L’Inps con il messaggio n. 12082 del 04 maggio 2010 intende fornire alcune indicazioni relative alla regolamentazione del sistema di lavoro occasionale di tipo accessorio così come prevede l’articolo 70 del decreto n. 276/2003 e successive modifiche.
L’istituto previdenziale ha fornito diverse precisazioni sulle modalità di rimborso dei voucher cartacei non utilizzati dai committenti anche in considerazione delle richieste di rimborso di buoni lavoro cartacei già pervenute presso alcune sedi.
In particolare, nella circolare n. 81/2008 è stato previsto che su tutto il territorio nazionale l’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi dell’Inps.