Soppressione Enam, all’Inpdap le nuove competenze

Il correttivo alla manovra finanziaria dello scorso anno ha stabilito la soppressione di diversi enti previdenziali minori con il conseguente accorpamento presso l’ente di riferimento di maggiore valenza.

Per questa ragione il personale docente della scuola iscritto all’ente nazionale di assistenza magistrale, ex Enam, dovranno rivolgersi alle sedi provinciali dell’Inpadp al fine di proseguire il proprio iter previdenziale e assistenziale.

Insegnanti e direttore didattici delle scuole dell’Infanzia e della primaria, ovvero scuole elementari e materne statali, avranno così un nuovo interlocutore che dovrà garantire gli stessi servizi fino ad ora erogati dall’Enam.

Ricordiamo che all’Enam risultano iscritti anche i docenti di religione cattolica assunti nei ruoli dei docenti di scuola dell’infanzia e della scuola primaria o i direttori dei servizi generali ed amministrativi provenienti dalla legge 1213/1967, purchè assoggettati alla trattenuta obbligatoria.

La malattia e il dipendente pubblico

Il dipendente di un’amministrazione pubblica iscritto all’Inpdap ha una disciplina propria in fatto di trattamento economico che si differenzia dall’iscritto all’Inps, il maggiore istituto previdenziale italiano per i dipendenti del settore privato.

Secondo le disposizioni dell’Inpdap, un lavoratore assente per malattia per i primi dieci giorni ha diritto a percepire il trattamento economico fondamentale con l’esclusione delle voci accessorie.

In pratica, rientrano tra le voci fondamentali lo stipendio tabellare, la tredicesima, le voci della retribuzione a titolo individuale di anzianità e il cosiddetto emolumento ad personam, ovvero ogni indennità o emolumento che hanno carattere fisso e continuativo.

Inpdap, il nuovo sistema di pagamento delle pensioni

In arrivo alcune novità da parte del secondo istituto previdenziale italiano che diventano, di fatto, del tutto operative dal mese di gennaio 2011.

L’Inpdap ha deciso di proporre alla sua utenza nuove modalità di pagamento delle pensioni.

In effetti, dallo scorso mese, il pensionato che intende modificare la modalità di riscossione della sua pensione usufruendo il tradizionale servizio postale, ha la possibilità di chiedere all’ufficio postale più vicino alla sua residenza, attraverso gli opportuni canali, di comunicare all’istituto pensionistico pubblico l’eventuale variazione.

Dal primo gennaio diventa perciò effettivo il nuovo servizio che permette al pensionato di riscuotere la pensione con l’ufficio postale con differenti modalità, ovvero riscossione diretta, accredito in conto corrente postale e accredito sul libretto di risparmio postale.

In arrivo Perseo, il nuovo fondo complementare

Buone notizie dalla previdenza complementare: ora nasce ufficialmente Perseo, il nuovo fondo pensione dei dipendenti di regioni, autonomie locali e sanità.

Infatti, dal 21 dicembre 2010 è stato ufficialmente costituito per atto pubblico in forma di associazione e sono stati designati i primi organi sociali.

Si prevede che nei prossimi mesi il fondo, dopo aver ottenuto dalla Covip (l’autorità di vigilanza di settore) l’autorizzazione all’esercizio, possa essere operativo e cominciare a raccogliere le adesioni.

Il nuovo fondo si rivolge ad una platea di oltre un milione di lavoratori sudditi tra il settore sanità, circa 670mila, e regioni e autonomie locali, circa 540mila.

Come gli altri fondi già operativi anche Perseo è a capitalizzazione individuale ed a contribuzione definita.

