Lavori usuranti e le lavorazioni a catena

 La legge sui lavori usuranti, decreto Legislativo del 21 aprile 2011 n. 67, è entrata da poco in vigore e da più parti si cerca di fornire commenti e chiavi di lettura.

Ricordiamo che il decreto fa rientrare nella platea dei lavoratori beneficiari gli addetti alle lavorazioni su linea a catena previsti dal legislatore delegante (Legge n. 247/2007, articolo 1, comma 3, lett. b), ovvero quei lavoratori che all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.

Rapporti di lavoro co.co.co della regione Abruzzo, decisa l’incostituzionalità

La Corte Costituzionale, con sentenza del 19 maggio 2011 n. 170, ha rilevato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010 sollevata, in riferimento all’articolo 117 – secondo comma, lettera l) della nostra Carta fondamentale – dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La norma regionale si limita a stabilire che, al fine di consentire l’ordinata conclusione dei progetti in itinere, i dirigenti regionali possono prorogare i contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale, addirittura stabilendo che tali proroghe possano essere disposte anche più volte.

Decreto sviluppo, la decadenza e le assunzioni

 Nella misura finalizzata ad incrementare l’occupazione nelle Regioni con particolari crisi occupazionali, il governo ha però voluto anche definire alcuni paletti che devono essere utilizzati per regolare meglio gli aiuti concessi.

In effetti, esiste la possibilità che le misure, crediti d’imposta, una volta concesse possono essere soggette a decadenza. Questa possibilità è prevista, in base al disposto dell’articolo 2 comma 7, qualora il numero complessivo dei dipendenti risulti è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti, se i posti di lavoro creati non siano conservati per almeno tre anni, o due anni nel caso di piccole e medie imprese e, infine, nel caso in cui vengano accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale sia a quella contributiva da lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni non inferiori a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché nelle ipotesi in cui la Magistratura abbia emanato provvedimenti definitivi contro il datore di lavoro ex art. 28 della legge n. 300/1970 (condotta antisindacale).

Governo, assunzioni agevolate nelle Regioni meridionali

 Con il decreto sviluppo in arrivo una serie di novità importanti sulle assunzioni agevolate nelle Regioni meridionali; in effetti, l’articolo 2 del decreto pone in essere agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, in favore di quei datori di lavoro che assumono, in pianta stabile, lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati secondo la definizione fornita dal Regolamento 800/2008/CE.

In effetti, il decreto approvato dal governo è finalizzato all’aumento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea come svantaggiati, ai sensi del numero 18 dell’articolo 2 del Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia). Nella fattispecie è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione.

Scuola, assunzioni o bufale?

Per la scuola previsti, sulla carta, una infornata di 65000 tra docenti e personale ATA: una cifra contestata, però, da più parti anche da Orizzonte scuola che, recentemente, in un comunicato ha parlato di un provvedimento bufala perché il MEF avrebbe autorizzato l’assunzione solo di 16500 personale tra docenti e personale ATA. Una posizione non condivisa da Cisl Scuola perché, sempre secondo il sindacato, la cifra di riferirebbe alle assunzioni svolte del mese di settembre dell’anno scorso.

Non solo, anche lo SNALS-CONFSAL non è per nulla d’accordo sulle posizioni di Orizzonte Scuola tanto che esprime grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Governo del decreto legge che al suo interno prevede, con decorrenza dal corrente anno, le nomine in ruolo per 65.000  docenti  e ATA.

Inail, la situazione degli infortuni sul lavoro

 L’Inail, quale Istituto di riferimento nazionale nel campo degli infortuni, riafferma il suo ruolo istituzionale come centro di garanzia e controllo per la salute nei luoghi di lavoro.

Le cifre che l’ILO ha diffuso nei giorni scorsi sono davvero allarmanti e preoccupano seriamente; in effetti, i casi mortali – dovuti a infortuni e malattie professionali – sono circa 2,3 milioni mentre gli incidenti sul lavoro si registrano un valore di 337 milioni di casi.

Dati che confermano l’attenzione degli istituti di prevenzione e di tutela tanto da ribadire l’adozione dei Sgsl come strumenti che diventano essenziali per diffondere e assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Partecipazione dei lavoratori all’impresa, la proposta Saglia e Cazzola

 Si deve partire dallo Statuto dei lavoratori per ridefinire un nuovo modello di relazioni industriali, ecco il punto di partenza della proposta Saglia e Cazzola sulla partecipazione dei lavoratori ai risultati d’impresa.

La proposta di Saglia e Cazzola è del 2008 e intende offrire una delega al Governo per la promozione della partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione delle imprese attraverso diversi criteri che deve prevedere, tra l’altro, la previsione di piani di partecipazione azionaria dei dipendenti sulla base di contratti e accordi collettivi stipulati a livello aziendale con vincolo di inalienabilità per tre anni o con il conferimento di strumenti finanziari a un Fondo comune di impresa costituito in forma di Società d’investimento a capitale variabile ( SICAV ) che emette in contropartita quote da assegnare agli aderenti ai piani in proporzione alla partecipazione al fondo medesimo.

Governo, proroghe a termini in scadenza per il Ministero del Lavoro

 Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, il DPCM 25 marzo 2011 con il quale vengono disposte proroghe, al 31 dicembre 2011 rispetto ai termini già scaduti del 31 marzo 2011, a termini riguardanti disposizioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’attuale periodo economico è davvero difficile tanto che il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare alcune garanzie sociali che scadevano il 31 marzo 2011.

