sindacale

Rappresentanza, rappresentatività, referendum e validità degli accordi sono gli elementi essenziali della proposta di legge di iniziativa popolare che la CGIL sta promuovendo in ambito lavorativo attraverso una raccolta di firme.

La CGIL intende estendere il diritto di rappresentanza in tutte le realtà lavorative. In effetti, gli organismi rappresentativi, così come stabilito dagli accordi del 1993, possono essere formati solo nelle unità produttive del settore privato con più di 15 addetti.

La proposta di legge intende ampliare questa possibilità. Secondo il testo della CGIL, in ogni impresa i lavoratori hanno diritto di costituire una rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) attraverso una elezione libera e con metodo proporzionale. Per unità produttiva si intende ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo di un datore di lavoro.

La legge e lo stalking: l’ammonimento

Il reato di stalking è una novità per il nostro ordinamento giuridico. In effetti, il Parlamento, con la legge del 23 aprile 2009 n. 38,  ha convertito in legge  il decreto 11/2209 nel quale sono contenute norme volte a contrastare l’incremento dei fenomeni di violenza sessuale.

In realtà, nella legge approvata sono anche contenute norme di estrema novità giuridica  che definiscono, e ne danno una valenza penale, il fenomeno meglio conosciuto come stalking (atti  persecutori) e ne sanciscono gli aspetti repressive.

Di sicuro a noi di Gazzetta del Lavoro interessa il fenomeno con particolare riguardo all’ambiente lavorativo, ovvero tra datore di lavoro e lavoratore.