La tutela del licenziamento delle lavoratrici madri

Il nostro ordinamento protegge la funzione familiare della donna e per questo motivo ha predisposto una serie di tutele dal licenziamento durante la maternità.

In effetti, a questo riguardo le disposizioni legislative sono diverse.

Possiamo, a questo riguardo, ricordare il decreto n. 198 del 2006 o il decreto n. 151 del 2001 che vietano l’inserimento di particolari clausole nel contratto di lavoro quali il nubilato o il licenziamento in prossimità di tali eventi.

Il legislatore prevede delle eccezioni per le giustificazioni tipiche ed espressamente richieste dalle norme con onere della prova a carico del datore di lavoro.

Per questa ragione il datore di lavoro non può licenziare la lavoratrice nell’inizio del  periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il libero professionista e il congedo di paternità

La Corte Costituzionale non ha lasciato ombre: il padre che esercita la libera professione non può usufruire dell’indennità di maternità in luogo della madre.

In questo modo, la Suprema corte ha ritenuto non ammissibile la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di Appello di Firenze e di Venezia in merito ad un dubbio interpretativo dell’articolo 70 del decreto 151/2001.

In effetti, secondo la formulazione della norma non si prevede il diritto del padre che esercita una libera professione a percepire l’indennità di maternità al posto della madre.

Congedo di maternità per le lavoratrici a progetto

Dopo aver puntualizzato le tutele economiche a favore delle lavoratrici a progetto, ora cerchiamo di chiarire meglio il congedo di maternità previsto per la lavoratrice in questione.

In effetti, a seguito della decisione del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, che ha reso esecutiva, con decreto del 13 luglio 2007, l’estensione delle tutele di cui agli articoli 16, 17 e 22 del decreto n. 151/2001 a favore dei lavoratori a progetto e delle categorie assimilate, il maggiore istituto previdenziale italiano è intervenuto nella materia al fine di chiarire la sua posizione a riguardo.

In effetti, l’Inps ha puntualizzato, con la circolare n. 64 del 13 maggio 2010, i principi e le modalità di calcolo della contribuzione figurativa a favore, per l’appunto, dei lavoratori a progetto.

Il congedo per i figli obbligatorio anche per papà

Probabili modifiche in arrivo al testo unico sui congedi parentali; in effetti, è stato inserito nell’agenda dei lavori della Commissione Lavoro della Camera l’esame della proposta di legge di iniziativa PDL sulle modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 concernenti il sostegno alla maternità e l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

In realtà, oltre alla proposta di legge di iniziativa PDL esistono almeno altre quattro differenti iniziative in questo senso.

L’obiettivo del lavoro in Commissione è di riuscire a produrre un testo unico condivisibile da tutti; in effetti, insieme alla proposta Saltamartini con relatore Moffa del PDL, esistono a anche le proposte di Mosca, Brugger, Caparini, Calabria e Jannone.

Congedo parentale e inizio nuova attività di lavoro

Sono stati sollevati diversi dubbi in merito alla riconoscibilità o meno del diritto all’indennità per congedo parentale (come previsto agli articoli 32 e seguenti del D.Lgs.151/2001) in favore di lavoratori dipendenti che, durante la fruizione del congedo stesso, intraprendono una nuova attività lavorativa.

Il congedo parentale risponde ad una esigenze basilare: assicurare al genitore lavoratore un periodo di assenza dal lavoro finalizzato alla cura del bambino.

Stando alle indicazioni del Ministero del Lavoro, il suddetto periodo non può essere utilizzato dal lavoratore per intraprendere una nuova attività lavorativa che, se fosse consentita, finirebbe col sottrarre il lavoratore dalla specifica responsabilità familiare.

L’Inps, in riferimento alle indicazioni ministeriali, ha reso noto le sue osservazioni in proposito.

Inps, chiarimenti per assegno di maternità

Il primario istituto previdenziale italiano, l’Inps, con la circolare n. 62 del 29 aprile 2010 fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni sulle prestazioni economiche durante la maternità.

L’Inps ha ribadito che il congedo di maternità, previsto agli artt. 16 e 17 del D.Lgs.151/2001 (T.U. maternità/paternità), è stato esteso anche in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata (vedi circolare n. 137/2007 e messaggio del 27.03.2008 n. 7040) in questo modo sono estese le stesse provvidenze previste per le lavoratrici dipendenti.

Modifiche alla legge 104 per portatori di handicap

Il collegato al lavoro ha modificato la disciplina sui permessi per l’assistenza ai portatori di handicap; infatti, l’articolo 33 della legge 104/1992 è stato modificato dall’articolo 24 del DDL 1167-B.

Il Legislatore ha apportato alcune modifiche per l’assistenza  ai portatori di handicap in situazione di gravità e le variazioni introdotte riguardano tutti i dipendenti a prescindere dal contratto di lavoro stipulato.

Il permesso di 3 giorni mensili retribuiti e coperti da contributi per assistere un familiare, non ricoverato a tempo pieno, spetta solo ai parenti ed affini entro il 2° grado o fino al 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia compiuto i 65 anni o sia affetto da  patologie invalidanti o sia deceduto.

L’INPS e il congedo al padre se la madre è casalinga

 Sembrano non placarsi le interpretazioni dell’art. 40 del Dlgs 151/2001 in riferimento al congedo di maternità e di paternità.

Infatti, l’istituto previdenziale ha emesso una nuova circolare che chiarisce alcuni aspetti sul congedo di paternità in caso di madre casalinga.

In un nostro precedente post avevamo messo in evidenza i contenuti più importanti della circolare INPS n. 112 del 15.10.09 che intendeva recepire la sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, sezione VI) in merito all’applicazione dell’art. 40 del decreto legislativo n. 151/2001.

Nel contempo, le Dir. Gen. Della Tutela delle Condizioni di Lavoro e per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con la circolare C/2009 del 16.11.2009 (prot. 15/V/0019605/14.01.05.02) ha ritenuto che la richiesta dell’Inps, in base alla circolare 112, di produrre documenti attestanti l’effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio non appare supportata da alcuna disposizione normativa.

Il Tribunale di Firenze estende il congedo di paternità

 Importante sentenza del Tribunale di Firenze, sezione lavoro con presidente Giampaolo Muntoni, che estende la norma dell’astensione del congedo di paternità anche nei due mesi precedenti il parto.

Questa è una novità importante che rafforza le tutele previste per la famiglia nel settore delicato dell’assistenza ai figli.

In questo modo il padre, oltre a poter astenersi dall’attività lavorativa nei tre mesi successivi al parto con l’80% dello stipendio, ha la possibilità, in base ad una reciprocità nel trattamento dei diritti che il giudice di Firenze ha riconosciuto, di estendere il suo diritto all’assistenza anche nel periodo precedente.

La maternità al papà se la mamma è casalinga

 L’istituto previdenziale ha accolto la sentenza del Consiglio di Stato (n. 4293 del 09.09.2008, Sezione VI) che ha esteso la norma dei riposi giornalieri anche al padre anche nel caso in cui la madre è casalinga e risulti impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato. A questo scopo la madre casalinga è considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”.

L’INPS con la circolare n. 112 del 15.10.09 illustra gli orientamenti che l’utenza e le strutture territoriali devono seguire circa i riposi giornalieri previsti dall’art. 40 del decreto legislativo n.151/2001. Con la predetta circolare l’istituto previdenziale in sostanza recepisce la sentenza del Consiglio di Stato.