Ministero del lavoro, chiarimenti sul riposo settimanale

Interessante risposta da parte della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante interpello n. 26 del 27 giugno 2011, in merito alla disciplina dei riposi settimanali di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 66/2003 chiesto dall’associazione dei datori di lavoro, ovvero Confindustria.

Il decreto in esame fissa alcuni criteri di base; in effetti, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7 il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.

Parlamento, chiarito il trattamento per il 17 marzo

 E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 92 del 21 aprile 2011 la legge di conversione n. 47, con modificazioni, del decreto legge n. 5 del 22 febbraio 2011 (presente in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 44 del 23 febbraio 2011) con il quale era stato dichiarato festivo a tutti gli effetti il 17 marzo.

La legge pone in essere una netta distinzione tra il lavoro privato e pubblico; in effetti, per il segmento privato si riconferma che la festività soppressa del 4 novembre, articolo 1 della citata legge di conversione, o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977 n. 54, non si applicano ad una di queste questo particolare trattamento ma, in sostituzione e solo per il 2011, alla festa nazionale per il 150º anniversario dell’Unita’ d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

Consiglio di Stato, periodo di comporto e richiesta di conservazione del posto di lavoro

 Con sentenza del 16 marzo 2011 n. 1608, la V Sezione del Consiglio di Stato afferma che una volta esaurito il periodo di comporto per assenza per malattia e, senza che il lavoratore faccia ulteriore esplicita richiesta di conservazione del posto di lavoro, quest’ultimo può essere licenziato. In effetti, è questo l’iter conclusivo del procedimento amministrativo del Consiglio di Stato in merito alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione comunale di Udine nei confronti di un suo dipendente.

Nel dibattimento è emerso che il lavoratore alle dipendenze del comune non ha mai avanzato richiesta di poter fruire di un ulteriore prolungamento del periodo di assenza per malattia, come previsto dal secondo comma dell’art. 21 del Contratto Nazionale di Lavoro, ovvero superato il periodo previsto (18 mesi) al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo in casi particolarmente gravi.

La festività del 17 marzo e i dipendenti pubblici

Un vero affare per il governo che intende festeggiare il 150esimo dell’Unità d’Italia con i soldi dei contribuenti, in particolare i dipendenti pubblici ci rimetteranno per ricordare il prossimo 17 marzo un giorno di ferie.

La posizione della pubblica amministrazione è chiara e lo precisa con la nota della Funzione Pubblica con la Relazione Tecnica al DDL di conversione (A.S. n. 2569) del decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5.

Nella nota si ribadisce che il decreto-legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e constatato che, pur se risulta aggiunto, per l’anno in corso, un giorno festivo al calendario, non aumenta il numero complessivo delle giornate di astensione dal lavoro, così come fissate dalla legge 27 maggio 1949 n. 269, in quanto nell’anno 2011 cadono di domenica le festività del 1° maggio e del 25 dicembre.

Il governo e la festa nazionale del 17 marzo 2011

Il governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2011, il Decreto Legge 22 febbraio 2011 n. 5 con il quale, limitatamente all’anno 2011, considera festivo il giorno 17 marzo 2011.

Il Consiglio dei Ministri, rispetto alla seduta del 28 gennaio del 2011 dove aveva precisato gli effetti civili che derivavano dalla predetta festività, in particolare era stato comunicato

Poiché tale qualificazione comporta l’implicita ed eccezionale inclusione della ricorrenza fra quelle ordinariamente festive, il Consiglio ha ritenuto obbligatorio di conseguenza (e solo per quest’anno) estendere alla giornata del 17.3.2011 le regole in materia di orario festivo, limitazioni su determinati atti giuridici, disciplina che regola l’imbandieramento, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza

La festa del 17 marzo, decisione ufficiale

 Dopo diverse critiche da parte di Confindustria, ovvero l’associazione dei datori di lavoro, e da diversi esponenti del governo si è giunti finalmente alla decisione finale varando il decreto con il quale si decide ufficialmente che il prossimo 17 marzo è festa nazionale a tutti gli effetti civili.

Il governo, con una vera decisione salomonica, riconosce l’esigenza del mondo dell’industria e, allo scopo di evitare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private e per il solo anno 2011, gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150.mo anniversario dell’Unità d’Italia.

Fiat, Mirafiori come Pomigliano

Si ferma il negoziato alla Fiat di Mirafiori e lo schieramento sindacale si mostra compatto.

In effetti, è fortemente critico della posizione della Fiat il segretario nazionale FIM CISL, Bruno Vitali,  che segue il negoziato in prima persona. In effetti, per Bruno Vitali

L’azienda ha fatto un passo indietro perchè ha tolto ogni riferimento al contratto nazionale dei metalmeccanici. Abbiamo fatto delle osservazioni per migliorare il testo proposto dall’azienda in particolare su orari e assenteismo, aspettiamo le risposte

La direzione aziendale chiede a gran voce un nuovo contratto di lavoro che dovrà ricalcare, nella sostanza, il testo già approvato per Pomigliano.

Il congedo straordinario retribuito

La lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto ad usufruire del congedo straordinario della durata di due anni, così come prevede l’articolo articolo 4 della legge dell’8 marzo del 2000 n. 53 e dell’art. 42 comma 5 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26.3.2001 n. 151.

