Il congedo straordinario è previsto all’articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e può essere richiesto dai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, conseguendo un’indennità economica, per fornire assistenza ai coniugi, ai genitori, anche adottivi, ai figli anche adottati, ed ai fratelli o sorelle, portatori di handicap in condizioni di gravità riconosciuta ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92.
Il congedo si può utilizzare per un periodo massimo di 24 mesi, in modo continuativo o frazionato; in realtà, gli enti previdenziali ammettono il frazionamento fino alla giornata intera, ma non è ammesso il frazionamento ad ore.