La posizione dei sindacati europei in materia di pensioni

 La CES, ossia la Confederazione dei sindacati europei, ha messo a punto il Libro Bianco sulle pensioni dove emerge in modo chiaro la posizione dell’intero sindacato europeo; infatti, il Libro Bianco, intitolato come intitolato “Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili”, non soddisfa le aspettative sollevate nel titolo.

La CES ribadisce la sua contrarietà sull’approccio del testo della Commissione e in particolare l’innalzamento dell’età pensionabile, come pure il rafforzamento dell’adesione a piani pensionistici privati ritenendo, invece, che il modo migliore per garantire le pensioni consista nel potenziamento dei sistemi pensionistici pubblici.

L’inail sospende gli adempimenti assicurativi alle imprese colpite dal sisma

 L’Inail, con la circolare n.28/2012 del 15 giugno 2012 avente come oggetto gli Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, decide di sospendere i premi assicurativi a carico delle imprese

Infatti, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 l’articolo 8, comma 1, punto 1), del decreto legge n. 74/2012 dispone la sospensione dal 20 maggio 2012 fino al 30 settembre 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Pertanto, ricade nel periodo di sospensione il pagamento dell’autoliquidazione dei premi 2011/2012 in scadenza al 18 giugno 2012, nonché della terza rata dell’autoliquidazione ai sensi della legge n. 449/97 e n.144/99 in scadenza al 16 agosto 2012.

Le nuove procedure per l’indennità di disoccupazione

 Ricordiamo che dal 1° aprile 2012 la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi, di disoccupazione ordinaria con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi avviene esclusivamente in via telematica.

La procedura attualmente in uso, “Elenchi Lavoratori Sospesi”, consente, previa identificazione con codice fiscale e PIN attraverso il percorso www.inps.it – “Servizi on line”-“Per tipologia di utente”, l’acquisizione e la gestione delle dichiarazioni di sospensione da parte degli utenti abilitati all’accesso alla procedura, quali Aziende, consulenti ed Enti bilaterali.

Dall’Inps nuove disposizioni in materia di contenzioso con elenchi nominativi dei lavoratori in agricoltura

 Il nostro Istituto previdenziale, con la circolare n. 82 del 14 giugno 2012, fornisce le indicazioni relative alla compilazione di elenchi trimestrali di variazione riportanti i riconoscimenti e/o disconoscimenti di giornate lavorative intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco annuale.

Infatti, l’Inps ricorda che con la circolare n. 104 del 5 agosto 2011, ha illustrato le principali novità normative in materia di elenchi nominativi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, così come disposto dall’articolo 38, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato nella G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata nella G.U. n. 164 del 16 luglio 2011.

Indennità una tantum, lavoratori esclusi

 Il diritto all’indennità una tantum per perdita di lavoro e disoccupazione è riservato solo ai collaboratori a progetto.

Sono esclusi dal diritto all’indennità una tantum a sostegno del reddito i lavoratori a progetto delle Pubbliche Amministrazioni, tutti coloro che abbiano stipulato rapporti di lavoro diversi dal contratto di collaborazione a progetto: ad esempio, gli assegnisti di ricerca, i partecipanti a dottorati di ricerca con borsa di studio, i soggetti che svolgano una specie di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, redolato dall’articolo 61, comma 2, del D.Lgs. n.276/2003 e non del comma 1.

La norma limita l’erogazione dell’indennità una tantum, corrisposta in una unica soluzione, solo ai collaboratori a progetto che hanno perduto il lavoro per fine contratto, per fine realizzazione del progetto e che abbiano operato in regime di committenza, cioè con un solo committente o anche per diversi committenti, ma non in periodi che si sovrappongono, come abbiamo specificato in precedenza.

La norma è mirata a tutelare i lavoratori iscritti alla Gestione separata, in quanto questi soggetti, pur essendo parasubordinati, hanno un’occupazione più o meno per due anni e per fine lavoro perdono la loro qualifica di lavoratori a progetto. Pertanto, come i lavoratori subordinati che perdono il posto di lavoro, hanno diritto anch’essi diritto all’indennità una tantum di disoccupazione.

La nuova pensione ai superstiti

 Il nostro Istituto previdenziale ricorda che con il DL 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, prevede che le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° gennaio 2012 siano soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto dal dante causa ad un’età superiore a 70 anni, con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni, ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La riduzione è del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci, ma la decurtazione non è applicata qualora siano presenti figli minori, studenti o inabili.

Dall’Agenzia delle Entrate i nuovi codici per il versamento all’Inps del contributo addizionale CIGS

 L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 12 giugno 2012 denominata  “Istituzione delle causali contributo “CADD” e “SADD” per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria e delle relative sanzioni a seguito dell’attività di recupero”, istituisce i codici tributo per il versamento all’Inps, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e delle relative sanzioni a seguito dell’attività di recupero.

Le causali contributo si riferiscono al codice “CADD” denominata “Recupero contributo addizionale CIGS” e “SADD” denominata “Sanzioni recupero contributo addizionale CIGS”.

L’Inps comunica che, in sede di compilazione del modello di versamento “F24”, le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”.

Dall’Inps novità in fatto di liquidazione domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli

 L’INPS, con la circolare n. 10016 del 13 giugno 2012, fornisce alcune indicazioni circa la liquidazione delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2011.

Infatti, in base al messaggio 10016/2012, l’Inps informa che il prossimo 18 giugno sarà reso disponibile dalla Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici il servizio di accesso ai dati retributivi e contributivi dei lavoratori agricoli dipendenti (OTD e OTI) per il prelievo degli stessi ai fini della liquidazione delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare.

