Il nostro istituto per la prevenzione infortuni ha diffuso le procedure per la verifica periodica delle attrezzature da lavoro. In particolare, l’Inail ricorda che le aziende dovrebbero riesaminare e revisionare, anche in base all’esperienza acquisita, le sue procedure, ma in particolare dopo che si è verificata un’emergenza.
dlgs 81/08
Parte la campagna informativa di prevenzione sulle malattie professionali
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato l’avvio il 4 giugno la Campagna informativa di prevenzione sulle malattie professionali promossa dall’Inail, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome insieme al Ministero del Lavoro e in collaborazione con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei datori di lavoro.
La nuova campagna informativa si muove all’interno del Piano nazionale di prevenzione sulle malattie professionali e punta ad innalzare i livelli di prevenzione sul lavoro favorendo una ampia acquisizione di conoscenze e una maggiore consapevolezza dei rischi, con l’obiettivo di incidere sui comportamenti quotidiani di tutti.
Proroga al 31 ottobre 2013 i termini per la protezione dei rischi elettromagnetici
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 101 del 24 aprile 2012, è stata pubblicata la Direttiva n. 2012/11/UE che proroga il termine di cui all’articolo 1, comma 13, della direttiva 2004/40/CE, al 31 ottobre 2013.
Ne consegue che – per quanto disposto dall’articolo 306, comma 3, primo comma, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni – il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Capo IV del Titolo VIII del “Testo Unico” è fissato al 31 ottobre 2013, in luogo del precedente (30 aprile 2012), individuato dall’originario termine di direttiva.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel Rapporto in materia previdenziale
Il recente Rapporto presentato dal Ministero del Lavoro offre alcuni spunti di riflessione per quanto riguarda il fenomeno prevenzionistico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In effetti, dai dati emersi si rileva un calo del numero delle violazioni pari al – 16% che è riconducibile, secondo l’avviso del Ministero, a due fattori: da un lato alla ricaduta della nota crisi economica nel settore edile anche in termini di riduzione dell’apertura dei cantieri e dall’altro lato alla diminuzione delle risorse ispettive con profilo tecnico.
In particolare, in relazione alla sanzioni contestate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento al titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, si registra sostanzialmente invariato il numero delle violazioni di carattere prevenzionistico che, come noto, rappresentano la maggioranza degli incidenti mortali: ben il 44% delle violazioni riscontrate nel settore edile sono costituite da cadute dall’alto.
Sicurezza sul lavoro, aperto un procedimento a carico dell’Italia
La Commissione europea ha deciso di aprire un procedimento di infrazione contro l’Italia colpevole di non rispettare le direttive europee in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo particolare sulle ultime modifiche al Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e proprio nella parte riformata dal decreto Sacconi il 3 agosto 2009.
In effetti, la Commissione europea non è del tutto convinta che, stando alle dichiarazioni del ministro Sacconi, il correttivo del 2009 ha stralciato la norma salva manager, ossia quella particolare norma che deresponsabilizza i datori di lavoro nel caso di incidente. In realtà, sempre per l’organismo europeo, la norma in questione è mimetizzata all’interno di una ragnatela di articoli e commi non di facile lettura.
Inail, la situazione sullo stress da lavoro correlato
L’Inail ha deciso di fare il punto della situazione sul rischio da stress correlato e agli strumenti operativi che l’Istituto mette a disposizione al fine di valutare la nuova problematica che ogni datore di lavoro deve adempiere.
Lo stress da lavoro correlato è oggi considerato un rischio che deve potere essere evidenziato, monitorato e gestito attraverso opportune strategie di prevenzione. Non solo, la nuova problematica è stata recepita dal Testo unico sulla sicurezza, ossia il decreto 81/2008, in seguito ad una valutazione nel quadro europeo con l’Accordo dell’8 ottobre 2004.
Infatti, per gli effetti dell’articolo 28 del Testo unico è il datore di lavoro che deve, predisponendo il documento di valutazione dei rischi, includere anche lo stress lavoro-correlato, che può causare disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale.
Inail, la prevenzione e la differenza di genere
Il 22 settembre a Firenze è stato presentato un progetto, intitolato come “Salute e sicurezza, una questione anche di genere”, finalizzato a definire un nuovo modello di prevenzione contro i rischi professionali in grado di tenere conto della differenza di genere presentato dal presidente del Cug, ossia il Comitato unico di garanzia, Antonella Cenci.
