Il Ministero del lavoro ha disposto una nuova serie di chiarimenti per usufruire dei tirocini formativi. In particolare, a seguito della circolare n. 24 dello scorso 12 settembre, ha posto in evidenza che non è possibile attivare tirocini formativi in favore di disoccupati/inoccupati stranieri richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale (sussidiaria, umanitaria e rifugiati) nonché nei confronti di tutti gli immigrati o solo di quelli previsti dal decreto flussi. Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali conferma questa interpretazione perché così dispone l’articolo 11 della legge n. 148/2011.