In effetti, il provvedimento intende disporre un ulteriore termine  su diverse materie, in particolare il Consiglio dei Ministri interviene nella materia che disciplina il lavoro occasionale di tipo accessorio. La decisione del provvedimento nasce dalla necessità di continuare ad assicurare, per tutto l’anno 2011, in ragione della particolare congiuntura economica, l’insieme degli interventi volti a sostenere il reddito e a garantire l’occupazione regolar così come prevede la fonte normativa all’articolo 70 comma 1 e 1-bis del decreto 10 settembre 2003 n. 276.

La pensione per i lavoratori usuranti, le sanzioni applicabili

 Proprio in questi giorni è in discussione una proposta del governo in materia di lavoro usurante che attinge all’attuale normativa ma mai fino in fondo realmente recepita.

Secondo gli attuali riferimenti, al momento del pensionamento è necessario che il lavoratore dimostri di aver svolto, secondo i criteri indicati dall’art. 1 legge n. 247/2007, nel periodo transitorio (che verrà definito con i previsti decreti legislativi), una delle attività usuranti per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa o a regime, una delle attività usuranti per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

Il beneficio pensionistico consiste nella riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l’accesso al pensionamento di anzianità, con un minimo inderogabile di 57 anni e un’anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni. La norma non è operativa in quanto necessita dell’attuazione tramite previsti decreti legislativi.

La festività del 17 marzo e i dipendenti pubblici

Un vero affare per il governo che intende festeggiare il 150esimo dell’Unità d’Italia con i soldi dei contribuenti, in particolare i dipendenti pubblici ci rimetteranno per ricordare il prossimo 17 marzo un giorno di ferie.

La posizione della pubblica amministrazione è chiara e lo precisa con la nota della Funzione Pubblica con la Relazione Tecnica al DDL di conversione (A.S. n. 2569) del decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5.

Nella nota si ribadisce che il decreto-legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e constatato che, pur se risulta aggiunto, per l’anno in corso, un giorno festivo al calendario, non aumenta il numero complessivo delle giornate di astensione dal lavoro, così come fissate dalla legge 27 maggio 1949 n. 269, in quanto nell’anno 2011 cadono di domenica le festività del 1° maggio e del 25 dicembre.

Lavori usuranti, la bozza del governo

 Giuliano Cazzola interviene a proposito sullo schema di decreto legislativo predisposto dal governo in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori usuranti).

Come ricorda l’On. Cazzola lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla delega attraverso la quale, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, viene concesso a specifiche categorie di lavoratori dipendenti, impegnati nelle cosiddette attività usuranti, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Per prima cosa la bozza del governo individua i destinatari dei benefici, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime vigente di decorrenza del pensionamento.

Lavoro usurante, le mansioni notturne e la linea catena

Il disposto contenuto nella legge 247/2007 insieme al decreto 66/2003 precisano che rientrano nella categoria dei lavoratori notturni quei lavoratori che possano far valere, nell’arco temporale di riferimento, una permanenza minima.

A questo proposito, secondo le disposizioni legislative, è lavoratore notturno chi svolge la sua attività lavorativa per un minimo di 80 giorni lavorativi annui, il limite che deve essere riproporzionato per i contratti a tempo parziale. Non solo, il legislatore definisce come periodo notturno un arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

La legge 247/2007 chiarisce, da un punto di vista normativo, anche il significato della linea catena, ovvero i lavoratori che, all’interno di un processo produttivo in serie – contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni – svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.

L’attuale normativa sulle mansioni particolarmente usuranti

Proprio in questo periodo è all’ordine del giorno un decreto proposto dal governo che intende fare finalmente chiarezza, oltre a definire regole certe, sull’annosa questione del lavoro usurante e delle regole previdenziali associate.

A questo proposito possiamo ricordare che, in base alla legge n. 247 del 2007, esistono diversi profili di lavoro definito come usurante, decreto 19 maggio 1999. In effetti, si parte dalla figura della mansione particolarmente usurante fino a quella del dipendente notturno, dal lavoratore impiegato nella linea cosiddetta catena per arrivare ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Secondo l’attuale normativa, ai fini dell’individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all’anticipo dell’età pensionabile e finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale devono individuare le mansioni e determinare le aliquote contributive secondo diverse considerazioni, ovvero l’attesa di vita al compimento dell’età pensionabile, della prevalenza della mansione usurante, la mancanza di possibilità di prevenzione, della loro compatibilità fisicopsichica in funzione dell’età, l’elevata frequenza degli infortuni, l’età media della pensione di invalidità, il profilo ergonomico e l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

Governo, in arrivo il decreto sui lavori usuranti

Lo scorso 28 gennaio il governo aveva inviato alle parti sociali lo schema del nuovo decreto che intende finalmente risolvere l’annosa questione sui lavori usuranti, così come definito dalla delega presente sul Collegato lavoro.

In base al testo avranno la possibilità di chiedere l’accesso alla pensione anticipata i lavoratori che erano già identificati dal decreto Salvi del 1999, o almeno secondo l’agenzia di stampa Ansa, i lavoratori che svolgono lavoro notturno, quelli che prestano la loro attività alla linea catena e i conducenti di veicoli con capienza non inferiore ai nove posti.

Per la precisione, sempre secondo l’Ansa, avranno questa possibilità i lavoratori che fanno almeno 64 notti con i requisiti maturati dal luglio 2009, 78 per chi li ha maturati tra il 2008 e la prima metà del 2009.