Il diritto all’indennità di maternità viene riconosciuto alle lavoratrici disoccupate, anche se non hanno i requisiti contributivi previsti per le lavoratrici dipendenti, parasubordinate e autonome.
La legge, quindi, riconosce anche alle lavoratrici senza lavoro e in attesa di un figlio il diritto alla tutela e ad una prestazione assistenziale a sostegno del proprio reddito, se non hanno altre coperture previdenziali di maternità. In questo caso le donne senza lavoro hanno diritto all’assegno di maternità erogato dal Comune di residenza, che viene però pagato dall’Inps.
L’assegno di maternità del Comune è una prestazione speciale previdenziale a favore delle lavoratrici disoccupate, che non beneficiano di nessuna tutela per la maternità, per il periodo di gravidanza e per la nascita di un figlio. In realtà questa prestazione, come già detto, viene pagata dall’Inps dopo aver ricevuto dal Comune di residenza della madre tutti i dati necessari per il pagamento.