Pensionati Inpdap: Lombardia, aiuti ai non autosufficienti

 In aggiunta al sostegno, agli aiuti ed ai servizi “standard” già erogati, nel 2011, in Lombardia, oltre quattrocento pensionati Inpdap invalidi potranno percepire un aiuto economico aggiuntivo pari a ben 4.000 euro. A darne notizia è stata l’Amministrazione regionale nel precisare al riguardo come la dote servirà la copertura di servizi legati all’assistenza domiciliare; questo grazie a risorse, pari a complessivi 1,74 milioni di euro, per 435 pensionati Inpdap lombardi non autosufficienti, nell’ambito di un accordo sottoscritto dalla Direzione Regionale della Lombardia dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, e dalla Direzione generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale dell’Amministrazione regionale lombarda.

Pensione 2011, deciso l’aggiornamento delle pensioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre del 2010 il decreto interministeriale del 19 novembre 2010 del Ministero del lavoro e dell’Economia che determina la perequazione automatica dei trattamenti minimi di pensione e di pensione sociale a partire dal 1° gennaio 2011.

In base alla nuova disposizione, il trattamento minimo sarà un importo mensile lordo pari a 467,43 euro, mentre per le pensioni sociali l’importo mensile sarà di 343,90 euro per 13 mensilità.

La percentuale per il 2010, con effetto dal primo gennaio del 2011, è stabilita in via provvisoria per dare la possibilità agli enti previdenziali, dall’Inps all’Inpdap, di provvedere in tempo utile al rinnovo degli importi pensionistici.

Pensionati, in arrivo il bonus di fine anno

Con le prossime festività natalizie è in arrivo, con la mensilità di dicembre, anche l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, bonus di fine anno.

Il bonus è stato introdotto dalla finanziaria del 2001 ed è corrisposto, secondo dei precisi criteri, con la tredicesima mensilità ai titolari di una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e in presenza di alcuni requisiti di tipo reddituale.

Secondo le disposizioni il bonus è assegnato ai titolari di qualsiasi pensione erogata da un istituto previdenziale: dall’Inps all’Inpdap fino ad arrivare all’Enpals.

Non solo, occorre anche tenere presente che il soggetto non deve essere titolare di un qualsiasi trattamento assistenziale o percepire una pensione in qualità di ex dipendente di un istituto di credito, dirigente d’azienda o qualsiasi trattamento non avente le caratteristiche di pensione.

I certificati di malattia e la telematica

 Fino al 31 gennaio del 2011 le amministrazioni pubbliche non contesteranno il mancato rispetto della procedura telematica già a suo tempo prevista per l’invio dei certificati di malattia.

In effetti, ad oggi il medico che non è in grado di utilizzare una connessione a internet per consentire la trasmissione telematica dei certificati medici al datore di lavoro di riferimento può contattare il numero verde 800 013 577, analogo discorso per le certificazione in caso di pronto soccorso o ricovero in ospedale.

Secondo le indicazioni dell’ente previdenziale pubblico di riferimento, ovvero l’Inpdap, la normativa si applica a tutto il personale ad ordinamento privatistico.

In sostanza, la norma non riguarda il personale in regime di diritto pubblico: magistrati, avvocati di Stato, professori universitari, forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, carriera diplomatica e prefettizia.

La totalizzazione e la libera professione

La manovra finanziaria di luglio, legge 122/2010, ha ridefinito l’impalcatura del sistema previdenziale italiano introducendo, ad esempio, una nuova finestra, definita mobile, che ritarda il diritto a percepire l’assegno pensionistico da 12 a 18 mesi.

In modo particolare, gli iscritti alle diverse forme di gestione separata presente nei diversi ordinamenti previdenziali percepiranno, in modo più sensibile, gli effetti di questo nuovo provvedimento che, di sicuro, non sarà l’ultimo.

Possiamo, a questo riguardo,. Ricordare gli iscritti alla Gestione separata Inps, come i co.co.co, o coloro che si trovano nelle gestioni degli artigiani, commercianti e dei coltivatori diretti.

Non solo, il provvedimento incide anche sulle aspettative dei liberi professionisti che hanno, in precedenza, versato, per un certo intervallo temporale, i propri contributi nelle casse di un qualsiasi istituto previdenziale, Inps o Inpdap,  o nella loro gestione separata e che, ragionevolmente, vogliano avvalersi della totalizzazione per ottenere una pensione unica senza perdere alcun contributo versato.

