In materia di autocertificazione è necessario precisare che in campo internazionale si precisa che le disposizioni relative alla decertificazione si applicano solo ai rapporti tra amministrazioni nazionali con esclusione di quelli tra amministrazioni nazionali ed estere. In particolare non si applicano alle certificazioni rilasciate attraverso formulari comunitari o formulari previsti da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Occorre precisare che esistono fattispecie escluse dall’autocertificazione ed in proposito si sottolinea che l’articolo 49 del D.P.R. n. 445/2000 non è stato modificato delle disposizioni nuove introdotte dall’art.15 della legge n.183/2011 e, pertanto, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.