Le comunicazioni telematiche di assunzione e benefici contributivi per la Regione Emilia Romagna

 Il nostro Istituto previdenziale di riferimento ha emesso un nuovo messaggio che mira a dare un contributo concreto alla persone colpite dal sisma 2012 nella Regione Emilia Romagna.

Infatti, l’INPS, con il messaggio n. 10015 del 13 giugno 2012 avente come oggetto “Sisma Regione Emilia Romagna. Comunicazioni telematiche di assunzione e benefici contributivi”, comunica che, per quanto riguarda i benefici contributivi, non sarà applicata alcuna penalità in relazione alle comunicazioni telematiche effettuate con le causali “urgenza” o “forza maggiore”, da parte di aziende o consulenti presenti nelle Province colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012.

I requisiti di accredito contributivo per indennità una tantum

 Il lavoratore con contratto a progetto deve essere in possesso dei requisiti di accredito contributi rilevabili nel proprio estratto conto previdenziale.

Due precisamente i requisiti di accredito contributivo: un mese di contributi accreditato nell’anno di riferimento e tre mesi di contributi accreditati nell’anno precedente. Tuttavia bisogna chiarire quale dei due è l’anno di riferimento ai fini dell’accredito contributivo, dopo aver verificato l’anno di riferimento relativo al reddito.

Per quanto riguarda il controllo del requisito contributivo per il diritto all’indennità una tantum per la cessazione dei contratti a progetto, L’Inps ha così chiarito: “l’anno di riferimento va inteso quale “anno solare” durante il quale è cessato il rapporto di lavoro, senza considerare i 12 mesi precedenti alla data della cessazione del rapporto”.

Gestione separata Inps, requisiti di reddito per indennità una tantum

 Il lavoratore a progetto ha diritto all’indennità una tantum per disoccupazione se è in possesso di un reddito percepito nell’anno precedente l’anno di riferimento, ovvero l’anno in cui è finito il rapporto di lavoro. Il reddito deve essere compreso tra i 5.000 e i 20.000 euro.

Il lavoratore a progetto deve essere in possesso anche di un accredito contributivo di almeno una mensilità nell’anno di riferimento e di almeno tre mensilità nell’anno precedente. L’accredito contributivo si può desumere dal proprio estratto conto previdenziale dell’Inps.

Si precisa che il requisito di reddito è valido per gli anni 2010, 2011 e 2012, per quanto riguarda il reddito lordo dell’anno precedente non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro, mentre per l’anno 2009 il reddito massimo non dovrà superare il minimale previsto annualmente per l’accredito contributivo.

L’Inps, con la circolare n. 6762 del 2012, ha precisato che il requisito di reddito richiesto dalla legge si accerta con riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente all’anno di riferimento, cioè all’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro.

La monocommittenza, requisito indispensabile per indennità una tantum

 Intanto ricordiamo che ”monocommittenza” sta a definire il lavoro svolto per un unico datore di lavoro o per una sola azienda committente con contratto a progetto.

Il periodo di monocommittenza si riferisce, naturalmente, al periodo di tempo relativo all’ultimo rapporto di lavoro con contratto a progetto, al termine del quale si è verificata la “fine del lavoro” in quanto è stata portata a termine la realizzazione del progetto per il quale il lavoratore è stato assunto, appunto con contratto a progetto.

Naturalmente viene fatto un controllo per verificare se nel periodo di riferimento il richiedente abbia di fatto fornito contemporaneamente la sua collaborazione ad un solo committente e non a diversi committenti, poiché in tale caso è esclusa la monocommittenza e, di conseguenza, la prestazione assistenziale a sostegno del reddito. Si tratterebbe di dolo…

Regolarizzare il lavoro domestico

 In arrivo avvisi bonari per cercare di regolarizzare la contribuzione dovuta per il lavoro domestico. L’iniziativa parte dall’Inps, il nostro Istituto previdenziale di riferimento, dal mese di febbraio e consiste di una serie di avvisi postali inviati ai datori di lavoro domestico attivati dal 2009, rispetto a cui sono state verificate anomalie circa i versamenti dei contributi dovuti.

Non solo, l’iniziativa dell’Inps si è intensificata in questi ultimi mesi e raggiungerà il suo apice nel mese di settembre coinvolgendo tutti i datori di lavoro dove si sono riscontrate irregolarità nella situazioni contributiva a loro carico.

A questo proposito, l’Inps ha già offerto tutte le indicazioni nel messaggio n. 9775/2012 dove si possono trovare tutte le informazioni e le precisazioni utili per meglio comprendere tutta l’iniziativa.

Dall’Inps le indicazioni per l’indebita contribuzione

 L’Inps, attraverso il messaggio n. 9869 dello scorso 12 giugno, intende fornire alcuni chiarimenti in materia di rimborsi e prescrizione di contributi indebiti. Infatti, già diversi sedi territoriali hanno ricevuto richieste di chiarimento in merito tanto che la sede centrale ha deciso di uniformare la sua posizione a riguardo.

A questo proposito, l’Inps precisa che l’articolo 2934 del codice civile offre un criterio per inquadrare la portata della prescrizione, il cui avvento estingue i diritti non esercitati per il tempo della loro sopravvivenza. Non solo, lo stesso articolo precisa che la legge fissa il tempo di esercizio del diritto e, quindi, per converso, i termini di prescrizione.