La circolare n. 86 del 19 giugno 2012 fa seguito al messaggio n. 20321 del 3 agosto 2010, con il quale sono state date le prime urgenti istruzioni operative ad alcune strutture di sede nella necessità immediata di porre in essere il sostegno al reddito a lavoratori licenziati di aziende del credito, integrandone il contenuto con nuove indicazioni operative. Sono descritti in dettaglio gli aspetti normativi relativi al beneficio, le condizioni di accesso allo stesso e gli adempimenti delle aziende ai fini del finanziamento della prestazione.
Il Fondo prevede l’erogazione ai lavoratori in esubero di un assegno per il sostegno del reddito della durata massima di 24 mesi purché i medesimi si trovino “in condizione di disoccupazione involontaria” e l’assegno in questione operi “ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge”.