La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un interpello della UGL Trasporti che chiedeva il parere all’interpretazione degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 185/2005, concernente il diritto al periodo annuale di ferie e ai riposi in favore del personale di volo dell’aviazione civile.
Infatti, l’articolo 4 prevede il diritto a ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati, il cui periodo non può essere sostituito da un’indennità economica, salvo che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro mentre la disposizione successiva prevede anche il diritto a giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva nella misura di almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario e comunque di almeno 96 giorni locali per ciascun anno di calendario, che possono comprendere eventuali periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente.