Inps, rimborso dei buoni lavoro cartacei per lavoro occasionale

L’Inps con il  messaggio n. 12082 del 04 maggio 2010 intende fornire alcune indicazioni relative alla regolamentazione del sistema di lavoro occasionale di tipo accessorio così come prevede l’articolo 70 del decreto n. 276/2003 e successive modifiche.

L’istituto previdenziale ha fornito diverse precisazioni sulle modalità di rimborso dei voucher cartacei non utilizzati dai committenti anche in considerazione delle richieste di rimborso di buoni lavoro cartacei già pervenute presso alcune sedi.

In particolare, nella circolare n. 81/2008 è stato previsto che su tutto il territorio nazionale l’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi dell’Inps.

L’obbligo assicurativo per i lavoratori utilizzati in progetti di formazione

L’Inail, con la circolare n. 18 del 30 aprile 2010,  ha fornito i necessari chiarimenti per l’obbligo assicurativo e premio Inail per i lavoratori sospesi dal lavoro e utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, così come prevede il decreto n. 49281 del 18/12/2009.

Il decreto stabilisce, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, che i datori di lavoro possono utilizzare i lavoratori sospesi in progetti di formazione o di riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa con l’apprendimento.

In particolare possono essere utilizzati i lavoratori che si trovano in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS) o quelli sospesi a seguito d stipula di contratti di solidarietà e destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga.

Le ingiurie verso il datore di lavoro non giustificano il licenziamento

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9422 del 21 aprile 2010, ha ribadito che in presenza di ingiurie verso il proprio datore di lavoro, il lavoratore non può essere licenziato senza che si proceda secondo i dettami dell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.

Non può essere invocata, da parte del datore di lavoro, la giusta causa, anche in presenza in minacce e ingiurie o di gravi insubordinazione tanto da ledere l’elemento della fiducia che vige in ogni rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro anche in presenza di questi elementi non può procedere, in maniera unilaterale, al licenziamento senza il necessario preventivo rispetto della procedura disciplinare appositamente prevista (articolo 7).

L’Articolo 18 e il Collegato Lavoro

 

Mentre la Camera ha approvato il nuovo Collegato Lavoro da più parti ritornano in vigore le osservazioni sull’eventuale modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che, secondo alcuni, sarebbe in sostanza aggirato.

La Cisl, seconda organizzazione sindacale in Italia, ha però fatto presente che il tema della riforma del processo del lavoro è una esigenza sentita da tutte le parti al fine di evitare, o almeno limitare il crescente accumulo dei contenziosi in tema di lavoro nelle sedi giudiziarie italiane.

La Cisl ha sempre ribadito, attraverso comunicati e osservazioni ufficiali, che occorre che si mantenga, sull’impianto originario del disegno di legge, immutate alcuni principi indispensabili e inderogabili.

Così, è necessario che la conciliazione e l’arbitrato sono un percorso parallelo a quello giudiziario che rimane pienamente agibile e disponibile e la scelta tra i due canali è volontaria per ogni lavoratore.

Collegato lavoro, approvato dalla Camera

Nella seduta del 29 aprile 2010 la Camera ha approvato il nuovo testo del Collegato Lavoro (C1441-quater-E) e, a questo punto, il testo passerà al Senato per la discussione e l’eventuale, anche se è scontata, approvazione.

Rispetto al testo presentato in aula è stato approvato un emendamento che modifica il terzo periodo del comma 9 dell’articolo 31 (conciliazione ed arbitrato): forse l’aspetto più controverso della legge.

Secondo il testo, in relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi inter-confederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il diritto di serrata

La nostra Costituzione prevede esplicitamente il diritto di sciopero, ma in nessuna parte si fa riferimento al diritto di serrata.

La serrata è uno strumento che permette al datore di lavoro di sospendere temporaneamente l’attività lavorativa con il rifiuto di ricevere e retribuire le prestazioni dei propri dipendenti.

I sindacati dei lavoratori hanno a disposizione il diritto di sciopero al fine di esercitare una pressione diretta sulla controparte per ottenere miglioramenti normativi ed economici, così, secondo le interpretazioni di taluni imprenditori, anche i sindacati dei datori di lavoro devono poter disporre di un analogo diritto.

Lavoratore disabile e il contratto a tempo determinato

La legge n. 68/1999 disciplina il rapporto di lavoro dei disabili assunti secondo l’istituto dell’obbligatorietà.

La predetta legge richiama le parti ad una corretta procedura del collocamento mirato.

Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso opportune analisi, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Danno da mobbing: la Suprema Corte ribadisce i parametri oggettivi

Nel nostro paese non esiste una legge organica contro il mobbing e il fenomeno viene individuato e ostacolato dagli organi giudiziari.

Non esiste poi una definizione precisa del fenomeno e la Corte di Cassazione in una recente sentenza, n. 7382 del 26 marzo 2010, ha  precisato, o ribadito, la sua posizione in materia.

Secondo la Corte per mobbing, riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile, deve intendersi una condotta non corretta nei confronti del lavoratore tenuta dal datore di lavoro, o del dirigente, protratta nel tempo e consistente in reiterati comportamenti ostili, che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l’emarginazione dei dipendente nell’ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell’equilibrio fisiopsichico e della personalità del medesimo.

