La legge sui lavori usuranti, decreto Legislativo del 21 aprile 2011 n. 67, è entrata da poco in vigore e da più parti si cerca di fornire commenti e chiavi di lettura.
Ricordiamo che il decreto fa rientrare nella platea dei lavoratori beneficiari gli addetti alle lavorazioni su linea a catena previsti dal legislatore delegante (Legge n. 247/2007, articolo 1, comma 3, lett. b), ovvero quei lavoratori che all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.