Con questa iniziativa l’Inail intende dare una risposta all’esigenza manifestata dall’articolo 28 della decreto 81/2008; infatti, per Nenci
Un riconoscimento che è obbligo di legge. Finora il lavoratore è sempre stato considerato in maniera neutrale, come una persona media generalmente di sesso maschile. Con l’articolo 28 del decreto 81/2008, il rischio di genere è entrato nella normativa. Quindi adesso è un obbligo di legge individuare le differenze nell’esposizione ai rischi
Il ruolo del medico in fatto di sicurezza sul lavoro
La Sezione Penale del Tribunale di Pisa ha recentemente contribuito a chiarire la figura del medico competente in merito alla valutazione dei rischi sul lavoro.
In effetti, il Tribunale, con sentenza n. 399 del 27 aprile 2011, ha condannato il medico per non aver collaborato in modo attivo nella valutazione dei rischi sul luogo di lavoro incorrendo ad una violazione del decreto legislativo 81/2008.
Ricordiamo che il decreto legisaltivo prevede espressamente diversi obblighi a carico del medico: dal disposto si apprende, all’articolo 25, che il medico collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Il POS e lo stress da lavoro correlato
Il POS, o il Piano Operativo di Sicurezza, è un documento obbligatorio importante e necessario che serve per identificare tutti i pericoli, anche potenziali, presenti sul posto di lavoro.
Da più parti si evidenza la necessità, in special modo dagli organi di vigilanza, di redigere questi piani in modo più preciso e puntuale identificando i possibili rischi presenti; in effetti, i coordinatori e gli organi di vigilanza preposti a questi compiti si trovano sempre più spesso ad esaminare documenti con sostanziali incongruenze che dovrebbero essere colmate.
Attrezzature di lavoro, al via i controlli
A breve saranno attivati i controlli, così come prevede il decreto ministeriale previsto dall’articolo 71 del decreto n. 81/2008, che riguarderanno l’attrezzatura utilizzata dai lavoratori subordinati sul posto di lavoro.
Il decreto 81/2008 prevede esplicitamente che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di legge idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
Sicurezza sul lavoro, le riunioni periodiche
Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 pone in essere diversi adempimenti al fine di garantire la sicurezza sul lavoro e, tra questi, di certo non possono mancare le riunioni periodiche.
In effetti, nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, se nominato, e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Sicurezza sul lavoro, la formazione del datore di lavoro
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’Allegato 2 del decreto legislativo n. 81/2008, come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 106/2009, dandone preventiva informazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni previste dal sopracitato decreto.
Questa possibilità è concessa ricorrendo ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al fine di stabilire i contenuti e le articolazioni dei corsi di formazione di datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Inail, al via la formazione ex articolo 11 decreto 81/2008
È stato siglato l’accordo per il finanziamento di progetti formativi nell’ambito del decreto 81/2008 per le piccole, medie e microimprese che permette di attribuire le risorse per la campagna nazionale di formazione già precedentemente definita grazie all’accordo fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro; in sostanza, l’accordo intende offrire dei strumenti formativi a imprese che, per la loro peculiarità, non dispongono di risorse e nemmeno di strutture proprie.
In base all’accordo sono stati individuati, come soggetti beneficiari, i datori di lavoro e i lavoratori che siano in possesso di specifici criteri.
Rientrano, infatti, come beneficiari del presente accordo i datori di lavoro delle piccole, medie e microimprese e i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2038 del codice civile così come i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti, compresi anche quelli stagionali delle piccole e medie imprese, e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Lo Statuto dei lavoratori e il decreto correttivo 106/09
Le modifiche apportate dal DLgs 106/09 al DLgs 81/08 sono diverse e di varia natura. In particolare, uno dei punti di maggiore attenzione sindacale è certamente quello coinvolge l’aspetto della sorveglianza sanitaria.
In effetti, l’articolo 26 comma 2 modifica l’articolo 41 comma 3 del decreto 81/08, ovvero sulla visita medica preassuntiva che, secondo i pareri di diversi esperti del settore, si porrebbe in contrasto con lo Statuto dei lavoratori.
In effetti, il decreto 106/09, oltre alla possibilità per le aziende di effettuare le visite mediche anche in fase preassuntiva, introduce una modifica anche per i casi in cui un lavoratore risulta inidoneo rispetto alla sua mansione originaria.
Il dettato originale della disposizione, decreto 81, prevede che il datore di lavoro in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, (inidoneità) attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.