Il congedo straordinario retribuito

La lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto ad usufruire del congedo straordinario della durata di due anni, così come prevede l’articolo articolo 4 della legge dell’8 marzo del 2000 n. 53 e dell’art. 42 comma 5 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26.3.2001 n. 151.

Il congedo della durata dei due anni si deve intendere complessivo nell’arco della vita lavorativa, utilizzabile in modo continuativo e frazionato, ed è fruibile per assistere un familiare portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92.

Il congedo costituisce il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave.

Inpdap, trattamento di fine servizio

Avevamo già messo in evidenza che dal 1 gennaio del 2011 cambia il calcolo del trattamento di fine servizio del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, così come ha stabilito la recente manovra finanziaria di luglio, di competenza dell’Inpdap.

Il nuovo trattamento di fine servizio sarà il risultato di una prestazione costituita dalla somma di due importi: il primo calcolato  in base alle modalità previste dalla specifica normativa del tfs sull’anzianità maturata al 31 dicembre 2010 e il secondo calcolato  in base alle regole dettate per il Tfr, o trattamento di fine rapporto.

Occorre, però, anche tenere conto dei periodi riscattati.

I  riscatti ai  fini Tfs,  la cui domanda è presentata successivamente al 31 dicembre 2010 ma relativa a periodi e/o servizi prestati in data antecedente  al 1° gennaio 2011, influiscono, ai fini del calcolo degli anni utili, sulla individuazione della  prima quota Tfs contribuendo ad aumentare l’anzianità utile.

Inpdap, calcolo dell’indennità di fine servizio

L’ultima manovra economica, ovvero la legge n. 122 del 2010, ha stabilito importanti modifiche a proposito dell’indennità di fine servizio equiparandola a quella del trattamento fine rapporto di lavoro presente nelle aziende private, TFR.

A differenza del privato, nel pubblico impiego è l’Inpdap che corrisponde l’indennità di fine servizio a conclusione del rapporto di lavoro.

La materia è in continua evoluzione; infatti, nel tempo si sono inseriti diversi istituti: dall’indennità di  premio di servizio per i dipendenti degli enti locali e del servizio sanitario nazionale all’indennità di buonuscita per i dipendenti dello stato e del trattamento di fine rapporto (TFR) per le categorie contrattualizzate iscritte all’Inpdap dopo il 31 dicembre 2000.

Modificate le condizioni per Nonno House

Del progetto Intergenerazionale Nonno House ne avevamo già dato notizia l’8 agosto.

Il progetto è stato messo a punto dall’Inpdap secondo il decreto ministeriale 463/98, nell’ambito delle iniziative  sociali Persona Sempre in favore dei propri assistiti, iscritti, pensionati e loro familiari.

Oggi l’Inpdap, l’ente previdenziale del settore pubblico, ha modificato gli importi e ha deciso di inserire una somma una tantum.

Questa somma forfetaria  è pari a mille euro, ed è erogabile una sola volta, per la copertura delle spese relative ad un adeguato allestimento e riqualificazione degli spazi oggetto del comodato.

Il contratto deve essere sottoscritto presso gli uffici Inpdap con la registrazione a carico dell’Istituto.

Inpdap, requisiti per la pensione di vecchiaia

L’Inpdap, l’ente previdenziale per la pubblica amministrazione, ha chiarito alcuni aspetti sulla nuova pensione di vecchiaia in virtù delle modifiche introdotto dalla recente manovra finanziaria.

È opportuno precisare che i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia non sono comuni per tutti i lavoratori, ma variano a seconda del sistema di calcolo utilizzato, ovvero il sistema utilizzato può essere di tipo contributivo, retributivo o misto.

Fino al 31 dicembre 2011 si può accedere alla pensione di vecchiaia utilizzando il sistema retributivo e misto con 65 anni di età anagrafica, se uomini, o 61 per le donne. In questo caso occorre, ad ogni modo, possedere 20 anni di anzianità contributiva o di servizio.