Il congedo della durata dei due anni si deve intendere complessivo nell’arco della vita lavorativa, utilizzabile in modo continuativo e frazionato, ed è fruibile per assistere un familiare portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92.

Il congedo costituisce il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave.

Il ruolo della donna nel lavoro

Il Parlamento europeo lo scorso 7 settembre ha votato una risoluzione in cui chiede agli statti membri più risorse alle politiche sociali in favore delle donne.

In particolare, la mozione chiede l’istituzione di ferie retribuite aggiuntive a quelle di malattia o maternità attualmente previste e speciali agevolazioni lavorative e previdenziali per le dipendenti con a carico uno o più anziani.

In sostanza l’organismo europeo chiede scelte coraggiose ai governi dei singoli Paesi per approntare politiche serie che tengano conto del rapido processo di invecchiamento della popolazione e che portano a carico delle donne a oneri maggiori per la cura dei familiari anziani.

La busta paga, la checklist dei controlli

Avevamo già scritto che la busta paga ha validità giuridica e assume valore di prova di fronte all’autorità giudiziaria per difendere la corretta interpretazione delle norme lavorative fissate dalla contrattazione articolata.

Per questa ragione diventa importante saper verificare la correttezza dei dati inseriti. Anche se il dettaglio di ciascuna voce può aver senso per un esperto, consulente del lavoro o sindacalista, il lavoratore deve essere in grado di effettuare delle analisi in modo veloce e mirato.

Posto di lavoro: la paura di perderlo dopo le ferie

 Non sono pochi nel nostro Paese i lavoratori che, al ritorno dalle ferie, magari dopo un paio di settimane di relax, sono presi letteralmente dalla paura di trovare l’impresa chiusa, o di vedersi recapitata entro il mese di settembre una lettera di licenziamento. D’altronde dopo la pesante crisi degli ultimi due anni in Italia ci sono ancora tantissime imprese, specie quelle medie e piccole, che si stanno leccando le ferite e che, anche per effetto di una crisi di liquidità dovuta a tanti fattori, letteralmente annaspano nell’attesa che l’economia riparta di slancio e con essa anche gli ordinativi e le commesse. Ebbene, al riguardo la Camera di Commercio di Monza e Brianza, avvalendosi della collaborazione di Digicamere, ha effettuato un’indagine dal titolo “I consumi e le famiglie brianzole e lombarde: Famiglie e fiducia in uscita dalla crisi“; l’indagine, nello specifico, è stata realizzata sul territorio della Lombardia andando ad intervistare telefonicamente, con un questionario strutturato, 900 persone che nel nucleo familiare hanno di norma la responsabilità di effettuare gli acquisti.

Il diritto alle ferie per gli apprendisti e i detenuti

Le ferie è un diritto sancito e ribadito da diverse disposizioni di legge. Esistono particolari categorie di lavoratori che per la loro particolare posizione sociale godono di disposizioni differenti.

Per l’apprendista maggiorenne valgono, in base all’articolo 2 del decreto n. 66/2003, le regole generali in uso per tutti gli altri lavoratori: in pratica quattro settimane annue minime di cui due differibili ai diciotto mesi successivi.

Per gli altri apprendisti occorre riferirsi alla disciplina prevista in maniera specifica per gli adolescenti e bambini. Per questa particolare normativa bisogna considerare l’articolo 23 della legge n. 977/1967, l’articolo 2 del decreto n. 345/1999, l’articolo 14 della legge n. 25/1955 e l’articolo 18 del DPR n. 1668/1956, precisando che si può affermare che, per i minori di sedici anni, il periodo di ferie retribuite non può essere inferiore a 30 giorni di calendario.

Il personale sanitario e il rischio radiologico

Importante sentenza della Corte di Cassazione in merito alle ferie aggiuntive per tecnici di radiologia medica e personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposti in modo permanente al rischio radiologico.

Secondo una precedente interpretazione del Tribunale di Cuneo, a detto personale compete, così come stabilisce il contratto di lavoro, 15 giorni di riposo sottoforma di ferie.

In effetti, il Tribunale di Cuneo dispone che  i quindici giorni di ferie aggiuntive devono computarsi come ferie ordinarie, escludendo dal computo i giorni festivi, di riposo settimanale e feriali non lavorativi ricadenti nello stesso periodo, ritenendo decisivi il testuale riferimento della disposizione  contrattuale alle ferie aggiuntive e la riferibilità del termine ferie ai giorni lavorativi.

Il trasferimento d’azienda: regole e limiti

 In un periodo di crisi a volte si ricorre al trasferimento d’azienda, ovvero del trasferimento dell’azienda da un imprenditore ad un altro secondo quanto stabilisce il codice civile, art. 2556 e successivi.

La disciplina però non è solo regolamentata dalla disciplina civilistica, ma è supportata da un’apposita normativa lavoristica che ha l’obiettivo di tutelare la posizione dei prestatori occupati nell’azienda ceduta, art. 2112 codice civile e Legge 428/1990.

Sicuramente ai dipendenti interessa la loro posizione, in termini normativi ed economici. Pensiamo a questo riguardo le ferie maturate e gli scatti di anzianità.

Il trasferimento d’azienda si attiva ricorrendo ad una specifica procedura preventiva così come stabilisce l’art. 47 della L. 428/1990 coordinato con le modifiche del D.Lgs. n.18/2001.