Novità sull’interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la lettera circolare prot. n. 32/7247/14.01.05.01 del 29 marzo 2012, con la quale intende fornire istruzioni operative in merito alla competenza per l’emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro nel caso di “gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”. La circolare intende rispondere alla modifica introdotta all’articolo 17 del decreto legislativo 151/2001 da parte dell’articolo 15 del Decreto Legge n. 5/2012, il cosiddetto decreto sulle semplificazioni, che ha assegnato alle Aziende Sanitarie Locali la relativa competenza (togliendola alle Direzioni Territoriali del Lavoro) a far data dal 1° aprile 2012.

Così come pone in evidenza il Ministero, la modifica legislativa prevede che le Aziende sanitarie Locali autorizzino l’astensione dal lavoro “con le modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”, cosa che non è, allo stato attuale, ancora avvenuta.

Inps, le modifiche introdotte al Testo Unico maternità e paternità

L’Inps, con la circolare n. 139 dello scorso 27 ottobre 2011, ha reso noto le modifiche introdotte al Testo unico maternità e paternità secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. In effetti, il citato decreto stabilisce modifiche agli articoli 16 e 45 del Testo Unico per la tutela e sostegno della maternità e della paternità, ossia il decreto legislativo 151/2011.

In particolare, le modifiche introdotte si riferiscono alla disciplina del congedo di maternità in caso di interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno nonché in caso di decesso del nato al momento della nascita o nei periodi di congedo post partum (art. 16 Testo unico) in riferimento all’articolo 2 del decreto legislativo n. 119/2011 e dei riposi giornalieri “per allattamento” in caso di adozione e affidamento (art. 45 Testo unico), articolo 8 del decreto legislativo n. 119/2011.

Inpdap, chiarimenti sui riposi giornalieri

L’Inpdap, l’ente previdenziale del settore pubblico, ha deciso di offrire alcuni chiarimenti in merito ai riposi giornalieri usufruibili dal padre ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 151/2001. In effetti, l’ente pubblico, con la nota operativa n. 23 dello scorso 13 ottobre 2011, informa la propria utenza di essersi adeguato alla sentenza n. 4293/2008 del Consiglio di Stato che ha dedotto, in via estensiva, che per quanto attiene ai riposi giornalieri previsti dall’articolo 39 del D.L.vo n. 151/2001, questi possono essere fruiti anche dai lavoratori padri (art. 40) anche nel caso di madre casalinga.

Inps, chiarimenti sul congedo parentale in rapporto alle ferie

In arrivo dall’Inps nuovi chiarimenti su un tema di estrema importanza e lo fa con il messaggio n. 19772 dello scorso 18 ottobre 2011: le precisione dell’Inps chiariscono alcuni criteri di computo e indennizzo del congedo parentale previsto dagli articoli 32 e successivi dal decreto 151/2001, in modo particolare alle ipotesi nelle quali il congedo risulti inframmezzato da ferie, malattia o assenze ad altro titolo.

Il messaggio n. 19772 rappresenta la naturale evoluzione di un precedente messaggio, il n. 28379, emesso nello stesso mese di ottobre ma nell’anno 2006.

Modifiche alla legge 104/92

 L’articolo 4 dello schema per il riordino dei permessi modifica il comma 2 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001.

Il nuovo dettato impone che la fruizione dei congedi, ex articolo 33 della legge n. 104/1992, è riconosciuto in alternativa alla previsione contenuta al comma 1 (due ore di riposo giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con grave handicap) ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa.

Lavoro, il rientro della lavoratrice dipendente

L’articolo 2 del decreto legislativo per il riordino dei congedi, aspettative e permessi predisposto dal governo incide sulle disposizioni inerenti agli aspetti di flessibilità sul congedo di maternità influendo sui criteri previsti, come tra l’altro il 3 e il 4, sugli articoli 20, 33 e 42 del decreto legislativo n.151/01 sul Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

A questo proposito l’articolo 2 interviene direttamente sul disposto dell’articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di flessibilità del congedo di maternità.

Inps, il congedo straordinario per gli iscritti Inpgi

L’Istituto previdenziale del settore privato, l’Inps, ha comunicato, messaggio n. 12440 dell’8 giugno 2011, le diverse modalità operative ai fini dell’erogazione dell’indennità economica corrisposta per i riposi e permessi per i figli con handicap grave a favore dei giornalisti iscritti all’ente previdenziale di categoria, l’Inpgi.

Ricordiamo che l’Inps, in base al nuovo orientamento voluto dal nostro ordinamento – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 17/2011 – è l’ente preposto ad una serie di erogazioni di natura assistenziale e sociale indipendentemente dall’iscrizione del lavoratore.

Inps, in arrivo i nuovi moduli per la 104/92

L’Inps, attraverso il messaggio n. 12000 del 1° giugno 2011, ha fatto sapere che sono disponibili i nuovi modelli per i permessi ex lege 104/92 e per congedo straordinario.

I nuovi moduli, che tra l’altro sono disponibili alla sezione modulistica del sito istituzionale dell’Ente previdenziale, tengono conto delle novità normative intervenute in materia.

Infatti, la legge prevede, in riferimento al congedo straordinario di cui all’ex art. 42 del decreto legislativo 151/2001, che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o anche, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità (legge n. 104/1992) accertata da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33 della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Lavorare con gli enti locali nei lavori socialmente utili

I lavori socialmente utili possono essere utilizzati per offrire occasioni di reddito e opportunità ai percettori di ammortizzatori sociali –  ovvero coloro che riscuotono indennità legate all’istituto della cassa integrazione straordinaria, disoccupazione o mobilità – anche se, poi,  l’impiego non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

Questa particolarità pone in evidenza una mancanza di garanzie puntuali in fatto di diritto del lavoro; in effetti, l’assenza di un contratto di lavoro non permette di disporre di uno strumento che indichi in maniera precisa e chiara i diversi obblighi contrattuali delle parti stipulanti.

Ministero del lavoro, interpello per astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva fornisce risposta, attraverso l’interpello n. 17 del 2011, al quesito su indennità economica e contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto n. 151/2001.

La AGIDAE, Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica, ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti in merito alla erogazione dell’indennità economica ed al versamento della contribuzione figurativa relativi  ai periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario.

Il Ministero ricorda che i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario sono concessi ai soggetti tassativamente indicati dal Legislatore, al fine di prestare assistenza a  soggetti con handicap in situazione di gravità  di cui all’articolo  3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Ministero del Lavoro, per il congedo di maternità è vincolante il parere del medico

 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la nota prot. 15/V/0006165/14.01.05.01 del 16 marzo 2011, ha fornito alcuni chiarimento in merito ad un quesito proposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia a proposito della proroga del congedo per maternità e del parere medico della ASL con il conseguente provvedimento di interdizione emanato dalle Direzioni provinciali del lavoro.

Come chiarito dal Ministero, l’astensione anticipata e prorogata per maternità, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 151/2001, è già dettagliatamente disciplinata dall’articolo 17, commi 2, 3 e 4 del medesimo decreto.

Inps, rivalutazione assegno familiare

In base al comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in G.U. n. 48 del 28 febbraio 2011 si informa che sono state rivalutate per l’anno 2011 gli importi dell’assegno al nucleo familiare.

Si ricorda che, con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, è concesso un assegno familiare.

L’assegno è riparametrato sulla base della scala di equivalenza tenendo anche conto delle maggiorazioni previste. L’importo in misura intera dell’assegno al nucleo familiare, spettante per tredici mensilità, è per il 2011 pari a 131,87 euro mensili.

Inps, chiarimenti per lavoratrici assenti per maternità

L’Inps, con messaggio n. 1382 del 20 gennaio del 2011, ha voluto fornire diversi chiarimenti a proposito dello sgravio contributivo finalizzato alla sostituzione di lavoratrici assenti per maternità.

Ricordiamo che lo sgravio è concesso alle imprese che occupano fino a 19 unità nel caso in cui sostituiscano, con contratto a termine, la lavoratrice assente.

In effetti, la norma a cui ci si riferisce è contenuta nell’articolo 4, comma 3, del decreto 151/2001 dove, in particolare, si prevede che le assunzioni in sostituzione possono avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

Per i rapporti di lavoro instaurati in aziende con meno di venti dipendenti, il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone uno sgravio contributivo nella misura del 50% della contribuzione dovuta per la persona assunta.

Nuove istruzioni ministeriali per vigilanza ambienti di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la circolare n. 42 del 9 dicembre 2010 pone in evidenza alcune istruzioni in materia di vigilanza in ambienti di lavoro.

Il luogo di lavoro è certamente una micro-area da tutelare al fine di evitare il manifestarsi di situazioni insalubri. Per questa ragione occorre intervenire in modo diretto attraverso direttive e indicazioni di massima, così come la recente circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In effetti,  con questa circolare il Ministero ha posto in evidenza la necessità di rafforzare il controllo di appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia in aree confinate, o appalti che espongono al rischio di asfissia od intossicazione per esposizione a gas nocivi o ad esalazioni.