Nuovi regolamenti per la tutela dei lavoratori in Europa

Dal 1° maggio 2010 entrano ufficialmente in vigore i nuovi regolamenti europei sulla sicurezza sociale.

Infatti, da quella data le norme relative alla sicurezza sociale di ciascun Paese saranno coordinate a livello europeo con l’obiettivo di tutelare meglio il diritto specifico di ciascun cittadino europeo.

In sostanza, parliamo del regolamento n. 883/2004 del 29 aprile 2004 (il cosiddetto regolamento di base) che sostituirà il regolamento 1408/71 attualmente in vigore, mentre il regolamento n. 988/2009 del 16 settembre 2009, oltre a modificare il regolamento di base, ne determina il contenuto dei relativi allegati.

In particolare, il regolamento n. 988/2009 intende essere il nuovo punto di riferimento in materia e consente l’effettivo esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone nell’Unione europea, oltre a rafforzare gli obblighi di cooperazione tra le amministrazioni in materia di sicurezza sociale.

Provincia di Bolzano: lavoro stagionale per mille extracomunitari

 E’ partita nella giornata di ieri, mercoledì 21 aprile 2010, la “campagna” nella Provincia Autonoma di Bolzano per le richieste di rilascio delle autorizzazioni riguardanti il lavoro stagionale per i cittadini extracomunitari. La procedura, in accordo con quanto dichiarato da Roberto Bizzo, assessore provinciale al lavoro, è stata digitalizzata al fine di permettere meno burocrazia ma anche più sicurezza e più velocità. La nuova procedura, in particolare, è stata presentata nella mattinata di ieri a Bolzano a fronte di una quota che, per la Provincia Autonoma, è pari a massime mille autorizzazioni. Helmuth Sinn, direttore della Ripartizione lavoro, ha comunque fatto presente che ci sono dei vincoli a livello locale da rispettare affinché possa essere ottenuta l’autorizzazione; nello specifico, oltre agli altri requisiti, tra cui quello relativo all’alloggio del cittadino per il lavoro stagionale, il soggetto extracomunitario deve aver maturato, negli ultimi tre anni, almeno una richiesta andata a buon fine di autorizzazione al lavoro nel nostro Paese.

In arrivo il Decreto Flussi 2010

Sono state definite dal Ministero dell’Interno le procedure on-line per i nulla osta per lavori stagionali e autonomi riferiti all’anno 2010.

Il governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2010, il D.P.C.M. del 1° aprile 2010 contenente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2010.

Per questa ragione dalle ore 08.00 del giorno 21 aprile 2010 e fino alle ore 24.00 del 31 dicembre dello stesso anno i datori di lavoro possono presentare le domande di nulla osta per lavoro stagionale previste dal Decreto Flussi 2010.

Certificati di malattia via telematica, primi chiarimenti Inps

Primi chiarimenti dal maggiore istituto previdenziale in merito alla nuova procedura per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia.

L’Inps, con la circolare n. 60 del 16 aprile 2010, fornisce all’utenza le prime informazioni in merito al nuovo servizio.

A partire dal 3 aprile 2010 i medici dipendenti del SSN, o in regime di convenzione, sono tenuti a trasmettere all’Inps il certificato di malattia del lavoratore rilasciandone copia cartacea all’interessato.

Con l’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, in attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni sono state introdotte disposizioni per la trasmissione telematica all’Inps dei certificati di malattia dei lavoratori del settore pubblico.

Congedi parentali, in arrivo nuova direttiva europea

Il 18 marzo scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il testo della nuova Direttiva europea sui congedi parentali (Direttiva n. 2010/18/EU dell’8/3/2010).

La nuova direttiva intende migliorare la legislazione comunitaria vigente in tema di protezione della maternità e congedo parentale.

Non solo, la Commissione suggerisce di valutare la possibilità di introdurre nuove forme di congedo per ragioni familiari, quali il congedo di paternità, il congedo in caso di adozione e il congedo per cure prestate ai familiari.

La Direttiva stabilisce che il congedo parentale è concesso per un periodo minimo di quattro mesi e, per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne, andrebbe previsto, in linea di principio, in forma non trasferibile.

Il lavoro accessorio nell’ambito delle imprese agricole

Il tema è abbastanza interessante e nel contempo controverso tanto che la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana ha ritenuto di coinvolgere la Direzione Generale per le Attività Ispettive del Ministero del Lavoro al fine di chiarire l’interpretazione dei commi 148 e 149 dell’ultima Legge Finanziaria 2010 (Legge 191/2009) a due casi concreti.

Ricordiamo che la legge 191/2009 ha modificato l’articolo 70 del decreto n. 276/2003.

La confederazione, mediate una precisa istanza, ha posto in evidenza, alla Direzione Generale, l’eventuale applicabilità per i percettori di integrazioni salariali o di sostegno al reddito della norma ex articolo 70 al fine di svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio in favore di imprese agricole. Inoltre, si è anche messo in evidenza se le stesse possano fruire di prestazioni di lavoro accessorio svolte da lavoratori con contratto a tempo parziale (part time).