La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22759 del 3 novembre 2011, ha affermato un importante principio, ossia non si da luogo all’indennizzo per infortunio “in itinere” qualora il lavoratore sceglie di utilizzare la propria auto in luogo dei mezzi pubblici.
Infatti, la decisione arriva dopo il ricorso presentato il 2 marzo 1999 presso il tribunale di Reggio Calabria per ottenere il diritto all’erogazione delle prestazioni previdenziali di legge anche se, poi, successivamente, la Cassazione ha affermato che non può sussistere il riconoscimento dell’infortunio “in itinere” qualora il lavoratore può disporre l’uso di mezzi pubblici.