La Corte di Cassazione è intervenuta ribadenso, attraverso la sentenza n. 35412 del 29 settembre 2011 della IV sezione penale, che il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, per i lavori all’interno dell’azienda committente, non può limitarsi a prendere in considerazione unicamente il documento di valutazione di rischi predisposto del committente ma è tenuto a fare ben altro; in effetti, non può esimersi ad una verifica tecnica sul luogo di lavoro in cui si svolge l’appalto.