Interessante precisazione del Garante della Privacy in merito al decreto del Ministro del Lavoro del 27 ottobre 2004, contenente le indicazioni per l’attuazione della legge sui benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto ,tra l’altro, all’art.3 ,comma 5,prevede che nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.
Infatti, il Garante, con Provvedimento 21 marzo 2012 n. 115, cui si era rivolto l’Inps a seguito della richiesta di una DPL di ricevere comunicazione di dati dal predetto Istituto per la ricostruzione del curriculum professionale di alcuni lavoratori richiedenti i richiamati benefici per gli esposti all’amianto.
Secondo il Ministero le finalità istituzionali che giustificherebbero la menzionata comunicazione risiederebbero nell’attività di indagine prevista dal menzionato art. 3 ed affidata alle Direzioni provinciali del lavoro, volta a consentire la ricostruzione del curriculum lavorativo dei lavoratori esposti all’amianto nei casi in cui il datore di lavoro, cessato o fallito, sia irreperibile (cfr. nota 29 dicembre 2011, prot. 34667).